Creato da: A92Cart il 13/10/2005
Cose del mio mondo... Cose fuori dal mondo di Angela 92 e Bruna83. Bruna83 è testimone oculare della violenta e vile aggressione ai danni di Angelo Russo, proprietario del negozio in Milano Via Lorenteggio n. 30. Attualmente il locale è occupato abusivamente da un tale che risponde al nome di Francesco Corriero. Il tizio è protetto dalla Polizia di Milano.

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« RACCOMANDAZIONE N° R (85) 11 Meno 11 ore all'appunta... »

Il Giudice Tragni scioglie la riserva (!?)

Post n°62 pubblicato il 08 Novembre 2005 da A92Cart
 

Dall'abusivo Francesco Corriero ai due agenti di P.G. Pacquola Roberto e De Angelis Giuliano, ai questurini di via Fatebenefratelli, agli agenti del Commissariato Porta Genova MI, (6 volte il 113 a casa, nessun verbale) alla Filacchione, ecc..., lascia sciolti i cani e incatena me, la vittima, per altri sei mesi.

Decreta praticamente la distruzione cerebrale della mia ex moglie, Signora Caramia Cira e dei suoi figli, mette in conto anche la mia disfatta fisica o psicologica.

********************


Tribunale civile di Milano
Giudice Dott.ssa Laura Tragni
MILANO 9/5/05

Causa N. 43630/04 R.G.
Il Giudice
sciogliendo la riserva assunta a verbale il 05/05/05, previa lettura degli atti e dei documenti di causa premesso che - RUSSO ANGELO, comproprietario - unitamente alla moglie CARAMIA CIRA- di un negozio in MIlano via Lorenteggio 30 all'interno del quale svolgeva da alcuni mesi l'attività di compositore e arrangiatore musicale, ha proposto ricorso ex art.1168 c.c. lamentando lo spoglio violento subito per opera del Corriero, presentatosi il 4/5//04 presso il negozio ed intimandogli, con l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato, di lasciare immediatamente il locale all'interno del quale non aveva più potuto accedere per recuperare le proprie attrezzature; lamentava inoltre l'illegittima occupazione dei locali da parte del resistente, che vi aveva installato una insegna luminosa recante l'indicazione "Terlizzi Gas impianti assistenza tecnica scaldabagni", stante la non autografia delle firme di sottoscrizione asseritamente apposte in calce al contratto di locazione commerciale in data 30/04/04, non registrato, nonché alla ricevuta di deposito cauzionale e consegna chiavi, sottoscrizioni che il ricorrente formalmente disconosceva.

Il Russo chiedeva pertanto l'immediato sgombero del negozio, con rimozione dell'insegna, e la reintegra nel possesso dei locali di sua proprietà;
- CORRIERO Francesco, costituitosi in giudizio, ha contestato la fondatezza della richiesta avversaria basata su una ricostruzione dei fatti non veritiera avendo le parti sottoscritto un contratto di locazione commerciale - al canone annuo di euro 5.000,00 e con decorrenzadall'1/5/04- relativo al negozio di circa 20 mq. sito in via Lorenteggio di proprietà del ricorrente, nonché un modulo di ricevuta deposito cauzionale e consegna chiavi in cui si dava atto dell'avvenuto versamento da
parte del conduttore della somma di 1.250,00 euro con relativa controdichiarazione del locatore di avvenuta consegna delle chiavi. Affermava il resistente di essersi recato il 4/5/04 presso il negozio, notando uno spostamento di mobili che il Russo riconosceva di avere effettuato avendo conservato copia delle chiavi di accesso per poter navigare su internet a mezzo del PC posto sul retro del negozio, non ricompreso, stando alle indicazioni fornite dal ricorrente, nel contratto di locazione. Da qui l'intervento della volante che aveva condotto con sé il Russo, in preda a reazioni scomposte.

Il resistente formulava pertanto istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. e chiedeva il rigetto del ricorso, sfornito di qualsivoglia prova o indicazione di prova a fronte di una ricostruzione dei fatti del tutto inveritiera ed in verosimile, nonché la condanna del Russo per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- Interrogato liberamente il Corriere ed espletata CTU grafica osserva


Il presupposto per l'esercizio dell'azione di reintegrazione è costituito, come noto, oltre che dall'esistenza di un possesso tutelabile, da un fatto configurabile come spoglio.
Difetta nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta e dell'espletata CTU , la prova del lamentato spoglio e dell'animus spoliandi, cioè della consapevolezza in capo all'agente di commettere un atto arbitrario attentando all'altrui possesso ed operando contro la volontà espressa o presunta del possessore;


I risultati cui è pervenuto il CTU, all'esito di una attenta e puntuale disamina dei documenti e delle scritture di comparizione in atti, depongono infatti nel senso dell'autenticità delle firme in verifica apposte da Russo in calce al contratto di locazione commerciale datato 30/04/04, alla ricevuta di deposito cauzionale rilasciata in pari data e alla ricevuta manoscritta del 3/05/04.

Ne discende, stante la mancanza di prova in ordine al requisito dello spoglio violento e clandestino non ravvisabile nella condotta posta in essere dal resistente, il rigetto dell'invocata tutela possessoria.

Per il prosieguo del merito va disposta la conversione del rito e va fissata udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c.,conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. 24.2.98 n. 1984).
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Dispone la conversione del rito e, visto l'art. 183 c.p.c., fissa per il merito possessorio l'udienza 10/11/05 ore 10,30 con termine fino a venti giorni prima al resistente/convenuto per sollevare le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Si comunichi.
Milano, 9/5/2005.
Fatti avvisi
il 10/5/05

IL G.D.
Dott. Laura Tragni

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Maria Paola Fumagalli
il 10/5/05
******************************

"Si comunichi!"

La Dott.ssa sappia che non ho un avvocato e che non ho ricevuto la comunicazione.
Oggi è domenica 23 giugno 2005
Il presente atto, come tutti gli altri, me lo sono procurato sudando sette camicie.
Il Giudice Laura Tragni ha deciso senza tenere minimamente conto delle ragioni del ricorrente e, sopratutto, in sfregio alle più elementari leggi scritte e naturali, senza avergli dato modo di essere presente almeno a una delle udienze.
Si, il 4 maggio 2004 in Via Lorenteggio 30, si decretò la fine di un uomo onesto, coraggioso, capace e generoso, e il peggio è che la morte doveva avvenire in casa e per mano di una moglie e dei figli plagiati, resi simili a zombie.

Per Russo e la sua famiglia, vittima anch'essa.

Il Patrocinio gratuito? Denunci dei poliziotti che picchiano e rubano con la
copertura della Questura Centrale e un avvocato non lo trovi neanche se lo paghi a peso d'oro.

Se poi denunci un avvocato disonesto...


Il Parlamento è pieno di avvocati, nelle famiglie chi non ne ha uno, o accarezza il sogno di vederlo crescere?

Annotazione Pacquola.

Qui>>> www.a-russo.it  

E' micidiale.

Tutti potremo esserne vittime.

Conoscere per evitare di esserne colpiti
Agente di P.G. Roberto Pacquola, sei un serial killer.

Lo è anche chi ti manda, ti protegge. Giudice Dott.ssa Laura Tragni, non si proteggono gli assassini.

La faccia della legge non è la sua.
...accia for

Angelo Russo e la sua famiglia.

Annotazione Pacquola
A tutte le Procure e Questure d'italia e del mondo.

03.11.2005

Una domandina di Angela92 al Giudice Laura Tragni

Inviato da A92Cart il 03/11/05 @ 18:23 via WEB
Una domanda alla Dottoressa Laura Tragni.
Secondo Lei, chi è la vittima e chi il colpevole nella causa N° 43630/04?
La domanda vale anche per gli avvocati e un po' per tutti gli informati.
 
 
 
P.S.
La Dottoressa, gli altri Giudici, gli avvocati, ecc... non si scompongono neanche di fronte alla denuncia pubblica della scomparsa di una donna e dei suoi figli.
 
E l'avv. Marzocchi considerava chiusa la vicenda!
Vedi anche...
 
 
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Commenti al Post:
lorteyuw
lorteyuw il 24/03/09 alle 15:13 via WEB
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