Centenari fasciati con il Tricolore: perchè questa becera usanza?

Centenari fasciati con il Tricolore: perché questa becera usanza?

di Francesco Casula

Da anni nella nostra Sardegna è invalsa una becera consuetudine: “fasciare” centenarie e centenari con la fascia tricolore. La cerimonia è in genere officiata dal sindaco o da un suo delegato.
Sia ben chiaro: gli Auguri del primo cittadino sono doverosi a chi ha raggiunto simili traguardi di vita e di esistenza. Mi chiedo però: perché il tricolore? Che c’entra il simbolo dell’Italia con l’età ragguardevole raggiunta dalle nostre centenarie e centenari?
Se fosse per lo Stato italiano, da sempre ostile e nemico delle sarde e dei sardi, mai e poi mai avrebbero raggiunto tali invidiabili traguardi: basti pensare ai servizi negati (soprattutto nella sanità) o alle pensioni da fame.
I nostri centenari hanno raggiunto quella veneranda età nonostante l’Italia e la politica dei suoi governi. Sono durati tanto grazie alla Sardegna e al suo clima. Grazie soprattutto ai suoi prodotti e dunque all’alimentazione sana. Grazie allo stile di vita. All’ambiente sociale e comunitario gratificante. Oltre che grazie alla buona sorte.
Il simbolo, la bandiera di tale Sardegna sono i Quattro Mori: con essi, eventualmente i nostri centenari dovrebbero essere “fasciati”.
Ma c’è di più e di più grave (e stolto): i Sindaci si presentano con il tricolore che orgogliosamente (!) offrono al festeggiato, perché ritengono di rappresentare lo Stato italiano non la loro comunità e la loro Patria e Nazione sarda.
È tutto qui la farsa e l’imbroglio È tutta qui la subalternità culturale prima ancora che politica. È tutta qui la mancanza di appartenenza e di identificazione con la comunità di cui sono o comunque dovrebbero essere espressione.
E non mi si parli di leggi: a nessun sindaco è vietato di “fasciarsi” con i Quattro Mori invece che con il Tricolore, salvo in alcuni rarissimi casi (celebrazioni matrimoni…)
Perché non lo fanno? Perché non imparano da Chicco Frongia, il coraggioso sindaco di Ballao? Che si è fatto confezionare una fascia con i 4 mori e con lo stemma di Ballao, che giustamente mostra con orgoglio, in una serie numerosa di occasioni pubbliche?

Manovra 2025 da 30 miliardi, cosa prevede: tutte le misure

Manovra 2025 da 30 miliardi, cosa prevede: tutte le misure

Il Cdm guidato da Giorgia Meloni ha approvato la Manovra 2025: prevista la Carta per i nuovi nati, la conferma delle norme sulle pensioni e si rende strutturale il taglio del cuneo fiscale.

Il Consiglio dei ministri guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha approvato la Manovra per il 2025. Il disegno di Legge di Bilancio mette sul tavolo circa 30 miliardi nel 2025, più 35 miliardi nel 2026 e oltre 40 miliardi nel 2027. Da segnalare l’introduzione della Carta per i nuovi nati, la conferma strutturale del taglio del cuneo fiscale e delle misure sulle pensioni.

“In consiglio dei ministri abbiamo varato la Legge di bilancio, un intervento che mette al centro i cittadini, le famiglie e il rilancio della nostra Nazione” commenta su X Giorgia Meloni, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alle misure del governo per la Manovra 2024-2025. “Come avevamo promesso – scrive la premier- non ci saranno nuove tasse per i cittadini”.

“Rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori, e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”, continua la premier, che aggiunge: “Con questo Governo, l’Italia guarda al futuro con una legge di bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani”.

 

Vediamo le misure approvate nella Legge di Bilancio 2025, approvazione arrivata in concomitanza sia con il Decreto fiscale 2025 che con il Documento programmatico di bilancio (Dpb).

Carta per i nuovi nati, bonus asili nido e Carta dedicata a te

“Sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali”, scrive il ministero dell’Economia a seguito dell’approvazione della Manovra 2025 annunciando anche l’introduzione della “Carta per i nuovi nati“. La misura “riconosce 1.000 euro ai genitori entro la soglia Isee di 40 mila euro per far fronte alle numerose prime spese per ogni nuovo nato”.

La Legge di Bilancio rafforza, inoltre, il bonus dedicato al supporto della frequenza di asili nido, muovendosi anche nell’esclusione delle somme relative all’assegno unico universale dal computo dell’Isee.

Per quanto riguarda la Carta dedicata a te è stato previsto il rifinanziamento – nella misura di 500 milioni – anche per il 2025. Per le detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico, al loro aumentare cresceranno i benefici.

Taglio del cuneo fiscale strutturale e Irpef a 3 scaglioni

Nella Manovra 2025 vengono resi strutturali gli effetti del taglio del cuneo e l’accorpamento delle aliquote Irpef articolato su tre scaglioni, già in vigore nell’anno in corso.

“Rendiamo strutturale il taglio delle tasse sui lavoratori – ha precisato Giorgia Meloni al termine del Cdm  – e 3,5 miliardi provenienti da banche e assicurazioni saranno destinati alla Sanità e ai più fragili per garantire servizi migliori e più vicini alle esigenze di tutti”.

“Con questo governo – ha aggiunto – l’Italia guarda al futuro con una Legge di Bilancio che mette al primo posto il lavoro e il benessere degli italiani. Come avevamo promesso non ci saranno nuove tasse per i cittadini”.

Pensioni: Quota 103, Ape sociale e Opzione Donna

Sulle pensioni “sono confermate le misure dello scorso anno (Quota 103Ape sociale e Opzione donna, con gli stessi requisiti, ndr) e potenziate quelle destinate ai lavoratori pubblici e privati che raggiungono l’età della pensione ma restano a lavoro”.

Il rinnovo dei contratti della PA

In merito al rinnovo dei contratti della PA, “il governo mette da subito le risorse destinate a finanziare le procedure di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, con particolare riferimento al triennio 2025-2027”, precisa il ministero dell’Economia.

Aumenti per la Sanità

Con la Manovra 2025 sono state incrementate anche le risorse anche per finanziare il rinnovo dei contratti nella sanità. In particolare, nel prossimo biennio lo stanziamento è in linea con la crescita del Pil nominale, spiega il Mef.

Il viceministro Matteo Salvini esulta: “Vittoria Lega. Previsti in Manovra economica 3,5 miliardi da banche e assicurazioni da investire in Sanità, come la Lega ha sempre auspicato. Bene così”.

Incentivi per l’occupazione al Sud

In Manovra trovano conferma gli incentivi all’occupazione al Sud per giovani e donne anche per i rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Viene confermata anche la decontribuzione in favore delle imprese localizzate nella Zes e gli incentivi all’autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie, la transizione digitale ed ecologica.

In tema fringe benefit vengano assicurati gli importi maggiorati per tutti i nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri per ragioni lavorative. Nel triennio 2025-2027, infine, resta al 5% la tassazione agevolata dei premi di produttività ai lavoratori.

Risorse per la difesa

Per quel che riguarda il delicato e cruciale settore della difesa, “il disegno di legge di bilancio stanzia anche risorse per assicurare che, successivamente al termine del Pnrr, l’andamento della spesa per investimenti pubblici sia coerente con i requisiti della nuova governance europea. In particolare, è previsto anche il potenziamento degli investimenti nel settore della difesa”, si legge nella nota ministeriale.

 

Audizione in Commissione parlamentare del Presidente INPS Fava

Audizione in Commissione parlamentare del Presidente INPS Fava

L’intervento in Commissione di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Pubblicazione: 17 ottobre 2024

Il 17 ottobre 2024, a Roma, il Presidente dell’INPS Gabriele Fava ha partecipato all’audizione parlamentare in Commissione di controllo sull’attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, intervenendo sulle iniziative per ottenere un equilibrio del sistema previdenziale sostenibile.

“L’equilibrio del sistema previdenziale dipende non solo dalla gestione delle uscite, ma anche dalla capacità di sostenere il flusso delle entrate, principalmente derivanti dai contributi versati dai lavoratori e dalle imprese – ha affermato il Presidente Fava. Pertanto, per garantire un sistema previdenziale sostenibile, è essenziale agire sul lato delle entrate, utilizzando diverse leve che possano aumentare il numero di lavoratori occupati e migliorare la qualità dell’occupazione, con conseguenti effetti positivi sui salari”.

“In accordo con quanto indicato nel Piano strutturale di bilancio sulle iniziative per garantire la sostenibilità – ha aggiunto Fava – occorre promuovere politiche attive che favoriscano la partecipazione al mercato del lavoro, come misure di conciliazione dei tempi vita-lavoro e che facilitino l’ingresso e la permanenza delle donne nel mondo del lavoro, ridurre il disallineamento tra le competenze richieste dal mercato e quelle possedute dai lavoratori. Utili per incrementare la base contributiva sono le misure volte a perseguire il prolungamento della vita lavorativa attraverso incentivi alla permanenza nel mercato del lavoro”.

Interventi strutturali volti a stimolare l’innovazione e l’internazionalizzazione, insieme a una “alimentazione” costante delle skills dei lavoratori, sono cruciali per affrontare le sfide della stagnazione della produttività e per assicurare un equilibrio di lungo termine del sistema previdenziale. Senza un’adeguata strategia industriale, le opportunità di crescita rischiano di restare limitate, con ripercussioni negative sia per il sistema economico sia per la sostenibilità del welfare.

Audizione del Presidente Fava (pdf 1,47MB)

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n. 1154 – 17 ottobre 2024 (notizie dal 10 al 16 ottobre 2024)

NEWSLETTER LAVORO

n. 1154 – 17 ottobre 2024

(notizie dal 10 al 16 ottobre 2024)

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In evidenza

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta n. 100 del 15 ottobre 2024, ha approvato il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha aggiornato, al 15 ottobre 2024, le FAQ  sulla Patente a crediti.

 

aggiornata al 16 ottobre 2024

Normativa

   

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell’11 ottobre 2024, il Decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che introduce disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonche’ dei relativi procedimenti giurisdizionali.

Ministeri

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy informa che sono disponibili le FAQ relative al Piano Transizione 5.0, concernenti le caratteristiche generali del Piano, la procedura per l’accesso all’agevolazione, i beni materiali e immateriali…

Il Ministero del Lavoro ha emanato la nota n. 16631 del 3 ottobre 2024, con la quale stabilisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di attivare tirocini di inclusione sociale in favore di beneficiari dell’Assegno di Inclusione o di individui in simili condizioni di disagio socio-economico.

Online dal 24 ottobre al 27 novembre 2024 (5 incontri live)

Dal 1° ottobre 2024 è entrata in vigore la «patente a punti», obbligatoria per le imprese ed i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri temporanei o mobili.

Oltre ad approfondire questa novità, il Master esamina le varie forme di esternalizzazione con un focus sul tema degli appalti con appaltatori stranieri.  

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Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ricorda che dal 30 novembre al 10 dicembre 2024 decorre il termine per l’inoltro delle domande di riduzione contributiva per contratti di solidarietà industriali relative all’anno 2024, attraverso l’applicativo web “sgravicdsonline”.

Enti

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha emanato la nota n. 7296 dell’8 ottobre 2024, con la quale ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’applicazione del provvedimento di diffida amministrativa, disciplinata dagli artt. 1 e 6 del Decreto Legislativo n. 103/2024.

L’INPS ha pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU), che riporta anche i dati relativi all’Assegno destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per gli anni 2022 e 2023.

Il Centro Studi della confederazione CIFA Italia informa dell’avvio del progetto Diventa green partner promosso e patrocinato dalla federazione Ciforma e da Fonarcom, il fondo interprofessionale nato su iniziativa della confederazione datoriale CIFA Italia e del sindacato Confsal.

L’Inail ha pubblicato la circolare n. 31 del 10 ottobre 2024, con la quale informa che, in base alle modifiche apportate dall’articolo 30, commi da 1 a 4, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, è applicato, a far data dal 1° settembre 2024, il nuovo regime sanzionatorio.

L’INPS, con la circolare n. 91 del 9 ottobre 2024, fornisce indicazioni in merito alla sospensione d’ufficio dell’attività con dipendenti per le posizioni contributive caratterizzate esclusivamente da operai a tempo determinato.

L’INPS, con il messaggio n. 3337 del 9 ottobre 2024, informa che, nell’ambito del “Progetto di innovazione digitale 2021 – Integrazione di servizi Inps su AppIO”, ha aderito a un accordo con PagoPA S.p.A., al fine di offrire ai cittadini alcuni dei propri servizi tramite l’applicazione IO (AppIO).

di Gianluca Spolverato

E’ un utile strumento per l’ amministrazione del personale al fine di gestire in maniera efficace:

– la redazione di un contratto di lavoro
– la chiusura di un rapporto di lavoro
– una procedura disciplinare
– la preparazione di un regolamento aziendale sul tema degli orari di lavoro o dell’utilizzo della strumentazione aziendale
– le varie e diverse procedure che possono interessare la gestione del personale in azienda

Il testo è strutturato per argomenti all’interno dei quali vengono presentate le formule, ciascuna con un’analisi dei singoli istituti. Tutte le formule sono scaricabili in formato digitale sul sito LA MIA BIBLIOTECA.

Consulta la scheda prodotto!

L’INPS, con il messaggio n. 3338 del 9 ottobre 2024, comunica il ricalcolo dell’importo dell’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. esonero under 40), relativo alle nuove iscrizioni dei Coltivatori diretti e degli Imprenditori agricoli professionali per gli anni 2020, 2021 e 2022 per l’intero periodo dei 24 mesi previsti dalla normativa vigente e decorrenti dalla data di iscrizione dei richiedenti.

   

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024, fornisce le istruzioni operative in merito all’una tantum di 100 euro che verrà erogato ai lavoratori dipendenti nella busta paga di dicembre, unitamente alla tredicesima mensilità.

L’INPS, con il messaggio n. 3351 del 9 ottobre 2024, informa che dal 1° aprile 2024 è in vigore l’Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, firmato a Roma il 6 febbraio 2009 e ratificato con la legge 18 giugno 2015, n. 97 (vedi circolare n. 52 del 27 marzo 2024).

Giurisprudenza

ordinanza n. 26320/2024

sentenza n. 29105 del 18 luglio 2024

Approfondimenti

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Congedo di paternità obbligatorio

Congedo di paternità obbligatorio

Pubblicazione: 8 agosto 2022 Ultimo aggiornamento: 26 giugno 2024

Cos’è

È un congedo obbligatorio di dieci giorni (art. 27-bis, T.U. maternità/paternità, d.lgs. 151/2001) finalizzato a una più equa ripartizione della responsabilità genitoriale e a un’instaurazione precoce del legame tra padre e figlio.

A chi è rivolto

I destinatari sono i padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari.

Leggi di più A chi è rivolto

Sono esclusi:

  • i padri lavoratori autonomi;
  • gli iscritti alla Gestione Separata.

Leggi meno A chi è rivolto

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

È possibile fruire del congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi:

  • due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo);
  • durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Leggi di più Come funziona

Le disposizioni si applicano agli eventi, avvenuti dal 13 agosto 2022 (giorno di entrata in vigore del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105), di:

  • parto;
  • adozione;
  • affidamento.

Il congedo è previsto anche per gli eventi antecedenti il 13 agosto 2022, purché il padre lavoratore si trovi nelle condizioni di poter fruire di periodi di congedo di paternità obbligatorio o dei periodi residui non fruiti a titolo di congedo obbligatorio del padre (legge 92/2012).

È possibile godere del congedo anche:

  • frazionato a giorni (ma non frazionato a ore);
  • in caso di morte perinatale del figlio.

In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.

I padri possono fruire dei giorni di congedo obbligatorio anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice. I giorni di congedo sono compatibili con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo, di cui all’articolo 28 del Testo Unico.

QUANTO SPETTA

È riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione.

Il trattamento economico e normativo è determinato ai sensi dell’articolo 22, commi 2-7, e dell’articolo 23 del Testo Unico. Il trattamento previdenziale è quello previsto dall’articolo 25 del Testo Unico.

Per il computo dei 10 giorni (20 in caso di parto plurimo), devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

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Domanda

REQUISITI

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente
 

QUANDO FARE DOMANDA

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Leggi di più Domanda

COME FARE DOMANDA

Nei casi di pagamento a conguaglio la domanda di prestazione non deve essere presentata online all’Istituto. Il padre lavoratore dipendente del settore privato deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni di congedo di paternità obbligatorio.

In alternativa, è possibile utilizzare il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS (ossia nel caso di lavoratori agricoli, lavoratori stagionali, lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, lavoratori disoccupati e sospesi dal lavoro che non usufruiscono del trattamento cassa integrazione guadagni, nonché i lavoratori dello spettacolo saltuari o con contratto a termine), la domanda si presenta online all’Istituto attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

I lavoratori dipendenti di pubbliche amministrazioni presentano sempre la domanda alla propria amministrazione datrice di lavoro.

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Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Leggi di più Tempi di lavorazione del provvedimento

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

Leggi meno Tempi di lavorazione del provvedimento

Assegni familiari

Assegni familiari

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2023

Cos’è

Gli Assegni familiari sono una prestazione economica a sostegno delle famiglie di alcune categorie di lavoratori:

  • che lavorano in Italia;
  • con reddito complessivo inferiore ai limiti stabiliti annualmente dalla legge.

Leggi di più Cos’è

A differenza dell’Assegno per il Nucleo Familiare, rivolto ai lavoratori dipendenti, gli Assegni familiari sono erogati per ogni familiare vivente a carico.

Leggi meno Cos’è

A chi è rivolto

Gli assegni familiari spettano a:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Come funziona

QUANTO SPETTA

Gli Assegni familiari vengono corrisposti direttamente dall’INPS e spettano per ogni familiare vivente a carico.

È considerato vivente a carico il familiare che abbia redditi personali non superiori a un determinato importo mensile stabilito dalla legge e rivalutato annualmente.

Leggi di più Come funziona

Ogni anno l’INPS pubblica in una circolare i limiti di reddito riferiti sia al nucleo, sia ai beneficiari (circolare INPS 14 marzo 2023, n. 28):

  • superata una prima fascia di reddito, ne conseguirà la riduzione del versamento degli Assegni familiari;
  • superata anche la seconda fascia di reddito, si verificherà la cessazione dell’erogazione degli Assegni familiari.

L’Assegno è pari a:

  • 8,18 euro mensili ai coltivatori diretti, coloni, mezzadri, per i figli ed equiparati;
  • 10,21 euro mensili ai pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi e ai piccoli coltivatori diretti, per il coniuge/parte di unione civile, i figli ed equiparati;
  • 1,21 euro mensili ai piccoli coltivatori diretti, per i genitori ed equiparati.

Se la domanda viene presentata dopo l’insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti vengono corrisposti nel limite massimo dei cinque anni precedenti (prescrizione quinquennale).

Leggi meno Come funziona

Domanda

REQUISITI

Per richieste relative ai periodi entro il 28 febbraio 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • figli o equiparati a carico anche se non conviventi;
  • fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico:
    • tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
  • il coniuge a carico/parte di unione civile, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

Leggi di più Domanda

Per richieste relative ai periodi successivi al 1° marzo 2022 compreso, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il coniuge/parte di unione civile, purché sia a carico, solo se il richiedente è titolare di pensione a carico delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • fratelli, sorelle e nipoti conviventi a carico:
    • tutti minorenni o inabili al lavoro o studenti (fino a 21 anni per gli studenti di scuola media e fino a 26 anni per gli studenti universitari, nei limiti degli anni previsti per il corso di laurea scelto) o lavoratori apprendisti fino a 21 anni di età;
  • gli ascendenti (genitori, nonni, ecc.) ed equiparati a carico, solo se il richiedente è piccolo coltivatore diretto.

Si ricorda che l’articolo 1, decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ha istituito, dal 1°marzo 2022, l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

Con la stessa decorrenza, il decreto prevede anche, all’articolo 10, comma 3 che, solo per i nuclei familiari con figli e orfani, cessino di essere riconosciute le prestazioni (art. 4 del Testo Unico delle norme sugli Assegni familiari, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797).

Da questa data, quindi, non si potranno richiedere gli Assegni familiari, se nel nucleo familiare è presente:

  • almeno un figlio di età inferiore ai 21 anni;
  • o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all’Assegno unico.

Dopo il ventunesimo anno di età dei figli, per i quali si ha diritto all’Assegno unico, si potrà presentare domanda per gli Assegni familiari ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli.

I redditi da dichiarare in fase di domanda dell’Assegno sono quelli assoggettabili all’IRPEF al lordo di:

  • detrazioni d’imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali
  • redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se il totale è superiore a 1.032,91 euro, prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

In caso di variazione del reddito del nucleo e/o dei familiaria carico devono essere presentati nuovi modelli reddituali.

In presenza di tutti i requisiti di legge, spetta anche l’Assegno temporaneo (circolare INPS 30 giugno 2021, n. 93) ai beneficiari degli Assegni familiari (d.p.r. 30 maggio 1955, n. 797):

  • coltivatori diretti;
  • coloni;
  • mezzadri;
  • titolari di pensione da lavoro autonomo.

COME FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Leggi meno Domanda

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della Legge n. 241/1990.

Leggi di più Tempi di lavorazione del provvedimento

Nella tabella (pdf 210KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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Assegno sociale

Assegno sociale

Pubblicazione: 3 aprile 2017 Ultimo aggiornamento: 22 febbraio 2024

Cos’è

L’Assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, rivolta alle persone in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. 

Dal 1° gennaio 1996, l’Assegno sociale ha sostituito la pensione sociale.

Leggi di più Cos’è

La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero.

Il beneficio non è reversibile ai familiari superstiti.

Leggi meno Cos’è

A chi è rivolto

Il beneficio è rivolto:

  • ai cittadini italiani;
  • ai cittadini comunitari iscritti all’Anagrafe del comune di residenza;
  • ai cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
  • ai cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.

I beneficiari devono percepire un reddito al di sotto delle soglie stabilite annualmente dalla legge.

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il pagamento dell’Assegno inizia dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Il beneficio ha carattere provvisorio e la verifica del possesso dei requisiti socioeconomici e della effettiva residenza avviene annualmente.

Leggi di più Come funziona

QUANTO SPETTA

L’importo dell’assegno per il 2024 è pari a 534,41 euro per 13 mensilità.

Il limite di reddito è pari a 6.947,33  euro annui e 13.894,66  euro, se il soggetto è coniugato.

Hanno diritto all’Assegno in misura intera:

  • i soggetti non coniugati che non possiedono alcun reddito;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare inferiore al totale annuo dell’Assegno.

Hanno diritto all’Assegno in misura ridotta:

  • i soggetti non coniugati che hanno un reddito inferiore all’importo annuo dell’Assegno;
  • i soggetti coniugati che hanno un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’Assegno e il doppio dell’importo annuo dell’Assegno.

L’Assegno non è soggetto alle trattenute IRPEF.

DECADENZA

L’Assegno viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni.
Dopo un anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

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Domanda

REQUISITI

Per ottenere l’Assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • 67 anni di età (dal 1° gennaio 2019);
  • stato di bisogno economico;
  • cittadinanza italiana e situazioni equiparate;
  • residenza effettiva in Italia;
  • requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009).

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Il diritto alla prestazione è accertato in base al reddito personale per i cittadini non coniugati e in base al cumulo del reddito del coniuge per i cittadini coniugati.

Per l’attribuzione si considerano i seguenti redditi del coniuge e del richiedente:

  • i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • i redditi esenti da imposta;
  • i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
  • i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
  • i redditi di terreni e fabbricati;
  • le pensioni di guerra;
  • le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
  • le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
  • le pensioni e gli assegni erogati agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordi;
  • gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.

Ai fini dell’attribuzione non si computano:

  • i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
  • il reddito della casa di abitazione;
  • le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
  • le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere;
  • l’assegno vitalizio erogato agli ex combattenti della guerra 1915-1918.

COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata online all’INPS attraverso il servizio dedicato.

Le istruzioni per la compilazione sono consultabili nel manuale scaricabile una volta eseguito l’accesso al servizio.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

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Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 45 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’articolo 2, legge 241/1990.

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Nella tabella (pdf 205KB) allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

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Cassazione: NASpI non è requisito per APE sociale

Cassazione: NASpI non è requisito per APE sociale

 Pubblicato: 08 Ottobre 2024

Ha diritto all’APE sociale chi diventa disoccupato perdendo il posto di lavoro, anche senza aver percepito l’indennità di disoccupazione, dato che la Legge di Bilancio del 2017 non prevede l’obbligo di aver goduto della NASpI, ma solo la sua cessazione. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, intervenendo con la sentenza n. 24950/2024, confermando quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Firenze (a sua volta confermativa della decisione del Tribunale di Pistoia).

Il procedimento, promosso dai legali di Inca Toscana, ha stabilito che: “Il diritto all’APE Sociale, in applicazione dell’art. 1 comma 179 legge n. 232 del 2016, richiede – tra gli altri requisiti – uno stato di disoccupazione in capo al beneficiario, ma non postula che lo stesso abbia beneficiato dell’indennità di disoccupazione, prevedendo soltanto che ove l’interessato abbia beneficiato della detta indennità, la stessa sia cessata”.

“Secondo i giudici di legittimità, la norma non collega l’APE all’indennità NASpI anche perché -spiega l’avvocato Barbara Storace, consulente legale di Inca -, se avesse voluto fare ciò, avrebbe posto in continuità le due prestazioni laddove, al contrario, impone una cesura tra le stesse. E proprio il richiamo alla cessazione della fruizione dell’indennità NASpI evidenzia (alla base dell’intervento previdenziale di sostegno) uno stato di bisogno della persona che il legislatore ritiene meritevole della tutela e che si ha, a maggior ragione, proprio nel caso in cui il soggetto interessato non abbia fruito neppure della NASpI”.

“In altre parole – continua l’avvocato -, l’interpretazione della norma sostenuta dall’Inps penalizzerebbe proprio coloro che, non avendo maturato i requisiti contributivi sufficienti ad accedere al trattamento di disoccupazione, avrebbero più necessità dell’accompagnamento alla pensione in quanto, a ragione della perdita del lavoro, sono rimasti privi di qualsiasi fonte di reddito”.

Da qui la decisione della Suprema Corte di respingere il ricorso dell’ente previdenziale, precisando che l’indennità di disoccupazione non è un requisito per l’APE sociale, ma solo un’eventuale condizione negativa (cessazione dell’indennità) se questa è stata percepita.

Assegno unico e universale: l’Osservatorio con i dati di agosto 2024

Assegno unico e universale: l’Osservatorio con i dati di agosto 2024

Pubblicati i dati relativi alle domande presentate all’INPS e ai pagamenti.

Pubblicazione: 15 ottobre 2024

È stato pubblicato l’Osservatorio statistico sull’Assegno unico e universale (AUU), che riporta anche i dati relativi all’Assegno destinato ai nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) per il 2022 e il 2023.

L’Osservatorio fornisce le informazioni statistiche sui beneficiari della misura e sui relativi valori economici con riferimento al periodo marzo 2022- agosto 2024.

Nei primi otto mesi del 2024 sono stati erogati alle famiglie assegni per 13.153,9 milioni di euro, che si aggiungono ai 18.211,5 milioni del 2023 e ai 13.223,1 milioni di erogazioni di competenza del 2022. 

Sono 6.246.532 i nuclei familiari che hanno ricevuto l’assegno per il 2024, per un totale di 9.899.726 figli.

Ad agosto 2024 l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 172 euro, e va da circa 57 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2024 è pari a 45.574,96 euro) a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).