CIELO e FOGNA

Consiglio d'Europa. Raccomandazione N° R (85) 11


accia for Angela92Per gli occhi vergini del Giudice Dott.ssa Laura Tragni.. 01.07.2005 Consiglio d'Europa. Raccomandazione N° R (85) 11Vi siete dimenticati di informare il Giudice Dott.ssa Laura TragniIn mancanza ha applicato la prassi normale, secondo cui prima si pensa al colpevole e poi... Accidenti, un'altra pratica! Altro colpevole di cui occuparsi, la vittima del precedente caso, specialmente se si tratta di un certo Angelo Russo, colpito da Annotazione Pacquola, può attendere. Non c'è urgenza. Tanto non si può salvare! Come fai a salvarti dall' Annotazione Pacquola? A prima vista, sembra impossibile. A meno che... Cercasi persone, professionisti, Personalità con idee e, sopratutto con voglia di lavorare e sete di giustizia. Astenersi fifoni e cagasotto, filoni e  Avv. che si chiamano Rossana Filacchione,  Grazia Cesaro O., Enrico Barilli, ecc… Queste ultime categorie si riconoscono, anche per convenienza, nell'Annotazione e ne declamano, rafforzandoli, pregi e valore.I non valorosi su schierano sempre dalla parte del più forte.Il massimo che puoi riscontrare nei vigliacchi è che si turano il naso.Ma procedono, non si fermano, ce la mettono tutta per far si che un uomo giusto, capace e onesto,  da vittima si trasformi in colpevole.Consiglio d’EuropaCOMITATO DEI MINISTRI RACCOMANDAZIONE N° R (85) 11DAL COMITATODEI MINISTRI AGLI STATI MEMBRISULLA POSIZIONE DELLA VITTIMA NEL QUADRO DEL DIRITTO PENALE E DELLA PROCEDURA PENALE(adottata dal Comitato dei Ministri il 28 giugno 1985, in occasione della 387ª riunione dei Delegati dei Ministri) Il Comitato dei Ministri, in base all’articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa, Considerato che gli obiettivi del sistema di giustizia penale sono tradizionalmente e innanzitutto definiti in termini di rapporti tra lo Stato e il colpevole; Considerato che, di conseguenza, il funzionamento di tale sistema ha talvolta la tendenza ad accrescere piuttosto che diminuire i problemi della vittima; Considerato che una delle funzioni fondamentali della giustizia penale dovrebbe essere quella di rispondere alle necessità della vittima e di salvaguardarne gli interessi; Considerato che è altresì indispensabile accrescere la fiducia della vittima nella giustizia penale e incoraggiarne la cooperazione soprattutto in qualità di testimone; Considerato che per conseguire tale scopo, nel sistema di giustizia penale, si rende necessario valutare attentamente i danni fisici, psicologici, materiali e sociali subiti dalla vittima e analizzare gli approcci idonei a soddisfare le sue esigenze; Considerato che i provvedimenti in questo senso non entrano necessariamente in conflitto con altri obiettivi del diritto penale e della procedura penale – come il rafforzamento delle regole sociali e il reinserimento del criminale – ma possono in realtà aiutare a raggiungerli e facilitare l’eventuale riconciliazione fra la vittima e il colpevole; Considerato che le necessità e gli interessi della vittima dovrebbero avere maggior rilievo durante tutte le fasi del processo penale; Vista la Convenzione europea sull’indennizzo delle vittime di crimini violenti, I. Raccomanda ai governi degli Stati membri di rivedere la propria legislazione e prassi sulla base delle seguenti linee direttrici: A. Pubblica Sicurezza1. I funzionari di polizia dovranno essere preparati a trattare le vittime in maniera chiara, costruttiva e rassicurante; 2. Dovranno illustrare alla vittima le modalità per ricevere assistenza, consigli pratici e giuridici, e le possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti da parte del colpevole o l’indennizzo da parte dello Stato; 3. La vittima dovrà essere informata sull’evoluzione delle indagini; 4. In ogni rapporto sottoposto agli organi giudiziari, la polizia dovrà descrivere nella maniera più chiara e completa possibile le ferite e i danni riportati dalla vittima; B. Procedimenti giudiziari5. In questa sede non dovrà essere presa alcuna decisione discrezionale senza adeguata considerazione per la questione del risarcimento del danno subito dalla vittima, ivi compreso ogni serio sforzo compiuto a questo fine dal colpevole; 6. La vittima dovrà essere messa a conoscenza della decisione definitiva concernente il perseguimento del reato in cui è parte lesa, a meno che specifichi di non desiderare tale informazione; 7. La vittima dovrà disporre del diritto di richiedere la revisione da parte dell’autorità competente di un eventuale decreto di archiviazione o del diritto di procedere per citazione diretta; C. Deposizione della vittima8. In tutte le fasi dell’iter giudiziario, l’interrogatorio della vittima dovrà essere condotto nel rispetto della sua situazione personale, dei suoi diritti e della sua dignità. Nella misura del possibile e nei casi opportuni, i bambini e i malati o minorati psichici dovranno essere interrogati in presenza dei genitori o del tutore o di altra persona qualificata per assisterli; D. Udienze9. La vittima dovrà essere informata: - della data e del luogo in cui si svolgeranno le udienze riguardanti i reati che ha dovuto subire; - delle possibilità di ottenere l’indennizzo e il risarcimento nel quadro della procedura penale, di beneficiare di un’assistenza o di consigli giuridici; - delle modalità con le quali sarà informata delle decisioni prese; 10. Il tribunale penale dovrà ordinare il risarcimento da parte del colpevole a beneficio della vittima. A questo scopo dovranno essere rimosse le attuali limitazioni di giurisdizione, le altre restrizioni e le difficoltà di ordine tecnico che pongano ostacoli alla realizzazione di tale intento; 11. Nella legislazione, il risarcimento potrà sia costituire l’unica pena che sostituirsi o aggiungersi ad essa; 12. Tutte le informazioni utili sulle ferite e i danni subiti dalla vittima dovranno essere fornite all’autorità giudiziaria perché essa possa, in sede di definizione della natura e dell’entità della sanzione, prendere in considerazione: - La necessità di un risarcimento; - Qualsiasi atto di riparazione o di rifusione compiuto dal colpevole o qualunque sincero sforzo in questo senso; 13. Nei casi in cui la potestà giudiziale possa aggiungere delle imposizioni di ordine pecuniario al pronunciato di una citazione, di una sospensione della pena, di un decreto di libertà vigilata o di qualsiasi altra misura, dovrà essere accordata particolare importanza al risarcimento da parte del colpevole del danno subito dalla vittima; E. Esecuzione della condanna14. Se il risarcimento è accordato a titolo di sanzione penale dovrà essere recuperato secondo le stesse modalità delle altre ammende e avere priorità su ogni altra pena pecuniaria imposta al colpevole. Negli altri casi, la vittima dovrà essere aiutata per quanto sia possibile nelle operazioni di riscossione; F. Protezione della vita privata15. Le politiche d’informazione e di relazione con il pubblico nel quadro dell’istruzione e del giudizio dei reati dovranno tenere debitamente conto della necessità di proteggere la vittima da ogni pubblicità che possa pregiudicare la sua vita privata o la sua dignità. Qualora il tipo di reato, il particolare status, la situazione o la sicurezza personale della parte lesa richiedano una speciale protezione, il processo penale precedente la sentenza dovrà svolgersi a porte chiuse e la divulgazione dei dati personali della vittima dovrà essere oggetto di adeguate restrizioni; G. Particolare protezione della vittima16. Qualora risulti necessario, specialmente nel caso sia implicata la criminalità organizzata, la vittima e la sua famiglia dovranno essere efficacemente protette da minacce e tentativi di vendetta. II. Raccomanda ai governi degli Stati membri: 1. di esaminare gli eventuali vantaggi presentati dai sistemi di mediazione e di conciliazione; 2. di promuovere e di incoraggiare le ricerche sull’efficacia delle disposizioni concernenti le vittime.Tragni! Tragni!GIUDICI!Avvocati! Avvocati!