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(nonsolo cartelle esattoriali impazzite) - Se i giusti non si oppongono, sono già colpevoli
 

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MOTIVI PIU’ FREQUENTI DI OPPOSIZIONE AI VERBALI DI CONTESTAZIONE - 2a Parte

Post n°100 pubblicato il 12 Maggio 2009 da Typhoon4
 

Qui di seguito riportiamo i "MOTIVI PIU' FREQUENTI DI OPPOSIZIONE AI VERBALI DI CONTESTAZIONE E RELATIVI CRITERI DI VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO" così come pubblicati dal sito www.prefettura.it

Vi invitiamo ad una lettura molto attenta ed ancor più critica del testo, in quanto esso fornisce sia i cavilli su cui far leva per una contestazione, sia le più frequenti risposte da parte degli Uffici competenti. Riteniamo che sia un po' come andare in trattoria e poi chiedere al titolare un appiglio per non pagare il conto: questi farà del tutto per scoraggiarci e farci desistere dal nostro intento, magari facendo anche affermazioni contraddittorie. Dunque invitiamo i cittadini a trarre spunto dal testo qui sotto riportato e a non scoraggiarsi e non desistere dall'opporre ricorso. Fate valere le vostre ragioni! Appellatevi, quanto più possibile, ad errori formali e vizi propri dell'atto.

Il testo viene frazionato in due post per esigenze di formattazione e lunghezza imposti da "Libero"

Parte 2 di 2:

12)          DIFETTO FUNZIONAMENTO DELL'AUTOVELOX:

L'onere della prova del difetto di funzionamento dell'apparecchio spetta al ricorrente, il quale non può rifarsi a generiche affermazioni, né il Giudice può esimersi da una valutazione che tenga conto dei fatti notori, tra i quali l'affidabilità degli apparecchi elettronici debitamente approvati ed omologati (ex plurimis Cass. Civ. , Sez. I, 30 giugno 1997, n. 5831 e conforme Cass. Civ. Sez. I, 26.8.1998, n. 8469). 

 13)         TARATURA PHOTORED:

I documentatori fotografici delle infrazioni commesse alle intersezioni regolate da semaforo non sono strumenti di misura e pertanto, non ricadono nella sfera di applicazione della Legge n. 273/1991, istitutiva del Servizio Nazionale di Taratura.

La verifica periodica e l'eventuale taratura, previste nei decreti di approvazione, non hanno valenza metrologica e servono unicamente a garantire alle amministrazioni procedenti la funzionalità delle apparecchiature. Esse, dunque, possono essere validamente effettuate dal produttore, ovvero dall'installatore, o dal soggetto che esegue gli interventi di manutenzione dell'apparecchiatura, come precisato dal Ministero dei Trasporti, con nota n. 416 del 5.4.2006.

Pertanto, in presenza di fotogrammi ritraenti il veicolo durante l'attraversamento dell'intersezioni in condizioni di semaforo rosso, non può sussistere dubbio alcuno circa la validità dell'accertamento.

14)          CIRCOLAZIONE CONTRO LA VOLONTA' DEL PROPRIETARIO:

Il proprietario della cosa, utilizzata dall'autore della violazione, deve provare, per poter esimersi da responsabilità amministrativa, un concreto e adeguato comportamento ostativo volto ad impedire l'uso della cosa stessa da parte d'estranei (Cass. Civ. 14.1.1999 n. 327). 

15)          MANCANZA PREAVVISO DI ACCERTAMENTO:

La mancanza di preavviso sul veicolo non invalida in alcun modo l'accertamento della violazione, in quanto lo stesso si configura quale strumento consueto di informazione di accertata violazione, senza però la capacità giuridica di generare autonomamente, pretesa sanzionatoria tipica, invece, del verbale di accertamento con i requisiti di cui all'art. 383 D.P.R. 495/92 Reg. Es. CDS.

16)          FEDE PRIVILEGIATA:

La legge non riconosce pari rilevanza giuridica a versioni dei fatti difformi, in quanto il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati dal P.U. in forza dell'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico ex art. 2700 C.C.. 

17)          CONTRASSEGNO INVALIDI:

I veicoli muniti di contrassegno non possono sostare nelle zone dove è prevista la rimozione forzata dei veicoli. In tali zone, tuttavia, il veicolo munito di contrassegno non può essere rimosso o bloccato a meno che non crei grave pericolo o intralcio.

Il contrassegno per portatori di handicap esplica, comunque, la propria funzione solo se esposto sul veicolo in uso in un determinato momento, risultando vana l'esibizione successiva, potendo il contrassegno stesso essere applicato indifferentemente su ogni veicolo.

18)          ERRATA INDICAZIONE LUOGO E DATA:

La Corte di Cassazione ha affermato che l'errore materiale su elementi del processo verbale di contestazione di una contravvenzione stradale non comporta la nullità della contravvenzione stessa se non rimangono compromessi i diritti del contravventore per essere l'errore facilmente rilevabile con la diligenza e la capacità dell'uomo medio.

La Suprema Corte con sentenza Sez. IV 11.3.1996 m. Cass. Civ. Sez. I, 27.3.1996 n. 2767 - ha affermato che non può considerarsi causa di nullità del verbale e, anzi, è irrilevante la mancanza o erronea indicazione del luogo o l'omessa erronea indicazione della data dell'infrazione, quando a questi dati sia possible risalire con la normale diligenza, soprattutto quando non vengono meno i diritti di difesa. 

19)          ESIBIZIONE SUCCESSIVA DEL TAGLIANDO DI PAGAMENTO DEL PARCHEGGIO:

Il tagliando esibito successivamente al momento dell'accertamento, non può essere attribuito con certezza al veicolo oggetto della violazione.

20)          ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE DEL VEICOLO:

L'art. 383, comma 1, del Regolamento del C.D.S., individua fra gli elementi essenziali del verbale, il tipo di veicolo, non la marca.

Pertanto, se nel verbale notificato è riportato il dato identificativo della targa che corrisponde al veicolo di proprietà dell'interessato e vi è anche specificato che trattasi di un'autovettura/motoveicolo/ecc., l'eventuale errata o mancata indicazione della marca, del modello e tantomeno del colore del veicolo non costituisce motivo di nullità del verbale. 

21)          TELEFONO CELLULARE:

La norma dettata dall'art. 173 C.D.S. vieta l'uso di qualunque apparecchio che possa impegnare anche una sola mano del conducente, cosa che si verifica sia per il telefono che per qualsiasi altro dispositivo ricetrasmittente per il quale occorra tenere in mano il microfono. Pertanto, è consentito l'uso di telefono o ricetrasmittente dotati di apparecchi a viva voce per il cui funzionamento non occorre lasciare il volante e, cioè, che non richiedano l'impiego delle mani in nessuna fase della comunicazione.

A tal proposito, la Corte di Cassazione, con sentenza 27 maggio 2008 n. 13776, ha statuito che l'uso del cellulare per la ricerca di un numero telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso consentita, è censurabile in quanto determina non solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida all'utilizzazione dell'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada all'apparecchio stesso, ma anche l'impegno d'una delle mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità.

 22)         MANCANZA DI  CONTESTAZIONE IMMEDIATA IN CASO DI INCIDENTE:

L'accertamento di violazioni conseguenti ad incidenti stradali, non è un accertamento diretto, ma postumo; ossia l'organo accertatore non ha la diretta osservazione delle violazioni eventualmente commesse. Gli operatori di polizia stradale che intervengono per i rilievi di un sinistro, procedono principalmente all'acquisizione - cosiddetti accertamenti tecnici - di tutti gli elementi utili alla ricostruzione della dinamica del sinistro. Pertanto, solo a conclusione di tutti questi accertamenti necessari per il raggiungimento di tale obiettivo, è possibile verificare se sono stati acquisiti elementi tali che giustificano la contestazione di violazioni alle norme della circolazione.

Un'affrettata analisi dei fatti potrebbe portare ad errori grossolani di valutazione.

Pertanto, si ritiene che la contestazione postuma di violazioni emerse a seguito di incidente sia giustificata dal fatto che: a) non c'è l'accertamento diretto; b) occorre acquisire elementi che giustificano la contestazione, proprio per la mancanza di riscontri diretti, (Cass. Civ., sez. I, n. 10015/2002) (Cass. Civ. sez,. I n. 11184/2001).  

 
 
 

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