ANIMAleGNAGO

Importante Sentenza della Corte di Cassazione.


Incuria e disinteresse uguale ad abbandono (di Elisa D'Alessio | 18 maggio 2011)
GEAPRESS - Una importante Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, depositata lo scorso 13 maggio (Corte di Cassazione, III sezione penale,  Sentenza n° 18892/11 - Estensore dr. Renato Grillo -  del 2 febbraio 2011),  ha sancito che l'incuria o il disinteresse nei confronti di un animale è configurabile come abbandono di animale.Alcune   massime, presenti nella Sentenza,  sono sicuramente efficaci  per l'affermazione dei diritti di tutti i viventi, una strada ancora tutta in salita.Ne citiamo  alcuni passi;  per  chi vuole approfondire l'argomento sono disponibili, in fondo all'articolo,  ampi stralci della  Sentenza  stessa."La nozione di abbandono enunciata dal primo comma dell'art. 727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio che include anche la colpa intesa come indifferenza o inerzia nella ricerca immediata dell'animale".L'abbandono può qualificarsi "come senso di trascuratezza o di disinteresse verso qualcuno o qualcosa, o anche mancanza d'attenzione" è configurabile come abbandono anche il non prendersi più cura dell'animale ."Il concetto della trascuratezza, intesa come vera e propria indifferenza verso l'altrui sorte, evoca quindi l'elemento della colpa che, pari al dolo, rientra tra gli elementi costitutivi del reato"."Il concetto di abbandono come delineato dall'art.727 c. p. non implica affatto l'incrudelimento verso l'animale o l'inflizione di sofferenze gratuite, ma molto più semplicemente quella trascuratezza o disinteresse che rappresentano una della variabili possibili in aggiunta al distacco volontario vero e proprio".Dunque non solo l'abbandono, ma anche l'incuria nei confronti degli animali che dipendono da noi umani, la trascuratezza, l'indifferenza, il disinteresse vanno puniti come reato. Va notato come i Supremi Giudici  indichino che, per la configurazione del reato, non è fondamentale che ci siano  violenza o "inflizione di sofferenze gratuite" .(GEAPRESS - Riproduzione vietata senza citare la fonte).