Creato da studiodiruggero il 13/10/2012

Studio Di Ruggero

Aurelio di Ruggero - Revisore Legale : Consulenza Fiscale,Tributaria e di Revisione Legale - Cod.Fiscale DRG RLA 63B23 A662J - P.Iva 02548711205 - Registro Revisori Legali Nr. 20381 - Decreto Ministeriale 12/04/1985 – GU nr.31bis del 21/04/1985 - INRL nr. 1757371 - email: mail@studiodiruggero.it

 

 

UFFICIALE : PROROGA AL 15 SETTEMBRE PER LA CONSEGNA DEL MODELLO 770/2016

Post n°57 pubblicato il 02 Agosto 2016 da studiodiruggero

MODELLO 770Finalmente è ufficiale , sostituti d’imposta, e dunque datori di lavoro ed enti di previdenza che sostituiscono i contribuenti nel rapporto con il Fisco, devono presentare il modello 770/2016 all’Agenzia delle Entrate, comunicando i dati relativi alle ritenute operate nel periodo d’imposta di riferimento  (i totali imponibili e i contributi versati ai fini pensionistici, di TFR e TFS, del Fondo Credito, dell’Enpdep) entro il prossimo 15 settembre.

Modello 770/2016: la proroga ufficiale

Il Presidente del Consiglio Matteo Renzi ha firmato l’apposito decreto contenente la proroga dei termini di trasmissione della dichiarazione. Il DPCM stabisce appunto il“ Differimento di termini per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti d’imposta, relativa all’anno 2015 “ ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (serie generale, n.176).

Andando incontro alle richieste e alle esigenze delle varie categorie professionali che nel corso dell’ultimo mese avevano più volte richiesto una proroga a causa dei numerosi adempimenti fiscali da predisporre per conto di sostituti d’imposta e contribuenti, il Governo ha dunque deciso di far slittare la data di presentazione del modello 770 al prossimo 15 settembre, concedendo agli addetti ai lavori qualche settimana in più per portare a termine i loro oneri.

Ricordiamo che la scadenza annuale per la trasmissione della dichiarazione è prevista per il 31 luglio, giorno che nel 2016 cade di domenica. A causa di ciò il termine era slittato a lunedì 1°agosto. A questo punto è stato necessario prevedere un’ulteriore “proroga” naturale per via della sospensione feriale dei termini prevista fino a sabato 20 agosto. Un altro weekend di stop forzato. Nel caso in cui il Governo non avesse dato il via libera ufficiale al differimento, l’ultimo giorno utile per presentare il modello  770/2016, sarebbe stato il 22 agosto. Con il DPCM approvato pochi giorni fa, contribuenti e sostituti d’imposta avranno dunque ventiquattro giorni di tempo in più.

 
 
 

Nuovo regime forfettario 2016 per i contribuenti minimi

Post n°56 pubblicato il 04 Gennaio 2016 da studiodiruggero

regime dei minimiDal 1′ gennaio 2016 è andato definitivamente in pensione il regime dei minimi. Imprenditori individuali e lavoratori autonomi che inizieranno una nuova attività potranno avvalersi solo del regime forfetario previsto dalla legge n. 190/2014 (art. 1, commi da 54 a 89 della legge di Stabilità del 2015).

In presenza delle condizioni previste dalla legge i contribuenti potranno permanere all’interno del regime per un periodo di tempo indefinito (senza alcuna scadenza). Il forfait sarà così applicabile anche dagli imprenditori e dai professionisti che avranno raggiunto nel corso del tempo i trentacinque anni di età.

I vantaggi saranno però maggiori nel primo quinquennio in quanto sarà applicabile un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5%. Dopo cinque anni la stessa imposta sarà dovuta nella misura del 15%.

Il parametro principale per accedere (“naturalmente”) al regime forfetario è rappresentato dall’osservanza del limite di ricavi e compensi diversificato a seconda della tipologia di attività svolta (facendo riferimento al codice Ateco 2007). L’art. 1, comma 122, della legge di Stabilità del 2016 ha elevato i precedenti limiti stabiliti dalla legge n. 190/2014.

A seguito delle modifiche in rassegna gli esercenti arti e professioni possono accedere al regime forfetario se l’ammontare dei compensi percepiti nell’anno precedente non ha superato l’importo di 30.000 euro. Lo scorso anno il limite ammontava a 15.000 euro. Il limite più elevato riguarda le attività dei servizi di alloggio e di ristorazione pari a 50.000 euro. In precedenza lo stesso limite ammontava a 40.000 euro.

Il reddito deve essere determinato applicando specifici coefficienti di redditività rimasti invariati rispetto alla disciplina applicabile lo scorso anno. La redditività degli esercenti arti e professioni è pari al 78% dei compensi percepiti.

Le spese di lavoro dipendente e assimilato non devono superare l’importo di 5.000 euro. I beni strumentali non devono superare al 31 dicembre dell’anno precedente l’importo di 20.000 euro. La precedente disciplina, oltre a prevedere un limite meno elevato (15.000 euro), faceva riferimento all’importo medio del costo determinato assumendo il dato del triennio precedente.

***

Non possono accedere al regime forfetario i contribuenti che oltre al reddito derivante dall’attività di lavoro autonomo e di impresa (determinato forfetariamente) hanno percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e assimilati di importo superiore a 30.000 euro. La verifica della predetta soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

L’imposta sostitutiva è applicabile nella misura del 5 per cento anziché del 15 per cento a condizione che il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, un’attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare. Inoltre l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo. E’ però escluso il periodo di pratica obbligatoria per l’esercizio di arti e professioni. In caso di prosecuzione di un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e compensi realizzati nel periodo di imposta precedente non deve essere superiore ai limiti reddituali previsti per quelli attività sulla base della classificazione Ateco 2007.

L’imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica, oltre al primo quinquennio (per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 1 gennaio 2016 in avanti), anche per il periodo compreso negli anni 2016 e 2019 ai soggetti che si sono avvalsi del regime forfetario in rassegna dal 1 gennaio 2015, cioè nel periodo in cui l’imposta sostitutiva era prevista nell’unica misura del 15%.La predetta riduzione trova applicazione in presenza delle condizioni previste dall’art. 1, comma 65 della L. n. 190/2014 (l’attività esercitata non deve rappresentare la continuazione di altra attività precedentemente svolta…).

Fonte : Dott. Nicola Forte

 
 
 

AUMENTO UILIZZO LIMITE DEL CONTANTE

Post n°55 pubblicato il 06 Novembre 2015 da studiodiruggero

PAGAMENTO IN CONTANTI(art. 46, DDL stabilità 2016)
Si ritorna un po' indietro sul limite all'utilizzo del contante.

Il Ddl Stabilità 2016, infatti, modificando l'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007, aumenta da € 1.000 a € 3.000 il limite previsto per il trasferimento di denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera. Viene, inoltre, prevista l’abrogazione delle seguenti disposizioni:

- dell’obbligo di pagare i canoni di locazioni di unità abitative con modalità diverse dal contante e che assicurino la tracciabilità (art. 12, comma 1.1, DL n. 201/2011); 

- dell’obbligo da parte dei soggetti della filiera dell’autotrasporto di pagare il corrispettivo delle prestazioni di trasporto di merci su strada, utilizzando strumenti elettronici di pagamento, ovvero il canale bancario, e comunque ogni altro strumento idoneo a garantire la tracciabilità delle operazioni, indipendentemente dall’ammontare dell’importo dovuto (art. 32-bis, comma 4, DL n. 133/2014).

 
 
 

Fisco: slitta al 21 settembre 2015 la presentazione del modello 770 dei sostituti di imposta

Post n°54 pubblicato il 31 Luglio 2015 da studiodiruggero

770Slitta dal 31 luglio al 21 settembre il termine per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei sostituti di imposta - modello 770 del 2015 (relativo all’anno 2014). La proroga è disposta con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze, che sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi.
La posticipazione del termine viene incontro alle esigenze rappresentate dalle categorie professionali, impegnate a luglio in numerosi adempimenti e scadenze fiscali per conto dei contribuenti e dei sostituti di imposta.

La proroga concessa ai sostituti d'imposta per la presentazione del modello 770 2015 vale anche per le certificazioni uniche contenenti redditi non dichiarabili mediante il modello 730.Nel dettaglio, coloro che avrebbero dovuto trasmettere entro il 31 luglio le certificazioni uniche dei redditi corrisposti nel periodo d’imposta 2014 e non inviate entro la precedente scadenza del 9 marzo, avranno tempo fino a fine settembre per regolarizzare la propria posizione. La proroga interessa in particolare le certificazioni contenenti esclusivamente i redditi non dichiarabili attraverso il modello 730 e che dovevano essere inviate entro fine luglio.

MEF :Comunicato Stampa N° 159 del 30/07/2015

 
 
 

UFFICIALE : MODELLO 730 PRECOMPILATO PROROGA DELLA SCADENZA AL 23 LUGLIO

Post n°53 pubblicato il 03 Luglio 2015 da studiodiruggero

730Proroga 730 precompilato: slitta al 23 luglio la scadenza prevista per il giorno 7 del mese, in relazione alla consegna da parte degli intermediari abilitati (CAF e professionisti) della copia della dichiarazione elaborata e del prospetto di liquidazione ai contribuenti, nonché delle relative comunicazioni all’Agenzia delle Entrate. Lo stabilisce un decreto ad hoc della presidenza del Consiglio dei Ministri, già firmato da Premier e titolare dell’Economia, in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Attenzione però: sussistono due importanti requisiti per godere della proroga al 23 luglio. Bisogna essere CAF e professionisti abilitati all’assistenza fiscale (commercialisti e via dicendo). Non solo: possono applicare la proroga solo CAF e professionisti che entro il 7 luglio abbiano effettuato la trasmissione di almeno l’80% delle dichiarazioni dei proprio clienti.Di contro, i contribuenti che hanno scelto il 730 precompilato fai da te devono rispettare la scadenza del 7 luglio. Si tratta di circa un milione e 200mila contribuenti, mentre sono circa 10 milioni le dichiarazioni elaborate dai CAF

In questo modo, l’Esecutivo va incontro alle richieste dei professionisti dell’assistenza fiscale, garantendo al contempo che la maggioranza delle dichiarazioni arrivi in tempo utile per gli eventuali conguagli nella busta paga di luglio. Per coloro che invece hanno aspettato gli ultimi giorni, e che si vedranno trasmettere le dichiarazioni nelle due settimane aggiuntive fra il 7 e il 23 luglio, rischiano di slittare le operazioni per il versamento di eventuali importi e credito, in agosto o addirittura in settembre.

 
 
 
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