Terzo ed ultimo comma dell'art.8: "I loro rapporti (da intendersi, ovviamente, delle confessioni diverse dalla confessione cattolica: ndb) con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Parrebbe l'equivalente dell'art.7, quando accenna al fatto che i rapporti tra Chiesa e Stato sono regolati dal Concordato. Ma, allo stesso tempo, molti hanno considerato questa norma una brutta copia; la sorellastra della prima. In fondo queste intese, una volta recepite, hanno valore di legge; ed a nessuno è venuto in mente di adombrare una forza ulteriore. La valenza paracostituzionale, per queste disposizioni, non viene neppure immaginata. E questo la dice lunga, in termini di equivalenza di considerazione. Ho già spiegato da dove ritengo derivino simili discrepanze. Resta da domandarsi se sia giunto oggi il momento di eliminarle. Chissà. Entro certi limiti, il peso delle differenze è puramente terminologico; perchè il riconoscimento più o meno spinto di un culto non toglie nulla, alla libertà individuale di culto, trattata altrove. I problemi sorgono, caso mai, nei rapporti tra diversi ordinamenti: religioso e civile; e, nella misura in cui il culto diverso da quello cattolico è proprio di comunità di immigrati, tale disuguaglianza viene sentita come (ulteriore) sintomo di discriminazione.Al solito, insomma, nella percezione della questione si confondono i piani: quello religioso, quello sociale.Che in parte, sì, sono intrecciate. Ma è comunque difficile non avvertire, nella stragrande maggioranza delle tirate sull'argomento "culti diversi" un buon grado di strumentalizzazione.
Strumenti
Terzo ed ultimo comma dell'art.8: "I loro rapporti (da intendersi, ovviamente, delle confessioni diverse dalla confessione cattolica: ndb) con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Parrebbe l'equivalente dell'art.7, quando accenna al fatto che i rapporti tra Chiesa e Stato sono regolati dal Concordato. Ma, allo stesso tempo, molti hanno considerato questa norma una brutta copia; la sorellastra della prima. In fondo queste intese, una volta recepite, hanno valore di legge; ed a nessuno è venuto in mente di adombrare una forza ulteriore. La valenza paracostituzionale, per queste disposizioni, non viene neppure immaginata. E questo la dice lunga, in termini di equivalenza di considerazione. Ho già spiegato da dove ritengo derivino simili discrepanze. Resta da domandarsi se sia giunto oggi il momento di eliminarle. Chissà. Entro certi limiti, il peso delle differenze è puramente terminologico; perchè il riconoscimento più o meno spinto di un culto non toglie nulla, alla libertà individuale di culto, trattata altrove. I problemi sorgono, caso mai, nei rapporti tra diversi ordinamenti: religioso e civile; e, nella misura in cui il culto diverso da quello cattolico è proprio di comunità di immigrati, tale disuguaglianza viene sentita come (ulteriore) sintomo di discriminazione.Al solito, insomma, nella percezione della questione si confondono i piani: quello religioso, quello sociale.Che in parte, sì, sono intrecciate. Ma è comunque difficile non avvertire, nella stragrande maggioranza delle tirate sull'argomento "culti diversi" un buon grado di strumentalizzazione.