FIGLI DELL'ALER

CASA:SEMPLIFICAZIONE DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'


21 APRILE 2008 
Il Ministero dello Sviluppo economico interviene per semplificare l’applicazione della disposizione che impone al fornitore di sospendere l’erogazione di luce, acqua e gas se non viene consegnata la copia della dichiarazione di conformità o di rispondenza degli impianti. Nessun rischio quindi di distacco per le vecchie utenze domestiche che non hanno il certificato di conformità degli impianti. La copia della dichiarazione di conformità, pena la sospensione del servizio, deve essere infatti consegnata entro trenta giorni dall’allacciamento solo in caso di nuove forniture. Qualsiasi modifica del contratto di fornitura già avviato, invece non determina l’obbligo di consegna della dichiarazione. Per le utenze già esistenti dichiarazione di conformità o di rispondenza deve essere consegnata solo in caso di aumento della potenza impegnata, se l’aumento avviene nei rari casi in cui il decreto impone di redigere il progetto per i nuovi interventi: anche in tali casi, l’obbligo scatta solo se l’impianto elettrico raggiunge almeno la potenza di 6 kw. Il fornitore del servizio, che viene in contatto con l’utente, dovrà controllare i nuovi allacci, mentre per le variazioni faranno fede le dichiarazioni rese sotto la propria responsabilità dall’utente. In ogni caso, gli obblighi richiesti al fornitore si limitano all’acquisizione e conservazione della dichiarazione e alla gestione della procedura di temporaneo distacco fino al suo ottenimento. Per concludere, la documentazione relativa agli impianti condominiali riguarda solo la parte comune dell’edificio, mentre la documentazione relativa al singolo appartamento non comprende le parti comuni. www.italia.gov.it