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Post n°552 pubblicato il 12 Ottobre 2010 da dike1127
Art.15, c.2: "La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge". Un dato ha fatto soprattutto riflettere i commentatori, in materia di limiti alla libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione: qui, a differenza che per altre libertà, non sono ammessi limiti, se non con il consenso del giudice. Dopo la massima fiducia riposta nella legge, dunque, ecco la fiducia verso la magistratura. Atto motivato, si capisce: ma che non toglie nulla alla responsabilità, delicata e gravosa, connessa alla concretizzazione di tali limiti nel caso concreto. I tempi odierni sono, senz’altro, difficili. Delle due l’una: o siamo più smaliziati, o abbiamo smesso di fingere ingenuità. Che qualcuno le decisioni sui limiti debba prenderle, è un fatto; che l’ordine giudiziario possa, almeno in astratto, garantire meglio di altri l’imparzialità di simili decisioni è probabilmente vero. Fatto sta che, e della legge, e dei magistrati, in tanti non sono più così pronti a fidarsi. E dunque questa ottimistica previsione di garanzie resta là, in attesa di nuovi, coraggiosi atti di fede. |
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