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« Messaggio #4Parliamo di password »

Mi hanno fregato la password !

Post n°5 pubblicato il 07 Giugno 2008 da venexian
 
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Non ha molto a che fare con la città, ma è una esclamazione che sento piuttosto spesso da persone che si sentono davvero defraudate. Vediamo intanto che cosa dice la legge italiana, invero piuttosto vaga - o meglio - da sempre un po’ arretrata riguardo le novità tecnologiche.

Possiamo cominciare con le norme riguardo la violazione di domicilio (ex art. 614 C.P.) e i delitti contro la riservatezza domiciliare, dove si sancisce il diritto alla esclusività di conoscenza di ciò che attiene alla sfera privata domiciliare: nessuno pertanto può conoscere e rivelare ciò che avviene nella sfera privata di un soggetto, se quest’ultimo non vuole che sia da altri conosciuto.  E’ un po’ vago, ma esprime chiaramente la volontà del legislatore riguardo la riservatezza di quanto è “privato”, semmai si tratterà di definire se una area informatica a cui il solo utente ha accesso a mezzo password può essere considerata un “domicilio” o “parte della sfera privata” (è discutibile, ma direi proprio di si).

Di seguito bisogna considerare la volontarietà dell’accesso abusivo ad un sistema informatico, trattato dal primo comma dall’art. 615 ter del Codice penale, introdotto della legge n. 547 del 1993 sulla criminalità informatica, che prevede la reclusione fino a tre anni, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Il fatto che qualcuno abbia effettuato l’accesso abusivo ed abbia quindi modificato la password escludendo il legittimo proprietario dall’uso legittimo del suo account o abbia alterato o cancellato dei vostri dati potrebbe  essere inquadrato nel terzo comma dell’Art. 615 ter C.P, che cita “se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in essi contenuti.”.
In questo caso la pena è della reclusione da uno a cinque anni, e può essere applicata d’ufficio a seguito di querela della persona offesa riferita al comma n.1.

C’è tutta una parte di legislazione riguardo la violazione della corrispondenza quando l’accesso abusivo abbia a che fare con la posta elettronica, equiparata al classico supporto cartaceo (Art. 616,  617 e 618 del C.P).  Agli effetti delle disposizioni di questa sezione del C.P, per corrispondenza si intende quella “epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”. Sono punibili la “Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza”, la “Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche” ed anche la “Rivelazione del contenuto di corrispondenza”.

Altro trattamento ancora quando fosse configurabile un “furto di identità” (articolo 494 del codice penale) che cita: “Chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici è punito se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino a un anno.”
La sentenza 46674 della Cassazione ha confermato la condanna di un uomo che aveva utilizzato un indirizzo email intestandolo in apparenza ad una propria conoscente.

Aggiungiamo la possibilità di accedere a dati sensibili eventualmente contenuti nell’area protetta ed avremo in lizza anche l’agguerrito Garante della Privacy, pronto a strappare la pelle a qualcuno per farne un paralume. 

Questa non vuole certo essere una trattazione legale, basti sapere che si rischia davvero parecchio e che in rete non esiste un reale anonimato per gli intrusi: a seguito della querela occorrono ovviamente accertamenti, vi sono mille cavilli ed interpretazioni… ma c’è sempre lo spettro delle patrie galere, anche nonostante l’indulto.
 
Qualora riteniate di essere stati vittime di un reato telematico l’autorità competente è la “polizia postale e delle telecomunicazioni” (Polizia di Stato), presso la quale potrete avere tutti le indicazioni necessarie ed eventualmente sporgere denuncia.  Ogni commissariato sarà comunque in grado di fornire informazioni, ed è possibile visitare il “Commissariato online” dove sono disponibili risposte alle domande piu frequenti (FAQ)

 
 
 
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