TAXI A ROMA

TAXI A ROMA : BOTTO DI FINE ANNO . A RIMINI GIUDICE DICE CHE 1-QUATER E' ATTIVO !


   GIUDICE DI PACE DI RIMINI   Udienza del : 5.11.2014 Causa         : 4867 RG 2014   RICORSO CONTRO LA PREFETTURA DI RIMINI AI VERBALI DEI CARABINIERI DI RIMINI DI UN NCC CHE , insieme ad altri Ncc., erano stati sorpresi dai Carabinieri a far salire clienti davanti all'ingresso delle discoteche e delle stazioni ferroviarie contravvenendo alle disposizioni previste dalla licenza in suo possesso.   DISPOSITIVO Rigetta il ricorso Conseguentemente conferma il verbale di contestazione opposto nonché il  verbale di fermo amministrativo . Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla Prefettura le spese di causa che liquida nella somma di € 100,00   MOTIVAZIONI NON E' VERO CHE LA CONTESTAZIONE NON POTEVA ESSERE EFFETTUATA PERCHE' LA NORMA VIOLATA NON E' ANCORA ENTRATA IN VIGORE,COME SUBDOLAMENTE CERCA DI FAR APPARIRE IL TRASGRESSORE Infatti,da un'attenta lettura dell'art 2,comma 3 della Legge 22.05.10 n 73,di conversione del Decreto Legge 25.03.2010° n 40,emerge come il termine del 31.12.2012 progato al 31.12.2014, NON RIGUARDA L'ASSERITA SOSPENSIONE D'EFFICACIA DELL'ART 29,COMMA 1- QUATER del Decreto Legge 30.12.2008 n 207 ,convertito in Legge 27.02 2009 n 14 ,  MA DIFFERISCE IL TERMINE PER "URGENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE ,TESE AD IMPEDIRE PRATICHE DI ESERCIZIO ABUSIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ..."  che e' tutt'altra cosa ,o meglio, e' proprio la condotta sanzionata nella fattispecie. Senza ricopiare il testo del citato comma 3,si evidenzia soltanto che la previsione del termine del 31.12.2014 , NON SIGNIFICA ASSOLUTAMENTE CHE FINO A QUELLA DATA ,OGNUNO,IN TEMA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, FA' QUELLO CHE VUOLE. Prova ne siano le allegate sentenze di autorevoli Giudici,quali,fino a prova contraria sono considerati i TAR ,i quali non e' pensabile che  adottino decisioni "contra legem",per rendersi conto di quanto fin qui specificato e della capziosità delle argomentazioni di controparte,basterà peraltro leggere la normativa sopracitata e le sentenze richiamate dagli accertatori nelle controdeduzioni che si allegano. In breve, la sospensione d'efficacia della norma violata E' UNA PERSONALE INTERPRETAZIONE DEL RICORRENTE ,ovviamente a suo favore,ma che non trova alcuna base , né giuridica ,né normativa. Se così fosse,infatti il Legislatore si sarebbe semplicemente limitato a prorogare il termine di sospensione d'efficacia ,mentre invece l'art 2, comma 3 della Legge 73/2010 ,di conversione del DL 40/2010 parla di " RIDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE 21/1992 E NECESSITA' DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTRASTO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE " ; Ebbene , fino all'adozione delle predette disposizioni attuative ,non si vede perche' non si debbano sanzionare le condotte violative ,come nel caso di specie,non solo della normativa nazionale ,ma anche dei diversi regolamenti comunali,che tutti prevedono - fra l'altro - l'obbligo del rimessaggio dei veicoli adibiti a Ncc e dell'esercizio dell'attivita' con partenza delle corse dalla rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato la licenza  SENTENZA ORIGINALE AL LINKhttp://www.uritaxi.it/wpnew/wp-content/uploads/2014/12/Sentenza-Ncc-Rimini.pdf