TAXI A ROMA

TAXI A ROMA- IL SERVIZIO TAXI E' UN regime legale di riserva di attività


 TAXI :regime legale di riserva di attività  Cosa può esserci, del resto, di più divertente che mettere in concorrenza un piccolo commerciante con le multinazionali della distribuzione o un tassista con l'ultima app miliardaria per smartphone? Peccato che questa fantastica idea si scontri con un regime legale di riserva di attività, che regolamenta il mercato delle auto di pubblico servizio e attribuisce solo ad una determinata categoria di soggetti 
 monopolio È una forma di mercato caratterizzata dall'accentramento dell'offerta o della domanda nelle mani di un solo venditore o di un solo compratore (m. unilaterale) o di entrambi (m. bilaterale) e di conseguente chiusura del mercato stesso. Per questa sua caratteristica, le posizioni di monopolio sono oggetto di controllo antitrust Il m. può essere anche legale, ossia monopolio di diritto (o pubblico), quando deriva da una previsione normativa che, contestualmente, attribuisce a un solo soggetto il diritto di esercitare una determinata attività economica e inibisce a tutti gli altri operatori economici di svolgere la stessa attività.  E' lo Stato in genere a concedere a una singola impresa di operare sul mercato, assoggettandola però ad alcune forme di regolamentazione governativa (per es., tariffaria). Dubbi sull'efficienza della regolamentazione governativa dei prezzi in situazioni di m. naturale sono stati sollevati da numerosi autori, i quali sostengono che il conseguimento dell'efficienza produttiva è garantito già in sede di concessione. Sotto il profilo politico il m. è criticato in quanto la concentrazione del potere economico può facilmente dar luogo ad abusi, sopraffazioni e pressioni indebite anche sul potere politico. Tuttavia, autorevoli esponenti della scuola di pensiero della public choice affermano che ciò può derivare dal particolare meccanismo del voto esistente.   Obblighi del monopolista legale Il monopolista legale è gravato dall'obbligo di contrarre con chiunque richieda le prestazioni che formano oggetto dell'impresa, osservando la parità di trattamento (art. 2597 c.c.).  Il rispetto del principio della parità di trattamento comporta, invece, che il monopolista debba rendere note al pubblico le proprie condizioni contrattuali al fine di tutelare i consumatori contro eventuali condizioni eccessivamente onerose o vessatorie      Politiche di restrizione degli accessi al mercato   Nel caso di un monopolista monoprodotto la sostenibilità è assicurata se la domanda incontra la curva dei costi medi in un punto tale per cui un potenziale entrante abbassando i prezzi non potrebbe realizzare profitti positivi. Tuttavia esistono alcune situazioni in cui l'impresa entrante, non essendo obbligata a coprire l'intera domanda, può entrare nel mercato vendendo a prezzi inferiori a quelli del monopolista e conseguire profitti positivi.In queste circostanze il monopolio naturale, al fine di impedire costi complessivi per l'industria più elevati, dovrebbe essere protetto dall'ingresso di eventuali altre imprese.   Se prevalgono condizioni di monopolio naturale non risulta funzionale al perseguimento dell'interesse pubblico che l'offerta complessiva venga suddivisa tra una molteplicità di piccole imprese. In queste circostanze è più efficiente che l'offerta sia accentrata presso un solo fornitore   Stigler (v., 1968) e Baumol e Willig (v., 1981) hanno definito le barriere all'entrata in relazione ai costi che deve sostenere il nuovo entrante, ma che non devono essere sostenuti dalle imprese già operanti nel mercato. Si tratta quasi esclusivamente dei costi legati al superamento dei vincoli di natura regolamentare o autorizzativa che restringono l'accesso al mercato. L'introduzione di queste barriere non può essere direttamente imputata alle imprese e, pertanto, come sostiene Bork (v., 1978), non è legittimo far ricadere su di esse la responsabilità di eventuali difficoltà d'ingresso nel mercato. Per esempio, come affermato da Demsetz (v., Barriers..., 1982), nel caso in cui un comune stabilisse di voler concedere un numero prefissato di licenze taxi senza consentire ai beneficiari la loro rivendita a terzi, si determinerebbe una barriera all'entrata nel mercato del trasporto pubblico di persone attraverso autovetture. Infatti un tassista escluso da questa prima allocazione di licenze e più efficiente degli altri non avrebbe alcuna possibilità di entrare nel mercato. Viceversa, pur nel contesto di una generale restrizione all'entrata di tipo amministrativo, consentire ai tassisti di rivendere la loro licenza garantirebbe a coloro che sono più efficienti un possibile ingresso nel mercato, sempre che le regole del suo funzionamento non ostacolino il perseguimento dell'efficienza. In tali circostanze, infatti, il tasso di profitto sarebbe stabilito dal regolamentatore prefissando il numero delle licenze e le tariffe verrebbero stabilite tenendo anche conto del rendimento legato all'utilizzazione della licenza. Pertanto la determinazione di un numero prefissato di licenze non costituisce una effettiva barriera all'entrata capace di restringere la concorrenza. Semmai, stabilire un numero prefissato di licenze e assegnarle gratuitamente consente ai beneficiari iniziali di ottenere dei guadagni spesso elevati (vantaggi assoluti), ma non necessariamente permette loro l'esercizio di un significativo potere di mercato                                             Monopolio pubblico   Strumento giuridico attraverso il quale la legge riserva, in via esclusiva, a un soggetto o ente pubblico l'esercizio di una determinata attività economica (produzione o vendita di determinati beni o servizi) al fine di una più efficiente realizzazione dell'interesse generale. È una forma autorizzativa ed eccezionale di intervento pubblico nell'economia, ammessa dalla Costituzione, sulla base di limiti e nel rispetto del principio dell'iniziativa economica privata (art. 41), in determinati settori economici, in particolare nella gestione di servizi pubblici essenziali, fonti di energia o situazioni di m. di fatto che abbiano preminente carattere di interesse generale (art. 43). La Corte costituzionale ha precisato, in diverse occasioni, che la ragione fondamentale dell'istituzione e della conservazione di un m., con la conseguente limitazione della libertà di iniziativa economica privata, consiste nel perseguimento di fini sociali e di utilità generale, essendo secondaria la finalità di reperimento di entrate finanziarie (sent. 78/1970 e 209/1976).   Nell'ordinamento italiano sono attualmente soggetti a m. pubblico il gioco del lotto, gestito dall'Azienda Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), l'importazione e commercializzazione dei tabacchi lavorati, e la commercializzazione dei fiammiferi   Non sono considerati, invece, m. fiscali quelli introdotti per fini di utilità generale rispondenti all'esigenza di garantire una maggiore e più efficiente fruibilità di servizi, che il legislatore considera di interesse collettivo.   Attualmente l'unico fondamento normativo concernente i m. fiscali è rinvenibile nel trattato istitutivo della Comunità europea, il cui art. 31 (prima art. 37) prevede, in via generale, che gli Stati membri procedano a un progressivo riordinamento dei m. nazionali che presentano un carattere commerciale, escludendo qualsiasi discriminazione tra i cittadini.    L'art. 86, co. 2 (prima art. 90) dispone, però, una deroga alle regole della libera concorrenza in favore delle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o «aventi carattere di m. fiscale».       http://www.treccani.it/enciclopedia/monopolio/   http://www.treccani.it/enciclopedia/monopolio-e-politiche-antimonopolistiche_(Enciclopedia-delle-scienze-sociali)/