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Giurisprudenza commentata in materia di Diritto di Famiglia & Minori a cura delll'Avv. Fortunato Niro

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« Obbligo di mantenimento ...Perdita assegno di mante... »

Assistenza ai figli senza eccezioni

Post n°27 pubblicato il 09 Febbraio 2010 da Studiolegaleniro
 

da ItaliaOggi

L'obbligo di mantenere i figli piccoli permane anche se i fratelli più grandi lavorano e aiutano la madre. Infatti, pure in questo caso, il genitore tenuto all'assegno risponde penalmente per non aver assicurato i mezzi di sussistenza ai minori. La linea dura arriva dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4395 del 2 febbraio 2010, ha esteso le responsabilità verso i minori, oltreché al caso di aiuti di nonni o di altri familiari, anche a quello dei figli già indipendenti. Ma non è tutto. I figli vanno mantenuti, ha ribadito la Suprema corte, secondo le esigenze legate all'età e in generale le spese che possono essere ragionevolmente affrontate con un certo tenore di vita. Il caso: È successo a Roma. La coppia, dopo la nascita del quarto figlio, si era separata. Il giudice aveva stabilito un assegno di mantenimento in favore dei due figli più piccoli, ancora minori. Lei si era messa a lavorare saltuariamente come domestica. Per vivere, visto che l'ex non le aveva mai versato l'assegno, era dovuta ricorrere al sostegno economico dei due figli maggiorenni, che lavoravano ed erano indipendenti. Ma nei confronti del padre era scattata la denuncia penale per non aver assicurato i mezzi di sussistenza ai minori. Condanna poi confermata dalla Cassazione. Le motivazioni: I principi affermati dai giudici di legittimità sono essenzialmente due. L’obbligato al mantenimento, per evitare la responsabilità penale, non deve soltanto aiutare i figli minori a sopravvivere, ma deve assicurare loro una vita dignitosa secondo le reali possibilità economiche. Sull'altro fronte, invece, la Cassazione se fino a ieri aveva confermato le responsabilità penali degli ex anche nel caso in cui i bambini potevano vivere con il supporto economico degli altri familiari, ora ha confermato la condanna del padre nonostante il supporto economico dei fratelli più grandi in favore di quelli più piccoli. Questo orientamento, si incardina nel filone giurisprudenziale secondo cui «l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento degli altri congiunti atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo». E ancora, scrivono gli Ermellini, «nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza di cui all'art. 570 c.p., diversa dalla più ampia nozione civilistica di mantenimento, debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitali, ma anche gli strumenti che consentono, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana». Ma non basta. La sentenza in rassegna fa riflettere anche sotto un altro aspetto. All'uomo la Cassazione ha negato, sposando in pieno la decisione dei giudici di merito, anche lo sconto di pena e la libertà condizionale. Questo perché il mancato versamento dell'assegno si era protratto per anni, senza nessun ripensamento. In proposito in fondo alle motivazioni si legge che «non è configurabile l'asserito vizio di motivazione per il diniego delle generiche e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, poiché la Corte territoriale ha enunciato, in concreto, quali ragioni escludessero la fruibilità degli invocati benefici, rifacendosi sia alla protrazione della condotta omissiva del marito sia al reiterato precedente godimento della libertà condizionale».

 
 
 
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