Creato da Studiolegaleniro il 28/08/2009
Giurisprudenza commentata in materia di Diritto di Famiglia & Minori a cura delll'Avv. Fortunato Niro

Area personale

 
 

Cerca in questo Blog

 
  Trova
 

Archivio messaggi

 
 
 << Aprile 2024 >> 
 
LuMaMeGiVeSaDo
 
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
 

Tag

 
 

FACEBOOK

 
 
 
Citazioni nei Blog Amici: 1
 

Ultime visite al Blog

 
ladeabastavv.luigilagioianonochetomax.chi_2013ISTHAR36vannucchi.valentinagianluca.cortesebambi2300luisarilallina147071katia_guidiavv.locontecristina81_2010la_comaresilvia_fasulotedditz
 

Chi può scrivere sul blog

 
Solo l'autore può pubblicare messaggi in questo Blog e tutti possono pubblicare commenti.
I commenti sono moderati dall'autore del blog, verranno verificati e pubblicati a sua discrezione.
 
RSS (Really simple syndication) Feed Atom
 
 
 

 

 
« I nonni non devono mante...Il Tradimento è un illec... »

Il mantenimento al figlio maggiorenne cessa, se in precedenza ha lavorato.

“Il coniuge separato non ha diritto ad ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne con il medesimo convivente se quest'ultimo, nonostante non abbia raggiunto un'autosufficienza economica, abbia tuttavia già espletato delle attività lavorative sì da dimostrare il raggiungimento di un'adeguata capacità. In siffatta ipotesi, dunque, viene meno l'obbligo di mantenimento da parte dell'altro genitore che non potrà, pertanto, ripristinarsi al sopraggiungere di circostanze, quali la cessazione del rapporto di lavoro, che rendano il figlio privo di sostentamento economico, giacchè i presupposti sottesi al predetto obbligo sono già venuti meno”.

È questo il principio che la Corte di Cassazione ha affermato  con la sentenza n. 23590 del 22 novembre scorso.

Tale pronuncia prende le mosse dal ricorso di una donna separata che in primo grado si era vista ridurre l'assegno di mantenimento corrispostole dal marito.

La decisione in primo grado fu dettata da una diminuzione dei redditi del coniuge, da un miglioramento della situazione patrimoniale della ricorrente e della raggiunta indipendenza economica del figlio, ormai divenuto maggiorenne.

In appello, l'assegno per il mantenimento veniva ridotto ulteriormente, con la cessazione dell'assegno di mantenimento del figlio maggiorenne.

La donna ricorreva, pertanto, in Cassazione lamentando l'ingiustificata riduzione dell'assegno di mantenimento e l'illegittimità della statuizione in ordine alla cessazione dell'assegno a favore del figlio maggiorenne con lei convivente, che non poteva ritenersi entrato stabilmente nel mondo del lavoro essendo rimasto disoccupato dopo la scadenza del suo contratto di lavoro a tempo determinato.

Gli Ermellini in merito alla cessazione dell'assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, ha ribadito, come da consolidata giurisprudenza, che “il diritto del coniuge separato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo, ancorché allo stato non autosufficiente economicamente, abbia in passato iniziato ad espletare un'attività lavorativa, così dimostrando il raggiungimento di un'adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali, se pur determinano l'effetto di renderlo privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.

 
Commenta il Post:
* Tuo nome
Utente Libero? Effettua il Login
* Tua e-mail
La tua mail non verrà pubblicata
Tuo sito
Es. http://www.tuosito.it
 
* Testo
 
Sono consentiti i tag html: <a href="">, <b>, <i>, <p>, <br>
Il testo del messaggio non può superare i 30000 caratteri.
Ricorda che puoi inviare i commenti ai messaggi anche via SMS.
Invia al numero 3202023203 scrivendo prima del messaggio:
#numero_messaggio#nome_moblog

*campo obbligatorio

Copia qui:
 
 
 

© Italiaonline S.p.A. 2024Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963