mi sa ke nn esisto

vi siete mai sentiti inesistenti? ignorati? nn compresi? o sn proprio l'unica?

 

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rimandiamo...

Post n°553 pubblicato il 18 Ottobre 2010 da dike1127

Sull'art.16 della Costituzione ci sarebbe molto da dire, almeno per me: è l'articolo che tocca la nota dolente del servizio di pubblico trasporto.

Molto di quello che avrei da dire, sogno addirittura di scriverlo al mediatore europeo.

Perchè pensare all'Europa? 

...forse perchè in Italia far valere certe ragioni non è proprio facile?

Ma rimandiamo tutto, perchè oggi la connessione è ballerina...e poi dovrò pur farmi qualcosa da mangiare...    

 
 
 

Fede, speranza...

Post n°552 pubblicato il 12 Ottobre 2010 da dike1127

Art.15, c.2: "La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge".

Un dato ha fatto soprattutto riflettere i commentatori, in materia di limiti alla libertà e segretezza della corrispondenza e della comunicazione: qui, a differenza che per altre libertà, non sono ammessi limiti, se non con il consenso del giudice.

Dopo la massima fiducia riposta nella legge, dunque, ecco la fiducia verso la magistratura. Atto motivato, si capisce: ma che non toglie nulla alla responsabilità, delicata e gravosa, connessa alla concretizzazione di tali limiti nel caso concreto.

I tempi odierni sono, senz’altro, difficili. Delle due l’una: o siamo più smaliziati, o abbiamo smesso di fingere ingenuità.

Che qualcuno le decisioni sui limiti debba prenderle, è un fatto; che l’ordine giudiziario possa, almeno in astratto, garantire meglio di altri l’imparzialità di simili decisioni è probabilmente vero.

Fatto sta che, e della legge, e dei magistrati, in tanti non sono più così pronti a fidarsi. E dunque questa ottimistica previsione di garanzie resta là, in attesa di nuovi, coraggiosi atti di fede.         

 
 
 

...bla bla boh

Post n°551 pubblicato il 11 Ottobre 2010 da dike1127

“La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.

Dal comma 1 dell’art.15 della Costituzione si avverte chiaramente che, ai tempi della sua stesura, buona parte delle moderne comunicazioni erano di là da venire.

I bei tempi in cui la massima trasgressione, in quest’ambito, consisteva nello spiare una telefonata; o nello sbirciare o far sparire una lettera.

Se i costituenti fossero vissuti oggi, avrebbero speso forse qualche parola in più, per raccomandare la salvaguardia di tale principio. Che, ci ricorda qualcuno, riguarda l’intima manifestazione del nostro modo di essere. Noi siamo anche ciò che condividiamo con gli altri, instaurando una comunicazione.

Oggi questi strumenti di interrelazione sono aumentati a dismisura; e sono aumentate parallelamente le possibilità di violazione.  Molto spesso, ed a dispetto di qualunque sistema di password, la segretezza delle comunicazioni è qualcosa di utopistico.

Quanto alla libertà…beh, forse abbiamo più possibilità, più ampiezza nelle occasioni. Ma anche più responsabilità.  

Oggi, molto viaggia on line; e tutto ciò che viaggia on line, difficilmente si distrugge. I nuovi costumi digitali ammettono, è proprio il caso di dirlo, ben pochi ripensamenti: eppure i più riflettono di rado su questo aspetto della questione.  

Non abbiamo mai comunicato così tanto, e, mai come ora, il senso e la portata della nostra comunicazione pare sfuggirsi.

Non staremo comunicando un po’ troppo? E a sproposito?    

 
 
 

Ad eventuale ed ulteriore chiarimento

Post n°550 pubblicato il 05 Ottobre 2010 da dike1127

Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali

A me di questa disposizione, il degno finale dell’art.14, non colpiscono tanto i motivi di sanità ed incolumità pubblica, od i fini economici e fiscali.

Non in via immediata, almeno.

Piuttosto, sono le leggi speciali ad attirare il mio interesse: perché si tratta di uno dei casi in cui il termine scelto allude di più, di quanto sia poi in grado di significare.

Tra chi non ha una conoscenza delle nozioni di base del diritto, il concetto di legge speciale evoca, presumibilmente, circostanze straordinarie ed inconsuete: nel linguaggio comune, termini come speciale, eccezionale, straordinario, se non sono sinonimi, poco ci manca.

Quindi, penserebbe l’uomo della strada tanto caro ai giuristi, le limitazioni al mio domicilio sorgono in condizioni molto particolari, di difficile verificazione. Quasi un una tantum, insomma.

Ma si sa che in Italia, quando si parla di una tantum…  

Ed infatti, legge speciale è ben altra cosa che legge eccezionale.

Legge speciale significa, semplicemente, legge non generale: ovvero, appositamente predisposta. Non in chissà quali e strane circostanze: ma nel momento, assolutamente discrezionale, in cui al legislatore venga in mente di porre mano alla materia.      

Che poi pur sempre di legge si tratti e che magari a molti, la garanzia legislativa, possa bastare, è altra questione.

Che poi il legislatore voglia spontaneamente limitarsi a prevedere accertamenti ed ispezioni in casi eccezionali…anche questa è altra questione.

Ma, insomma, era tanto per chiarire: dato che, così suggerisce la grande mistica intorno alla nostra Carta fondamentale, si tratta comunque di norme che tutti dovrebbero leggere e comprendere.    

 
 
 

Come & Quando

Post n°549 pubblicato il 04 Ottobre 2010 da dike1127

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”.

Il comma 2 dell’art.14 è, come la maggior parte delle norme costituzionali sulle libertà fondamentali, vagamente tautologico. In un certo senso si avvita intorno a certi concetti: li percorre e li ripercorre, non li molla.

Ma quanto a soluzioni concrete…

L’eccezione alla libertà del domicilio sono le ispezioni, le perquisizioni ed i sequestri.

Quando?

Si rinvia sempre e comunque alla legge.

Come?

Secondo determinate garanzie; garanzie prescritte a tutela della libertà personale.

Gli uomini che fanno le regole e gli uomini che le applicano: questi sono varchi attraverso i quali può passare di tutto.

E non si pensi che basti una norma fondamentale, i suoi termini scelti le sue restrizioni, a porre un argine.

Il diritto è cieco e muto, senza una coscienza.

Mai come in norme del genere, si capisce che una costituzione liberale e democratica, prima di tutto, deve stare nelle teste di chi vi si sottopone.

 
 
 
 
 

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