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LEGGI COD. PENALE 727 SULL'ABBANDONO E 544 TER SUI MALTRATTAMENTI DEGLI ANIMALI


Dispositivo dell'art. 727 Codice Penale  - ABBANDONO ANIMALIChiunque abbandona(1) animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze(2). 
 Note(1) L'abbandono si configura quando l'animale è lasciato solo, senza che nessuno si prenda cura dello stesso (come ad esempio nel periodo estivo).(2) Stante il delitto di maltrattamenti ex art. 544 ter, la norma in esame si applica quando questo non risulti applicabile, in aggiunta alle ipotesi colpose.Spiegazione dell'art. 727 Codice PenaleLa norma in esame è posta a tutela del senso di pietà per gli animali.La condotta consiste nell'abbandonare un animale domestico di qualsiasi tipo, ovvero nel detenere l'animale in condizioni incompatibili con la loro natura.Entrambe le condotte configurano ipotesi di reato proprio, in quanto può essere commesso solo dal proprietario dell'animale.Va precisato che la detenzione dell'animale in condizioni contrarie alla sua natura si configura anche per mera negligenza, non essendo richiesto, come per tutte le fattispecie contravvenzionali, il dolo. Fonte: https://www.brocardi.it/.../capo-ii/sezione-i/art727.html -------------------------------------------------------------------------- Dispositivo dell'art. 544 ter Codice Penale - MALTRATTAMENTO ANIMALI(1)Chiunque, per crudeltà o senza necessità(2), cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche(3) è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro(4).La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.Note(1) Tale articolo è stato inserito dalla l. 20 luglio 2004, n. 189.(2) La l. 20 luglio 2004, n. 189 ha previsto una serie di ipotesi in cui sussiste per presunzione la necessità sociale. Si tratta della caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, etc. (art. 19 ter disp. att.).(3) Tale elemento deve essere valutato in riferimento al caso concreto, quindi tenendo conto della tipologia dell'animale e delle sue peculiarità.(4) Il trattamento sanzionatorio è stato innalzato secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett b), della l. 4 novembre 2012, n. 201.Spiegazione dell'art. 544 ter Codice PenaleLe norme disciplinanti i delitti contro il sentimento per gli animali sono state introdotte dalla L. 189/2004, al fine di colmare le precedenti lacune normative in merito.Gli articoli del codice penale introdotti no forniscono ad ogni modo una tutela esaustiva, dato che sopperisce la protezione indiretta di cui all'articolo 2 L. 189/2004, nella quale si vieta l'utilizzo di cani e gatti per la produzione di vestiario. Specularmente, ai sensi dell'articolo 19ter, le nuove disposizioni non si applicano "ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione di animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali".Infine, in sede di recepimento della Direttiva 2008/99/CE, il D. Lgs. N 121/2011 ha introdotto gli articoli 727 bis e 733 bis.La norma in oggetto include sia reati di mera condotta che reati di evento, punendo difatti da un lato la sottoposizione a sevizie, fatiche insopportabili e la somministrazione di stupefacenti o sostanza vietate, dall'altro lato la produzione, per crudeltà o senza necessità (v. art. 544 bis), di una lesione (un danno alla salute). Per quanto concerne tale elemento, è stato appurato che, a differenza dell'art. 582, non è necessaria l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente", essendo sufficiente, ai fini della configurabilità del delitto, la diminuzione dell'originaria integrità dell'animale, diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva.La norma in esame si distingue da quella di cui all'art. 727, in quanto quest'ultima pare esclusivamente destinata ad assicurare che il possesso dell'animale sia esercitato con modalità compatibili con la natura dell'animale, mentre qui si intende invece tutelare l'animale nella sua integrità fisica. Fonte e altri approfondimenti della legge sui maltrattamenti degli animali:https://www.brocardi.it/.../titolo-ix-bis/art544ter.html