Il comma 2 dell'art.10, della nostra Carta fondamentale, recita che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Qui, i padri costituenti hanno deciso, nella sostanza, di non decidere. Si tratta di una semplice norma di rinvio: per la condizione dello straniero la costituzione non viene ritenuto luogo opportuno di disciplina; molto meglio rinviare alla legge ed alle altre disposizioni internazionali. Ma non dovremmo essere troppo stupiti da questo vistoso disinteresse, se si pensa che l'art.3 riguarda, letteralmente, i soli cittadini.E, del resto, non potremmo giurare che si tratti davvero, o soltanto, di una valutazione di minor importanza dell'argomento, rispetto ad altri. Il riferimento alla legge rimanda sì ad una norma di rango inferiore, più facilmente modificabile; quello ai trattati internazionali ricorda invece, una volta di più, che lo Stato italiano non è il solo soggetto della scena internazionale. Possiamo immaginare quanto fossero delicati i rapporti tra Stati, all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale: molto più agevole, dunque, glissare; magari aspettando tempi migliori.
Illo tempore
Il comma 2 dell'art.10, della nostra Carta fondamentale, recita che "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali". Qui, i padri costituenti hanno deciso, nella sostanza, di non decidere. Si tratta di una semplice norma di rinvio: per la condizione dello straniero la costituzione non viene ritenuto luogo opportuno di disciplina; molto meglio rinviare alla legge ed alle altre disposizioni internazionali. Ma non dovremmo essere troppo stupiti da questo vistoso disinteresse, se si pensa che l'art.3 riguarda, letteralmente, i soli cittadini.E, del resto, non potremmo giurare che si tratti davvero, o soltanto, di una valutazione di minor importanza dell'argomento, rispetto ad altri. Il riferimento alla legge rimanda sì ad una norma di rango inferiore, più facilmente modificabile; quello ai trattati internazionali ricorda invece, una volta di più, che lo Stato italiano non è il solo soggetto della scena internazionale. Possiamo immaginare quanto fossero delicati i rapporti tra Stati, all'indomani della fine del secondo conflitto mondiale: molto più agevole, dunque, glissare; magari aspettando tempi migliori.