Così dispone l’art.7, comma primo, della nostra Costituzione: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.Qualcuno potrebbe pensare: excusatio non petita, accusatio manifesta…e non a torto. Se infatti i padri costituenti hanno sentito il bisogno di affrontare il problema,nella prima parte della Carta fondamentale, significa che questa reciproca indipendenza e sovranità erano state, in passato, oggetto di contestazioni, formali e di fatto.In realtà, l’art.7 è stato oggetto di grande dibatti; e per più di un motivo. Tra gli altri, la necessità e l’opportunità, nel contesto di uno Stato aconfessionale, di riservare un articolo apposito alla Chiesa Cattolica. Non a caso molti, almeno fino alla riforma dei Patti lateranensi nel 1985, hanno a più riprese denunciato un clima “da Religione di Stato”. Libertà di culto sì; ma, insomma, la Chiesta cattolica apostolica e romana restava (resta?) una cosa a parte. A parer mio, l’art.7 è uno dei casi in cui i redattori della Costituzione si confrontano, in maniera abbastanza coraggiosa, con la situazione fattuale: cos’era, in effetti, la Chiesa della fine degli anni quaranta? E qual’era la sua effettiva autorità e presa sulla popolazione? Esiste un aggettivo che potrebbe servire a rispondere ad entrambe le domande: notevole. La Chiesa era allora un fenomeno notevole ed esercitava presa ed autorità notevoli. Può anche darsi che il trattamento speciale, riservato alla religione Cattolica, faccia ancora discutere: soprattutto oggi, in un epoca in cui le critiche verso la Chiesa Cattolica si moltiplicano di giorno in giorno. A parer mio, però, e nell’epoca in cui la Costituzione fu scritta, prevedere un articolo come questo rappresentò un passaggio obbligato. Forse non del tutto giustificabile, ma pienamente comprensibile.
Chiese che furono
Così dispone l’art.7, comma primo, della nostra Costituzione: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.Qualcuno potrebbe pensare: excusatio non petita, accusatio manifesta…e non a torto. Se infatti i padri costituenti hanno sentito il bisogno di affrontare il problema,nella prima parte della Carta fondamentale, significa che questa reciproca indipendenza e sovranità erano state, in passato, oggetto di contestazioni, formali e di fatto.In realtà, l’art.7 è stato oggetto di grande dibatti; e per più di un motivo. Tra gli altri, la necessità e l’opportunità, nel contesto di uno Stato aconfessionale, di riservare un articolo apposito alla Chiesa Cattolica. Non a caso molti, almeno fino alla riforma dei Patti lateranensi nel 1985, hanno a più riprese denunciato un clima “da Religione di Stato”. Libertà di culto sì; ma, insomma, la Chiesta cattolica apostolica e romana restava (resta?) una cosa a parte. A parer mio, l’art.7 è uno dei casi in cui i redattori della Costituzione si confrontano, in maniera abbastanza coraggiosa, con la situazione fattuale: cos’era, in effetti, la Chiesa della fine degli anni quaranta? E qual’era la sua effettiva autorità e presa sulla popolazione? Esiste un aggettivo che potrebbe servire a rispondere ad entrambe le domande: notevole. La Chiesa era allora un fenomeno notevole ed esercitava presa ed autorità notevoli. Può anche darsi che il trattamento speciale, riservato alla religione Cattolica, faccia ancora discutere: soprattutto oggi, in un epoca in cui le critiche verso la Chiesa Cattolica si moltiplicano di giorno in giorno. A parer mio, però, e nell’epoca in cui la Costituzione fu scritta, prevedere un articolo come questo rappresentò un passaggio obbligato. Forse non del tutto giustificabile, ma pienamente comprensibile.