“Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”A me di questa disposizione, il degno finale dell’art.14, non colpiscono tanto i motivi di sanità ed incolumità pubblica, od i fini economici e fiscali. Non in via immediata, almeno. Piuttosto, sono le leggi speciali ad attirare il mio interesse: perché si tratta di uno dei casi in cui il termine scelto allude di più, di quanto sia poi in grado di significare.Tra chi non ha una conoscenza delle nozioni di base del diritto, il concetto di legge speciale evoca, presumibilmente, circostanze straordinarie ed inconsuete: nel linguaggio comune, termini come speciale, eccezionale, straordinario, se non sono sinonimi, poco ci manca. Quindi, penserebbe l’uomo della strada tanto caro ai giuristi, le limitazioni al mio domicilio sorgono in condizioni molto particolari, di difficile verificazione. Quasi un una tantum, insomma. Ma si sa che in Italia, quando si parla di una tantum… Ed infatti, legge speciale è ben altra cosa che legge eccezionale. Legge speciale significa, semplicemente, legge non generale: ovvero, appositamente predisposta. Non in chissà quali e strane circostanze: ma nel momento, assolutamente discrezionale, in cui al legislatore venga in mente di porre mano alla materia. Che poi pur sempre di legge si tratti e che magari a molti, la garanzia legislativa, possa bastare, è altra questione. Che poi il legislatore voglia spontaneamente limitarsi a prevedere accertamenti ed ispezioni in casi eccezionali…anche questa è altra questione. Ma, insomma, era tanto per chiarire: dato che, così suggerisce la grande mistica intorno alla nostra Carta fondamentale, si tratta comunque di norme che tutti dovrebbero leggere e comprendere.
Ad eventuale ed ulteriore chiarimento
“Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”A me di questa disposizione, il degno finale dell’art.14, non colpiscono tanto i motivi di sanità ed incolumità pubblica, od i fini economici e fiscali. Non in via immediata, almeno. Piuttosto, sono le leggi speciali ad attirare il mio interesse: perché si tratta di uno dei casi in cui il termine scelto allude di più, di quanto sia poi in grado di significare.Tra chi non ha una conoscenza delle nozioni di base del diritto, il concetto di legge speciale evoca, presumibilmente, circostanze straordinarie ed inconsuete: nel linguaggio comune, termini come speciale, eccezionale, straordinario, se non sono sinonimi, poco ci manca. Quindi, penserebbe l’uomo della strada tanto caro ai giuristi, le limitazioni al mio domicilio sorgono in condizioni molto particolari, di difficile verificazione. Quasi un una tantum, insomma. Ma si sa che in Italia, quando si parla di una tantum… Ed infatti, legge speciale è ben altra cosa che legge eccezionale. Legge speciale significa, semplicemente, legge non generale: ovvero, appositamente predisposta. Non in chissà quali e strane circostanze: ma nel momento, assolutamente discrezionale, in cui al legislatore venga in mente di porre mano alla materia. Che poi pur sempre di legge si tratti e che magari a molti, la garanzia legislativa, possa bastare, è altra questione. Che poi il legislatore voglia spontaneamente limitarsi a prevedere accertamenti ed ispezioni in casi eccezionali…anche questa è altra questione. Ma, insomma, era tanto per chiarire: dato che, così suggerisce la grande mistica intorno alla nostra Carta fondamentale, si tratta comunque di norme che tutti dovrebbero leggere e comprendere.