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news elezioni amministrative

Post n°1074 pubblicato il 07 Aprile 2013 da CAIOGIULIVO

OCCHIO ALLA NUOVA LEGGE ELETTORALE COMUNALE,
 attenzione alla composizione delle liste mi raccomando:

leggete sotto i tratti contrassegnati dall'asterisco ***

urna-elettorale


  Elezioni dei consigli comunali e circoscrizionali
Per l’elezione dei consigli... comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti la legge, riprendendo un modello già sperimentato dalla legge elettorale regionale della Campania, prevede una duplice misura volta ad assicurare il riequilibrio di genere:
la cd. quota di lista: nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi (con arrotondamento all’unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5);
***l’introduzione della cd. doppia preferenza di genere, che consente all’elettore di esprimere due preferenze (anziché una, come previsto dalla normativa previgente) purché riguardanti candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza. *****(Quindi si possono esprimere due preferenze solo di sesso diverso ovvero una maschile e una femminile, nel caso contrario una verrà annullata cioè la seconda espressa sulla scheda.)
In caso di violazione delle disposizioni sulla quota di lista, è peraltro previsto un meccanismo sanzionatorio differenziato, a seconda che la popolazione superi o meno i 15.000 abitanti, che di fatto rende la quota effettivamente vincolante solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
***In particolare, nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, riduce la lista, cancellando i candidati del genere più rappresentato, partendo dall’ultimo, fino ad assicurare il rispetto della quota; la lista che, dopo le cancellazioni, contiene un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge è ricusata e, dunque, decade. ***(Quindi attenzione al criterio con cui viene fatta la lista, in questo caso l'ordine alfabetico non conviene più, bisogna adottare un altro criterio, altrimenti si rischia di essere buttati fuori nel caso la lista non abbia rispettato le indicazioni legislative previste) ovviamente solo in questo caso.
Nei comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 15.000 abitanti, la Commissione elettorale, in caso di mancato rispetto della quota, procede anche in tal caso alla cancellazione dei candidati del genere sovra rappresentato partendo dall’ultimo; la riduzione della lista non può però determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto dalla legge. L’impossibilità di rispettare la quota non comporta dunque in questo caso la decadenza della lista.

 
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