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"...Altro fenomeno che contribuisce ad alimentare abusi ed abusivismo di settore è rappresentato dall’intermediazione di molti portieri d’albergo, a nero, nel procacciamento clienti a favore dell’una o dell’altra parte...."
http://www.federnoleggio.it/news/2010/consultazioni_dl40.pdf
LUIGI PACILLI ( EX - VICE PRESIDENTE FEDERNOLEGGIO)12 aprile 2010
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Messaggi del 24/01/2015
Post n°2641 pubblicato il 24 Gennaio 2015 da varese_55
Protocollo RC n. 28105/14 ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
(O M I S S I S) A questo punto l’Assessore Improta entra nell’Aula. Deliberazione n. 379
Premesso che con la legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono state definite le regole per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea; Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 4, indica specificatamente che è affidata alle Regioni la definizione dei criteri a cui devono attenersi i comuni per redigere i Regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea; Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 5, prevede che i Comuni, nel predisporre i Regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscano: a) il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio; Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 5 bis, per l’accesso nel territorio di altri comuni dei soggetti che svolgono attività di noleggio con conducente, specificatamente stabilisce che “i Comuni possono prevedere la regolamentazione dell’accesso nel loro territorio o, specificamente, all’interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva Che la legge 15 gennaio 1992, n. 21, all’art. 11 comma 4, definisce gli obblighi dei titolari di licenza per l’esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente ai quali i soggetti sono tenuti ad attenersi; Che il suddetto art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, prevede che, per il servizio di noleggio con conducente, sia obbligatoria la compilazione e la tenuta da parte del conducente di un cosiddetto “foglio di servizio” redatto secondo le seguenti disposizioni e completo dei seguenti dati: a) fogli vidimati e con progressione numerica; 1) targa veicolo; Che la Regione Lazio, con Legge Regionale 26 ottobre 1993, n. 58, ha definitivo le regole per l’esercizio del trasporto pubblico non di linea nell’ambito di quanto stabilito dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21; Che la Legge Regionale – 26 ottobre 1993 – n. 58, all’art. 9 bis, in merito al rapporto con collaboratori e lavoratori dipendenti nell’ambito del servizio di noleggio con conducente, stabilisce che: 1. i soggetti titolari di autorizzazioni per l’esercizio di servizi di noleggio con conducente, qualora si avvalgano di collaboratori o di lavoratori dipendenti, sono tenuti ad istituire un registro che contenga l’elenco nominativo nonché la forma di rapporto di lavoro istituito; 3 Che, successivamente, in ragione delle modifiche delle politiche di mobilità pubblica e privata e della verifica sull’elevato numero di richieste di autorizzazioni per l’accesso nelle ZZTL di Roma, l’Amministrazione ha approvato ulteriori deliberazioni di Giunta che sono state però oggetto di sospensione e annullamento per effetto delle decisioni del TAR Lazio; a) fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro dell’azienda e/o 1) targa veicolo; 2) nome del conducente; 3) data, luogo e Km. 4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio; 5)dati del committente. Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane”) e l’art. 5 bis, denominato “Accesso al territorio di altri Comuni”, almeno nella parte in cui consente ai Comuni di regolare l’accesso nel loro territorio o specificamente all’interno delle aree a traffico limitato, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri Comuni; 4 Che il combinato disposto dall’art. 5 bis e dall’art. 11 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, consente ai Comuni di richiedere la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, i dati relativi al singolo servizio con specifico riferimento alla targa del Che è altresì interesse dell’Amministrazione fornire agli organi di cui all’art. 12 del C.d.S. gli strumenti necessari all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 85 del C.d.S. per la parte in cui si fa riferimento all’obbligo del conducente di ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di cui all’autorizzazione medesima, con particolare richiamo a quanto previsto dall’art. 5 bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, così come modificata dall’art. 29 co. 1 quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207; Preso atto che in data 29 dicembre 2014 il Direttore del Dipartimento Mobilità e Trasporti ha attestato – Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lettera i) e j), del Regolamento degli Uffici e Servizi come da dichiarazione in atti – la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell’Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull’impiego delle risorse che essa comporta. Il Direttore F.to: A. Graziano; Che in data 29 dicembre 2014 il Dirigente della XXII U.O della Ragioneria Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; Per i motivi espressi in premessa; 5 LA GIUNTA CAPITOLINA
1. cognome, nome e dati anagrafici del titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente; 2. numero dell’autorizzazione di noleggio con conducente, Comune che ha rilasciato il titolo e data di scadenza dello stesso; 3. ubicazione della sede del vettore e della relativa rimessa, così come riportato sull’autorizzazione di noleggio con conducente; 4. numero e data di iscrizione al ruolo conducenti, nonché indicazione della Camera di 5. targa dell’autovettura associata all’autorizzazione di noleggio con conducente e con la quale si intende accedere sul territorio di Roma Capitale; 6. se il conducente del veicolo è soggetto differente dal titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente, comunicazione del relativo nominativo, dei rispettivi dati anagrafici, dei dati dell’iscrizione al ruolo conducenti e del rapporto lavorativo, ovvero contratto di collaborazione, in essere tra il titolare dell’autorizzazione e lo stesso conducente per lo svolgimento del servizio; 7. data, ora, luogo di inizio del servizio e chilometraggio di partenza; 8. dati del committente del servizio. La comunicazione di tali dati dovrà essere redatta e sottoscritta, in regime di autocertificazione ai sensi delle norme vigenti, dal titolare dell’autorizzazione di noleggio con conducente alla Società Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. secondo le modalità e procedure che la stessa società, in accordo con il Dipartimento Mobilità e Trasporti, provvederà a comunicare entro 30 giorni dall’approvazione del presente provvedimento.
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Inviato da: fabio
il 05/02/2015 alle 16:16
Inviato da: mizrahaki
il 02/02/2015 alle 15:53
Inviato da: PiloTTa
il 01/12/2014 alle 08:33
Inviato da: mizrahaki
il 17/09/2014 alle 17:32
Inviato da: miss.martina67
il 10/08/2014 alle 20:25