Creato da varese_55 il 02/04/2010
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VIDEO DI STRISCIA LA NOTIZIA :INCHIESTA HOTEL
"...Altro fenomeno che contribuisce ad alimentare abusi ed abusivismo di settore è rappresentato dall’intermediazione di molti portieri d’albergo, a nero, nel procacciamento clienti a favore dell’una o dell’altra parte...."
http://www.federnoleggio.it/news/2010/consultazioni_dl40.pdf
LUIGI PACILLI ( EX - VICE PRESIDENTE FEDERNOLEGGIO)12 aprile 2010
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Messaggi di Dicembre 2014
Post n°2638 pubblicato il 31 Dicembre 2014 da varese_55
GIUDICE DI PACE DI RIMINI
Udienza del : 5.11.2014
Causa : 4867 RG 2014
RICORSO CONTRO LA PREFETTURA DI RIMINI AI VERBALI DEI CARABINIERI DI RIMINI DI UN NCC CHE ,
insieme ad altri Ncc., erano stati sorpresi dai Carabinieri a far salire clienti davanti all'ingresso delle discoteche e delle stazioni ferroviarie contravvenendo alle disposizioni previste dalla licenza in suo possesso.
DISPOSITIVO
Rigetta il ricorso
Conseguentemente conferma il verbale di contestazione opposto nonché il verbale di fermo amministrativo .
Condanna la parte ricorrente a rimborsare alla Prefettura le spese di causa che liquida nella somma di € 100,00
MOTIVAZIONI
NON E' VERO CHE LA CONTESTAZIONE NON POTEVA ESSERE EFFETTUATA PERCHE' LA NORMA VIOLATA NON E' ANCORA ENTRATA IN VIGORE,COME SUBDOLAMENTE CERCA DI FAR APPARIRE IL TRASGRESSORE
Infatti,da un'attenta lettura dell'art 2,comma 3 della Legge 22.05.10 n 73,di conversione del Decreto Legge 25.03.2010° n 40,emerge come il termine del 31.12.2012 progato al 31.12.2014, NON RIGUARDA L'ASSERITA SOSPENSIONE D'EFFICACIA DELL'ART 29,COMMA 1- QUATER del Decreto Legge 30.12.2008 n 207 ,convertito in Legge 27.02 2009 n 14 ,
MA DIFFERISCE IL TERMINE PER "URGENTI DISPOSIZIONI ATTUATIVE ,TESE AD IMPEDIRE PRATICHE DI ESERCIZIO ABUSIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE ..." che e' tutt'altra cosa ,o meglio, e' proprio la condotta sanzionata nella fattispecie.
Senza ricopiare il testo del citato comma 3,si evidenzia soltanto che la previsione del termine del 31.12.2014 , NON SIGNIFICA ASSOLUTAMENTE CHE FINO A QUELLA DATA ,OGNUNO,IN TEMA DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE, FA' QUELLO CHE VUOLE.
Prova ne siano le allegate sentenze di autorevoli Giudici,quali,fino a prova contraria sono considerati i TAR ,i quali non e' pensabile che adottino decisioni "contra legem",per rendersi conto di quanto fin qui specificato e della capziosità delle argomentazioni di controparte,basterà peraltro leggere la normativa sopracitata e le sentenze richiamate dagli accertatori nelle controdeduzioni che si allegano.
In breve, la sospensione d'efficacia della norma violata E' UNA PERSONALE INTERPRETAZIONE DEL RICORRENTE , ovviamente a suo favore,ma che non trova alcuna base , né giuridica ,né normativa.
Se così fosse,infatti il Legislatore si sarebbe semplicemente limitato a prorogare il termine di sospensione d'efficacia ,mentre invece l'art 2, comma 3 della Legge 73/2010 ,di conversione del DL 40/2010 parla di " RIDETERMINAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE 21/1992 E NECESSITA' DI DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER IL CONTRASTO ALL'ESERCIZIO ABUSIVO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE " ;
Ebbene , fino all'adozione delle predette disposizioni attuative ,non si vede perche' non si debbano sanzionare le condotte violative ,come nel caso di specie,non solo della normativa nazionale ,ma anche dei diversi regolamenti comunali,che tutti prevedono - fra l'altro - l'obbligo del rimessaggio dei veicoli adibiti a Ncc e dell'esercizio dell'attivita' con partenza delle corse dalla rimessa ubicata nel comune che ha rilasciato la licenza
SENTENZA ORIGINALE AL LINK http://www.uritaxi.it/wpnew/wp-content/uploads/2014/12/Sentenza-Ncc-Rimini.pdf |
Inviato da: fabio
il 05/02/2015 alle 16:16
Inviato da: mizrahaki
il 02/02/2015 alle 15:53
Inviato da: PiloTTa
il 01/12/2014 alle 08:33
Inviato da: mizrahaki
il 17/09/2014 alle 17:32
Inviato da: miss.martina67
il 10/08/2014 alle 20:25