PROFESSIONE: INVESTIGATORE PRIVATO

L’investigatore privato

E’ per definizione colui il quale compie indagini e ricerche, atte a verificare o ad escludere fatti determinati che convintamente si pensa siano accaduti, ovvero dei quali sia necessario scoprire fonti di prova da portare anche in sede giudiziaria.

Quindi un investigatore privato autorizzato da specifica licenza prefettizia, svolge investigazioni su mandato di privati cittadini, aziende, enti pubblici ed anche avvocati per la ricerca di elementi di prova da utilizzare nel processo penale (art. 327-bis codice di procedura penale) e civile.

L’attività dell’investigatore privato in riferimento al codice di procedura penale entrato in vigore nel 1989 ha subito nel corso degli anni un notevole incremento.

Questa figura era già prevista nell’art. 38 co. 2 disp. att. C.p.p. poi abrogato dalla legge n. 397 del 7.12.2000, quest’articolo riguardava le investigazioni difensive ed era contenuto nel codice di procedura penale del 1989 e consentiva al difensore di delegare le indagini a investigatori autorizzati riconoscendone così per la prima volta un ruolo nel processo penale.

Nell’ordinamento italiano, l’investigatore privato naturalmente era legittimato a compiere investigazioni, che non erano riferibili all’ambito processualmente penalistico.

Esse consistevano nel raccogliere prove nell’ambito privato, nel campo dello spionaggio industriale aspetto tradizionalmente attribuito all’investigatore privato disciplinato dal T.U.L.P.S. e dal suo regolamento.

Con l’entrata in vigore degli articoli 327-bis, 200 co. 1 lett. B c.p.p. e art. 391-bis co 3 c.p.p.  entra in modo preponderante la figura dell’investigatore privato autorizzato, ai quali sono permesse di compiere investigazioni difensive che sono ritenute efficaci e valide in ambito penale a tutti gli effetti.

Il tutto è caratterizzato nell’art. 222 disp. Att. C.p.p. secondo la quale, fino a che non è approvata una nuova disciplina sugli investigatori privati, l’autorizzazione a svolgere le attività indicate nell’art. 327-bis c.p.p. viene rilasciata dal Prefetto.

E quindi gli investigatori autorizzati che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che giustifichi il corretto esercizio dell’attività, possono svolgere su incarico del difensore le investigazioni difensive.

Dunque l’autorizzazione legittima a compiere le investigazioni penali ex art. 222, mentre i soggetti che hanno ottenuto la sola licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. sono legittimati a compiere investigazioni solo in ambito civile.

Naturalmente se un privato cittadino si rivolge direttamente a un’agenzia di investigazioni il rapporto che si instaura non è quello previsto dall’art. 327-bis c.p.p. ma quello disciplinato dall’art 135 T.U.L.P.S.

L’articolo 222 disp. att. c.p.p.  co. 2 prevede che gli investigatori detengano un apposito registro dove devono essere indicate le generalità e l’indirizzo del difensore committente, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini determinata dal conferimento dell’incarico.

Diversamente a quanto previsto dall’art. 135 T.U.L.P.S. gli incarichi conferiti agli investigatori a norma dell’art. 222 disp. Att. C.p.p. non devono essere indicati nel registro l’onorario convento, l’esito delle investigazioni e l’indicazione dei documenti del committente necessari per l’identificazione.

Per di più diversamente da quanto previsto per il registro per gli investigatori citato dal T.U.L.P.S. è possibile che il detective possa apporre il segreto alla richiesta inoltrata da ufficiali ed agenti di P.S. per visionare tale registro.

Questa considerazione deriva dal fatto che le finalità dell’attività investigativa eseguita dalla difesa perderebbe di efficacia e consistenza poiché nel registro devono essere indicati anche gli atti investigativi richiesti e l’esito e la conseguente visione anticipata del registro da parte della P.G.  permetterebbe alla stessa di conoscere le fonti di prova acquisite dalla difesa violando così il principio di parità tra le parti.

D.M. nr. 269 del 1° dicembre 2010

Con l’entrata in vigore del D.M. nr. 269 del 1° dicembre 2010 in aggiunta alle disposizioni di cui all’art. 134 T.U.L.P.S. si ampliava notevolmente l’attività operativa che l’investigatore può effettuare, con l’inserimento degli ambiti operativi i requisiti tecnici i titoli di studio, le cauzioni e gli aspetti tecnici operativi inerenti allo svolgimento delle singole attività d’indagine.

La precedente disciplina che regolamentava gli istituti di investigazione risaliva al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 tratta nel titolo IV degli istituti di vigilanza e relativo regolamento R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ancora in vigore agli artt. 257-260.

Con l’entrata in vigore del Codice di Procedura Penale del 1989 la figura dell’investigatore veniva ammessa a comparire nel processo penale al pari del consulente tecnico della difesa.

L’aspetto più rilevante con il c.p.p. del 1989 è che l’investigatore privato è quello che in tema di ricerca delle prove sancisce il principio di parità tra la difesa e accusa.

La legge nr. 397 del 2000, inserisce di fatto un nuovo titolo nel libro V^ del codice le investigazioni difensive dedicato interamente al tema della ricerca delle prove da parte del difensore in favore del proprio assistito, per smentire le tesi accusatorie, come previsto dalla costituzione le legge in questione ha introdotto il principio di parità tra accusa e difesa.

L’articolo 327-bis del Codice di Procedura Penale introdotto appunto dalla legge 397 del 2000 dispone che fin dal momento dell’incarico con atto scritto il difensore ha facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito nelle forme previste dal titolo VI del libro V del C.P.P.

Le attività che il difensore e l’investigatore possono effettuare sono qualitativamente e quantitativamente ampie e varie e efficaci.

Il difensore e l’investigatore autorizzato possono conferire con persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell’attività investigativa.

L’acquisizione delle circostanze utili può avvenire per mezzo di un colloquio non documentato, ma il difensore può richiedere dichiarazione scritta, oppure documentare le dichiarazioni dei soggetti ascoltati con atto sottoscritto dal dichiarante ed autenticato dallo stesso difensore o un suo sostituto.

Tutto questo per mezzo di una relazione, che deve riportare la data dell’avvenuta dichiarazione, le generalità dell’avvocato ricevente e della persona che rilasciato le dichiarazioni, l’attestazione di aver rivolto gli avvertimenti di cui al comma 3 dell’art. 391-bis c.p.p. ed i fatti su cui verte la dichiarazione che sarà allegata alla relazione redatta dal difensore il quale nel documentare la predette dichiarazioni può avvalersi di un investigatore privato autorizzato.

Difensori e investigatori privati o consulenti tecnici,,devono sempre avvertire la parte che è in grado di riferire notizie utili ai fini dell’attività investigativa, della qualità posseduta e dello scopo del colloquio:

se vogliono solo conferire oppure ricevere dichiarazioni o informazioni e nel caso le modalità di documentazione;

dell’obbligo di rilevare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento; della facoltà di non rispondere e di non rendere alcuna dichiarazione.

Del divieto di rivelare le domande poste dal P.M. o dalla P.G. le eventuali risposte fornite; delle responsabilità penali cui i dichiaranti vanno incontro nel caso in cui forniscono dichiarazioni false;

le dichiarazioni ricevute in violazione di uno dei punti appena enunciati non possono essere utilizzate.

È evidente e anche logico che ai soggetti sentiti dal P.M. e dalla P.G. non possano essere richieste dal Difensore e dall’Investigatore privato, notizie su istanze espresse e risposte fornite, inoltre per prendere notizie o informazioni da persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento o in procedimento connesso deve essere dato avviso almeno ventiquattro ore prima al loro difensore che deve essere necessariamente anzi obbligatoriamente presente, in mancanza il Giudice previa istanza del difensore che effettua le investigazioni dispone la nomina di un difensore di ufficio.

Analogamente per conferire o ricevere dichiarazioni o informazioni da persone detenute occorrono specifiche autorizzazioni del Giudice, se la persona in grado di riferire notizie utili ai fini dell’attività investigativa manifesta la facoltà di non rispondere o di non fornire informazioni, il P.M. su richiesta del difensore dispone la sua audizione entro sette giorni dalla richiesta ad eccezione delle persone indagate.

Sempre ai fini delle indagini difensive, il difensore può richiedere i documenti in possesso delle pubbliche amministrazioni ed estrarne copia a sue spese.

Nel caso in cui il difensore e gli investigatori privati autorizzati effettuino un accesso sulla scena di un crimine o comunque dove è avvenuto un fatto di rilevanza penale essi possono redigere un verbale che conterrà data e luogo dell’accesso le generalità delle persone intervenute descrizione dello stato dei luoghi e delle cose indicazione del tipo di rilievi eseguiti.

Quando è necessario entrare nei luoghi privati o comunque non aperti al pubblico non essendoci il benestare di chi ne ha la disponibilità, l’accesso viene autorizzato dal giudice con decreto motivato, il soggetto può farsi assistere da un difensore o persona di fiducia, sempre che sia immediatamente reperibile.

Inoltre, se non per i casi in cui è necessario accertare tracce ed effetti materiali del reato, non è consentito l’accesso nelle abitazioni e loro pertinenze.

Tutta la documentazione relativa alle indagini difensive svolte dal difensore e dall’investigatore privato autorizzato può essere raccolta dallo stesso e inserito nel fascicolo del difensore, oppure può essere creato un inserto che durante le indagini potrà essere depositato presso il G.I.P. e che potrà essere consultato anche dal P.M.; al termine delle indagini stesse confluirà in quello della pubblica accusa.

Resta bene inteso la fondamentale facoltà della difesa di presentare al P.M. gli elementi di prova a favore del proprio assistito.

Come detto l’intervento dell’investigatore è subordinato al conferimento dell’incarico scritto da parte del difensore e che deve indicare in maniera specifica il procedimento penale, nonché i principali elementi di fatto che giustificano le indagini e il termine entro cui se ne possa prevedere la conclusione.

L’articolo 222 comma 2 disp. coord. C.p.p. sancisce che gli incarichi ricevuti devono essere iscritti in uno speciale registro. gli investigatori privati autorizzati a svolgere indagini difensive non sono tenuti per l’esecuzione delle investigazioni penali rilevanti alla registrazione previste dagli artt. 135 T.U.L.P.S. e 260 Reg. es. T.U.L.P.S..

Nell’ambito delle indagini investigative difensive, non sono applicabili le disposizioni di cui all’art. 139 T.U.L.P.S. che prevede il fatto che gli uffici di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell’autorità di P.S. nonché gli investigatori sono obbligati ad aderire alle richieste rivolte loro da agenti ed ufficiali di P.S. o di P.G..

E’  indubitabile che l’investigatore privato incaricato di ricercare le fonti di prova o elementi nell’interesse della difesa, non può cooperare in ordine ai fatti per cui ha ricevuto l’incarico con la polizia giudiziaria che gli stessi fatti potrebbe svolgere attività conflittuale e contro la parte per cui la difesa presta l’assistenza.

L’articolo 222 co.2 disp.coord. c.p.p. in deroga alla disciplina comune prescrive che l’incarico conferito all’investigatore privato autorizzato, debba essere scritto su uno speciale registro, in cui sono annotate le generalità e l’indirizzo del difensore committente, la specie degli atti investigativi richiesti e la durata delle indagini determinata dal momento del conferimento dell’incarico.

Anche se la dottrina ha rilevato come appare difficoltoso determinare la durata delle stesse ritenendo quindi possibile l’indicazione di una durata presumibile.

Analizzando la disciplina del registro speciale risulta che non vi devono essere scritte le generalità dell’assistito, ne la data e la specie dell’operazione effettuata, né l’esito dell’operazione a differenza della disciplina comune del registro degli affari giornalieri ex art. 135 co. 1 T.U.L.P.S. .

Questa eccezione sembra riferita al solo registro speciale e al tipo di iscrizioni da apportarvi, non estendendolo all’obbligo di esibire il registro degli affari giornalieri ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza previsto dal medesimo articolo 135 al co. 2.

Ad ogni buon conto, se fosse così come appena accennato l’articolo 222 co. 2 disp. Coord. C.p.p. non deroga espressamente all’art. 135 co. 2 T.U.L.P.S. è intuibile che l’esigenza dell’attività degli investigatori privati utile ai fini processuali, va inquadrata nella necessità di tutelare la segretezza delle investigazioni svolte dalla difesa analogamente alla segretezza delle indagini preliminari svolte dal P.M. e dalla a Polizia Giudiziaria.

Con il D.M. 1° dicembre 2010 n. 269, entrato in vigore il 16 marzo 2011, si è avuta una riorganizzazione della disciplina degli istituti di investigazione privata; veniva introdotta una distinzione tra investigatore privato e informatore commerciale, lasciando invariato quanto disciplinato per l’investigatore privato autorizzato a svolgere indagini difensive su istanza degli avvocati.

Tale ordinamento stabilisce che la professione è classificata come segue: investigatore privato titolare di istituto e dipendente, informatore commerciale titolare d’istituto e dipendente.

Si evince in questo modo la scissione delle due figure l’una di investigatore privato e l’altra di informatore commerciale con la possibilità di poter consentire ai dipendenti opportunamente qualificati di ottenere una licenza accessoria.

La differenza fra queste due figure viene richiamata dalla circolare esplicativa n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG del 24 marzo 2011 e si caratterizza quella dell’informatore  per la raccolta di dati relativi alle imprese, che riguardano bilanci, i debitori protestati, i riferimenti anagrafici delle imprese e dell’aggregazioni dei dati raccolti indispensabile agli imprenditori nelle decisioni operative;

invece dell’investigatore privato si sostanzia in iniziative personali, valutazioni e suggerimenti, le attività che può compiere possono essere catalogate  in due tipologie sulla base di una loro eventuale disciplina legislativa: atti tipici e atti atipici.

Gli atti tipici sono costituiti dal colloquio non documentato con persone informate sui fatti e dall’accesso ai luoghi.

Gli atti atipici sono disciplinati dalla legge tra queste attività possiamo annoverare senz’altro i pedinamenti gli appostamenti, le riprese fotografiche e cinematografiche, l’acquisizione di notizie e documenti di libero accesso.

È fatto assoluto divieto a che esercita l’attività investigativa privata di limitare la libertà di qualsiasi cittadino e di violare i diritti costituzionalmente garantiti. Essi possono subire delle limitazioni solo in ipotesi eccezionali previste dalla stessa costituzione per atto motivato dall’’A.G. e solo nei casi e modi previsti dalla legge.

Anche alcune norme del codice penale costituiscono un limite all’attività di investigativa quali l’articolo 494 c.p. relativo alla sostituzione di persona, l’articolo 614 c.p. sulla violazione del domicilio.

L’articolo 615-bis c.p. sulle interferenze illecite nella vita privata, l’articolo 615-ter c.p. accesso abusivo ad sistema informatico o telematico, gli articoli 616 – 623-bis c.p. sui delitti sulla inviolabilità dei segreti, l’articolo 660 c.p. sulla molestia o il disturbo delle persone.

L’investigatore privato autorizzato può essere sentito durante il contraddittorio tra le parti in merito all’attività svolta in sede di investigazioni difensive.

In relazione alle informazioni assunte ai sensi dell’articolo 391-bis co. 1 c.p.p. legge 1° marzo 2001 n. 63 in tema di giusto processo e prove penali, il quale ha previsto l’incompatibilità a testimoniare per il difensore ma non anche per l’investigatore privato fatto salvo l’ipotesi in cui esso abbia provveduto a verbalizzare le dichiarazioni rese dalla persona informata sui fatti, ai sensi dell’articolo 197 co. 1 lett. D) c.p.p.

L’articolo 200 co. 1 lett. B) c.p.p. modificato dall’art. 4 della legge n. 397 del 2000, sancisce che l’investigatore privato autorizzato tra le categorie di soggetti abilitati ad opporre il segreto professionale “su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione”, questo completa in tal modo sotto il profilo delle garanzie di libertà a tutela della funzione difensiva, l’omogeneità di disciplina tra il difensore ed i suoi ausiliari.

L’articolo 5 del decreto ministeriale

stabilisce quindi la classificazione delle attività secondo il seguente schema

  • Investigatori in ambito privato, ovvero informazioni richieste dal privato per una sua tutela in sede giudiziaria, come ambito matrimoniale, familiare e patrimoniale;
  • Investigazioni in ambito aziendale, richieste da enti pubblici e privati, da società anche senza personalità giuridica, al fine di tutelare un proprio diritto in sede giudiziaria, come può essere un’infedeltà del lavoratore, di contraffazione di prodotti, la tutela di marchi e brevetti;
  • Indagini in ambito commerciale, consistenti in richieste del commerciante al fine di determinare pur a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali, anche mediante informazioni reperite direttamente presso l’esercizio commerciale;
  • Indagini in ambito assicurativo richieste da qualsiasi avente diritto per la propria tutela in sede giudiziaria, relativamente alla dinamica di sinistra stradale e sul lavoro, oppure da società assicurative per una loro tutela da eventuali frodi;
  • Indagini difensive finalizzate alla ricerca di elementi di prova da utilizzare nel contesto del processo penale così come disciplinate dal titolo VI-bis del c.p.p.;
  • Informazioni commerciali, richieste da enti pubblici e privati per raccogliere analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali di imprese e società di persone e di capitali, nonché delle persone fisiche ad esse connesse quali soci ed amministratori, nel rispetto della vigente normativa europea in tema di privacy;
  • Attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla stabile presenza di personale dipendente presso locali del committente come a titolo esemplificativo, i cosiddetti buttafuori.

I requisiti necessari per il rilascio delle licenze prefettizie, svincolate dai limiti territoriali sono i seguenti: l’investigatore titolare (ex articolo 134 T.U.L.P.S.) deve possedere almeno una laurea triennale in giurisprudenza, psicologia ad indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell’investigazione, economia, o corsi equiparati;

deve avere svolto un periodo di tre anni di pratica continua presso un investigatore privato da almeno cinque anni e deve aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da università o centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni;

ovvero deve aver svolto documentata attività di indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia per un periodo non inferiore a cinque anni ed aver lasciato il servizio senza demerito da non più di quattro anni.

Come evidenziato dalla circolare ministeriale, l’esperienza presso le Forze dell’Ordine è alternativa ai requisiti previsti per la pratica e per l’aggiornamento ed il perfezionamento, ma non al titolo di studio che resta imprescindibile per poter effettuare la professione di investigatore privato titolare di licenza.

L’investigatore dipendente deve avere il diploma di scuola media superiore deve aver svolto pratica triennale costante per almeno 80 ore al mese, quale collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore titolare de licenza prevista all’articolo 134 del T.U.L.P.S. e deve partecipare ai corsi di perfezionamento teorici pratici, in materia di investigazioni privato ad indirizzo civile, organizzati da Università o centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni.

Ovvero come per l’investigatore titolare, deve aver svolto un periodo di documentata attività d’indagine, in servizio attivo ai reparti investigativi delle FF.OO., per almeno cinque anni, ed aver lasciato il servizio senza demerito, da non più di quattro anni, ferma restando il titolo di studio.

Analogamente l’informatore commerciale titolare deve posseder i medesimi requisiti dell’investigatore cioè laurea triennale ovvero corsi equiparati, oppure deve essere stata iscritto al R.II.  in qualità di titolare d’impresa individuale, oppure come amministratore di società di persone o di capitali, per almeno tre anni negli ultimi cinque.

L’informatore commerciale dipendente deve essere in possesso di diploma di scuola media superiore, aver svolto pratica triennale costante presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni e deve partecipare a corsi di perfezionamento teorico-pratici in materia di informazioni commerciali organizzati da Università o centri di formazione riconosciuti dalle Regioni.

In alternativa può aver svolto documentata attività di indagini in seno a reparti investigativi delle FF.OO. con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni, ed aver lasciato il servizio da non più di quattro anni senza demerito, ferma restando il possesso del titolo di studio.

Al momento della richiesta della licenza alla Prefettura, i titolari di istituto di investigazioni e informazioni commerciali, dovranno individuare gli ambiti di attività che intendono svolgere scelte tra quelle indicati all’articolo 5 del D.M. 1° dicembre 2010 nr. 269.

L’autorizzazione a effettuare la professione ai sensi dell’articolo 222 norme di coordinamento del C.P.P. e dell’articolo 327-bis del medesimo codice è contemplata anch’essa all’articolo 5 co 1 lett. A punto a V del decreto Ministeriale, tale autorizzazione può essere richiesta solo da soggetti in possesso già della licenza per svolgere investigazioni in ambito civile.

Il soggetto che richiede la licenza presenta al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, il progetto tecnico-organizzativo contenente l’indicazione della sede principale eventuali sedi secondarie con divieto di istituire sedi presso il proprio domicilio o sedi di studi legali, la tipologia dei servizi che intende svolgere, il personale che si intende impiegare la disponibilità economica finanziaria (deposito cauzionale) le dotazioni di tecnologia e attrezzature per lo svolgimento dei servizi.

 

2016 Name of Company