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ASSOCIAZIONE AVVOCATI
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ASSOCIAZIONE AVVOCATI VALLE DEL BELICE
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CONSIGLIO DELL'ORDINE - MARSALA
MINISTERO GIUSTIZIA INFORMA
ALTALEX
IL SOLE 24ORE - NORME E TRIBUTI
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
SABATO 27 NOVEMBRE 2010
Ordine del giorno
e modalità rinnovo cariche direttivo
al post n. 28 del 16 novembre 2010
ULTIMI POST ASS. AVV. VALLE DEL BELICE
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Post n°29 pubblicato il 16 Novembre 2010 da AvvocatiBelice
ASSOCIAZIONE AVVOCATI CONSIGLIO DELL’ORDINE VALLE DEL BELICE DEGLI AVVOCATI DI MARSALA
6 Dicembre 2010 ORE 9:00
CASTELVETRANO TEATRO SELINUS
Evento Formativo
“Marketing Urbano ed Anatocismo Bancario”
Saluti: Avv. Maurizio Signorello Presidente Ordine Avvocati di Marsala Avv. Celestino Cardinale Presidente Associazione Avvocati Valle del Belice
Relatori: Prof. Gabriele Morello Università di Palermo Dott. Giorgio Borello European Financial Advisior F. & F. Banca - Imperia
Validità n. 4 crediti formativi Evento realizzato con il patrocinio del Comune di Castelvetrano ed in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Marsala, con il Centro Commerciale Naturale Urbano di Castelvetrano e con il Coordinamento Imprenditoria Femminile di Castelvetrano |
Post n°28 pubblicato il 16 Novembre 2010 da AvvocatiBelice
Castelvetrano, lì 15.11.2010
A tutti gli Avvocati e Praticanti Avvocati iscritti all’Associazione Avvocati Valle del Belice
OGGETTO: Convocazione Assemblea.
Preg.mi Colleghi,
Vi invito a partecipare all’Assemblea che si terrà sabato 27.11.2010, alle ore 09:00 in prima convocazione ed alle ore 10:00 in seconda convocazione, presso l’Aula Penale del Tribunale di Castelvetrano, con il seguente ordine del giorno:
1) Problematiche attinenti lo svolgimento delle udienze civili presso Sezione Distaccata di Castelvetrano; 2) Relazione del Presidente sull’attività svolta nel biennio 2009 – 2010; 3) Relazione del Tesoriere sul bilancio relativo al biennio 2009 – 2010; 4) Rinnovo delle cariche sociali: elezione del nuovo Consiglio Direttivo per il biennio 2011 - 2012; 5) Varie ed eventuali.
Per quanto riguarda l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo, si rappresenta che, a norma del vigente Statuto, i membri da eleggere sono sette, di cui uno in rappresentanza dei Praticanti Avvocato con Patrocinio. La votazione, analogamente a quanto previsto per l’elezione del Consiglio dell’Ordine, avverrà a scrutinio segreto, con voto limitato a cinque nominativi, di cui uno dovrà necessariamente essere di un Praticante Avvocato con Patrocinio. Risulteranno eletti i sette Colleghi che avranno riportato il maggior numero di consensi; a parità di voti, risulterà eletto il più anziano di iscrizione al relativo Albo. Le candidature per l’elezione a componenti del Consiglio Direttivo dovranno essere depositate presso la presidenza del Consiglio Direttivo in carica almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea, quindi entro il 24.11.2010, presso lo studio dell’Avv. Celestino Cardinale, in Castelvetrano, Piazza Matteotti n. 13, ovvero inviate a mezzo fax al numero 0924 45561 o E.Mail all’indirizzo celestino.cardinale@alice.it.
Cordiali saluti Il Presidente Avv. Celestino Cardinale |
Post n°27 pubblicato il 18 Ottobre 2010 da AvvocatiBelice
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Post n°26 pubblicato il 17 Maggio 2010 da AvvocatiBelice
Si comunica che, a causa di una improvvisa indisponibilità del collega Avv. L. Sabatino, l'evento formativo "La riforma della previdenza forense", in programma a Partanna - Castello Grifeo per il 18 maggio 2010, ore 16:00, é stato rinviato a data da destinarsi. Lo stesso evento è comunque in programma per il 28.05.2010 a Marsala. Cordiali saluti Avv. Celestino Cardinale
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Post n°25 pubblicato il 03 Maggio 2010 da AvvocatiBelice
Per chi fosse interessato, sono disponibili via mail i documenti relativi all’evento formativo dello scorso 29 aprile Intervento della Dott.ssa Daniela De Simone: 1. Linee Guida Valutazione Danno Psichico 2. La Tabella elaborata dalla Associazione Italiana sul danno alla persona 3. La valutazione del danno biologico - psichico
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Post n°24 pubblicato il 19 Aprile 2010 da AvvocatiBelice
29 APRILE 2010 - 16,30 AULA MAGNA ISTITUTO SUPERIORE STATALE DI ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE "G.B. FERRIGNO", VIA GENTILE - CASTELVETRANO DANNO ALLA SALUTE: PROFILI RISARCITORI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE E MEZZI DI PROVA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DANNO PSICHICO 15 MAGGIO 2010 TEATRO SELINUS CASTELVETRANO IL REATO DI STALKING 18 MAGGIO (NEW) ORE 16,00 CASTELLO GRIFEO - PARTANNA LA RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE 22 MAGGIO 2010 CASTELLO GRIFEO - PARTANNA IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE |
Post n°23 pubblicato il 08 Marzo 2010 da AvvocatiBelice
L'Associazione Avvocati Valle del Belice intende organizzare una escursione a Siracusa, in occasione delle Rappresentazioni Classiche al Teatro Greco, nel periodo compreso tra la fine di maggio ed i primi di giugno. Quest'anno verranno rappresentati, a giorni alterni, le tragedie Fedra ed Aiace. I colleghi interessati a partecipare sono invitati a dare la loro adesione di massima, rispondendo a questa Mail entro sabato 13 marzo, indicando le loro preferenze (escursione di due o tre giorni, partecipazione ad uno o due spettacoli, eventualmente quale dei due, settimana di preferenza ecc.) onde consentire la predisposizione di un programma di massima più dettagliato, rispondente alle preferenze degli interessati. Cordiali saluti Rosario Triolo |
Post n°22 pubblicato il 03 Marzo 2010 da AvvocatiBelice
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Post n°21 pubblicato il 01 Marzo 2010 da AvvocatiBelice
FORMAZIONE CONTINUA REGOLAMENTO APPROVATO DAL C.N.F. IL 13 LUGLIO 2OO7
Articolo 1 Formazione professionale continua 1. L’avvocato iscritto all'albo ed il praticante abilitato al patrocinio, dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica hanno l'obbligo di mantenere e aggiornar e la propria preparazione professionale. 2. A tal fine, essi hanno il dovere di partecipare alle attività di formazione professionale continua disciplinate dal presente regolamento, secondo le modalità ivi indicate. 3. L'adempimento di tale dovere, con riferimento agli ambiti in cui si comunica di esercitare l'attività professionale prevalente, è, altresì, condizione per la spendita deontologicamente corretta, ai sensi dell'art. 77 bis del codice deontologico forense, dell'indicazione dell'attività prevalente in qualsiasi comunicazione diretta al singolo o alla collettività. 4. Con l'espressione formazione professionale continua si intende ogni attività diretta all’accrescimento ed all’approfondimento delle conoscenze e delle competenze professionali, nonché il loro aggiornamento mediante la partecipazione ad iniziative culturali in campo giuridico e forense.
Articolo 2 Durata e contenuto dell'obbligo 1. L'obbligo di formazione decorre dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica, con facoltà dell’interessato di chiedere ed ottenere il riconoscimento di crediti formativi maturati su base non obbligatoria, ma in conformità alle previsioni del presente regolamento, nel periodo intercorrente fra la data d'iscrizione all'albo o del rilascio del certificato di compiuta pratica dall'inizio dell'obbligo formativo. L'anno formativo coincide con quello solare. 2.lI periodo di valutazione della formazione continua ha durata triennale. L'unità di misura della formazione continua è il credito formativo. 3. Ogni iscritto deve conseguire nel triennio almeno n. 90 crediti formativi, che sono attribuiti secondo i criteri indicati nei successivi artt. 3 e 4, di cui almeno n. 20 crediti formativi debbono essere conseguiti in ogni singolo anno formativo. 4. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi e le attività formative da svolgere, in relazione ai settori di attività professionale esercitata, nell'ambito di quelle indicate ai successivi articoli 3 e 4, ma almeno n . 15 crediti formativi nel triennio devono derivare da attività ed eventi formativi aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. 5. L'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire Ie indicazioni di cui al precedente articolo, comma 3, dovrà aver conseguito, nel periodo di valutazione che precede l'informazione, non meno di 30 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'area professionale che intende indicare.
Articolo 3 Eventi formativi 1. integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua la partecipazione effettiva e adeguatamente documentata agli eventi di seguito indicati: a) corsi dr aggiornamento e masters, seminari, convegni, giornate di studio e tavole rotonde, anche se eseguiti con modalità telematiche, purché sia possibile il controllo della partecipazione; b) commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale; c) altri eventi specificamente individuati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'ordine. 2. La partecipazione agli eventi formativi sopra indicati attribuisce n. 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione, con il limite massimo di n.24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento formativo. 3. La partecipazione agli eventi di cui alle lettere a) e b) rileva ai fini dell'adempimento del dovere di formazione continua, a condizione che essi siano promossi od organizzati dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, o, se organizzati da associazioni forensi, altri enti, istituzioni od organismi pubblici o privati, sempre che siano stati preventivamente accreditati, anche sulla base di programmi a durata semestrale o annuale, dal Consiglio Nazionale Forense o dai singoli Consigli dell'ordine territoriali, a seconda della rispettiva competenza. A tal fine: - appartiene alla competenza del Consiglio nazionale forense l'accreditamento di eventi da svolgersi all'estero, che siano organizzati da organismi stranieri, ovvero - a richiesta dei soggetti organizzatori - quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in piu circondari o distretti; - appartiene alla competenza dei singoli Consigli dell'ordine territoriali l'accreditamento di ogni altro evento, in ragione del suo luogo di svolgimento. 4. L'accreditamento viene concesso valutando la tipologia e Ia qualità dell'evento formativo, nonché gli argomenti trattati. A tal fine gli enti ed associazioni che intendono ottenere l'accreditamento preventivo di eventi formativi da loro organizzati devono presentare al Consiglio dell'ordine locale ovvero al Consiglio nazionale forense, secondo la rispettiva competenza, una relazione dettagliata con tutte le indicazioni necessarie a consentire la piena valutazione dell'evento anche in relazione alla sua rispondenza alle finalità del presente regolamento. A tal fine il Consiglio dell'ordine o il Consiglio nazionale forense richiedono, ove necessario, informazioni o documentazione e si pronunciano sulla domanda di accreditamento con decisione motivata entro quindici giorni dalla data di deposito della domanda o delle informazioni e della documentazione richiesta. In caso di silenzio protratto oltre il quindicesimo giorno l'accreditamento si intende concesso. il Consiglio dell'ordine competente o il Consiglio nazionale forense potranno accreditare anche eventi non programmati, a richiesta dell'interessato e con decisione motivata da assumere entro il termine di 15 giorni dalla richiesta in caso di mancata risposta entro il termine indicato, l'accreditamento si intenderà concesso. Il Consiglio nazionale foense può stipulare con la Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense e con le Associazioni forensi riconosciute maggiormente rappresentative sul piano nazionale dal Congresso nazionale forense specifici protocolli, applicabili anche in sede locale, allo scopo di semplificare ed accelerare le procedure di accreditamento degli eventi programmati e di quelli ulteriori. 5. Ciascun Consiglio dell'ordine dà immediata notizia al Consiglio nazionale forense di tutti gli eventi formativi da esso medesimo organizzati o altrimenti accreditati. Il Consiglio nazionale forense ne cura la pubblicazione nel suo sito Internet per consentire la loro più vasta diffusione e conoscenza anche al fine di permettere la partecipazione a detti eventi di iscritti in albi e registri tenuti da altri Consigli.
Articolo 4 Attività formative integra assolvimento degli obblighi di formazione professionale continua anche lo svolgimento delle attività di seguito elencate: a) relazioni o lezioni negli eventi formativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3, ovvero nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali; b) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazioni di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee su argomenti giuridici; c) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati; d) partecipazione alle commissioni per gli esami di Stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame. e) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio nazionale forense o dai Consigli dell'ordine competenti. 2. Il Consiglio dell'ordine attribuisce i crediti formativi per le attività sopra indicate, tenuto conto della natura della attività svolta e dell'impegno dalla stessa richiesto, con il limite massimo di n. 72 crediti per le attività di cui alla lettera a), di n. 12 crediti per le attività di cui alla lettera b), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera c), di n. 24 crediti per le attività di cui alla lettera d) e di n. 12 crediti annuali per le attività di cui alla lettera e). Articolo 5 Esoneri 1. Sono esonerati dagli obblighi formativi, relativamente alle materie di insegnamento, ma fermo l'obbligo di aggiornamento in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale, i docenti universitari di prima e seconda fascia nonché i ricercatori con incarico di insegnamento. 2. Il Consiglio dell'ordine, su domanda dell'interessato, può esonerare, anche parzialmente, determinandone contenuto e modalità, l'iscritto dallo svolgimento dell' attività formativa, nei casi di: - gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o la maternità in presenza di figli minori; - grave malattia o infortunio od altre condizioni personali; - interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all' estero - altre ipotesi indicate dal Consiglio nazionale forense. Il Consiglio dell'ordine può altresì dispensare dall'obbligo formativo, in tutto o in parte l’iscritto che ne faccia domanda e che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo, tenendo conto, con decisione motivata, del settore di attività, della quantità e qualità della sua attività professionale e di ogni altro elemento utile alla valutazione della domanda. 3. L'esonero dovuto ad impedimento può essere accordato limitatamente al periodo di durata dell' impedimento. 4. All'esonero consegue la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente alla durata dell'esonero, al suo contenuto ed alle sue modalità, se parziale.
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Post n°20 pubblicato il 01 Marzo 2010 da AvvocatiBelice
PARTE II Articolo 6 Adempimenti degli iscritti e inosservanza dell'obbligo formativo 1. Ciascun iscritto deve depositare al Consiglio dell'ordine al quale e iscritto una sintetica reIazione che certifica il percorso formativo seguito nell'anno precedente, indicando gli eventi formativi seguiti, anche mediante autocertificazione. 2. Costituiscono illecito disciplinare il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la mancata o infedele certificazione del percorso formativo seguito. 3.La sanzione e commisurata alla gravità della violazione.
Articolo 7 Attività del Consiglio dell'ordine 1. Ciascun Consiglio dell'ordine da attuazione alle attività di formazione professionale e vigila sull'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti nei modi e con i mezzi ritenuti più opportuni, regolando Ie modalità del rilascio degli attestati di partecipazione agli eventi formativi organizzati dallo stesso Consiglio. 2. In particolare, i Consigli dell'ordine, entro il 31 ottobre di ogni anno predispongono anche di concerto tra loro, un piano dell'offerta formativa che intendono proporre nel corso dell'anno successivo, indicando i crediti formativi attribuiti per la partecipazione a ciascun evento. Nel programma annuale devono essere previsti eventi formativi aventi ad oggetto la materia deontologica, previdenziale e l' ordinamento professionale. 3. I Consigli dell'ordine realizzano il programma anche di concerto con altri Consigli dell'ordine o nell'ambito delle Unioni distrettuali, ove costituite. Possono realizzarlo anche in collaborazione con Associazioni forensi, o con altri enti che non abbiano fini di lucro, avvalendosi, se lo ritengano opportuno, di apposito ente da essi costituito, partecipato e comunque controllato. Essi favoriscono la formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun iscritto l'adempimento dell'obbligo formativo, realizzando eventi formativi non onerosi, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti col limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute. A tal fine utilizzeranno risorse proprie o quelle ottenibili da sovvenzioni o contribuzioni erogate da enti finanziatori pubblici o privati. I Consigli potranno inoltre organizzare attività formative, unitamente a soggetti, anche se operanti con finalità di lucro, sempre che nessuna utilità, diretta o indiretta, ad essi ne derivi, ulteriore rispetto a quella consistente nell'esonero dalle spese di organizzazione degli eventi. 4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, i Consigli dell'ordine sono tenuti a comunicare al Consiglio nazionale forense una relazione che illustri il piano dell'offerta formativa dell'anno solare successivo, ne evidenzi i costi per i partecipanti, segnali soggetti attuatori e indichi i criteri e finalità cui il Consiglio si è attenuto nella predisposizione del programma stesso. Se la programmazione sia avvenuta di concerto tra più Consigli, essi potranno inviare un'unica relazione. 5. I Consigli dell'ordine, anche in collaborazione con altri Consigli, con associazioni forensi, enti od istituzioni ed altri soggetti, potranno organizzare nel corso dell'anno eventi formativi ulteriori, rispetto a quelli già programmati, attribuendo i crediti secondo i criteri di cui al precedente art. 3 e dandone comunicazione al Consiglio nazionale forense.
Articolo 8 Controlli del Consiglio dell'ordine 1.Il Consiglio dell'ordine verifica I'effettivo adempimento dell'obbligo formativo da parte degli iscritti, attribuendo agli eventi e alle attività formative documentate i crediti formativi secondo i criteri indicati dagli artt. 3 e 4. 2. Ai fini della verifica, il Consiglio dell'ordine deve svolgere attività di controllo, anche a campione, ed allo scopo puo chiedere all’iscritto ed ai soggetti che hanno organizzato gli eventi formativi chiarimenti e documentazione integrativa. 3. Ove i chiarimenti non siano forniti e la documentazione integrativa richiesta non sia depositata entro il termine di giorni 30 dalla richiesta, il Consiglio non attribuisce crediti formativi per gli eventi e le attività che non risultino adeguatamente documentate. 4. Per lo svolgimento di tali attività, il Consiglio dell'ordine può avvalersi di apposita commissione, costituita anche da soggetti esterni al Consiglio. In questo caso, il parere espresso dalla commissione è obbligatorio, ma può essere disatteso dal Consiglio con deliberazione motivata.
Articolo 9 Attribuzioni del Consiglio Nazionale Forense 1. Il Consiglio nazionale forense: a) promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua, individuandone i nuovi settori di sviluppo. b) valuta le relazioni trasmesse dai Consigli dell'ordine a norma del precedente art. 7, anche costituendo apposite Commissioni aperte alla partecipazione di soggetti esterni al Consiglio nazionale forense, esprimendo il proprio parere sull'adeguatezza dei piani dell'offerta formativa organizzati dai Consigli dell'ordine, eventualmente indicando le modifiche che vi debbano essere apportate, con l'obiettivo di assicurare l'effettività e I'uniformità della formazione continua. In mancanza di espressione del parete entro il termine di trenta giorni dalla presentazione delle relazioni, il programma formativo si intende approvato. In caso di parere negativo, il Consiglio dell'ordine è tenuto, nei trenta giorni successivi, a trasmettere un nuovo programma formativo, che tenga conto delle indicazioni e dei rilievi formulati dal Consiglio nazionale forense. 2. Esso inoltre, anche tramite la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura, la Fondazione dell'Avvocatura Italiana e la Fondazione per l'Informatica e l' Innovazione Forense: a) favorisce l'ampliamento dell'offerta formativa, anche organizzando direttamente eventi formativi, se del caso in collaborazione con iI C.S.M.; b) assiste i Consigli dell'ordine nella predisposizione e nell'attuazione dei programmi formativi e vigila sull'adempimento da parte dei Consigli delle incombenze ad essi affidate:
Articolo 10 Norme di attuazione Il Consiglio nazionale forense si riserva di emanare le norme di attuazione e coordinamento che si rendessero necessarie in sede di applicazione del presente regolamento.
Articolo 11 Entrata in vigore e disciplina transitoria 1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1o settembre 2007. 2. Il primo periodo di valutazione della formazione continua decorre dal 1° gennaio 2008. 3. Nel primo triennio di valutazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento, i crediti formativi da conseguire sono ridotti a 20 per chi abbia compiuto entro il 1o settembre 2007 od abbia a compiere entro il 1o settembre 2008 il quarantesimo anno d'iscrizione all'albo ed a 50 per ogni altro iscritto, col minimo di 9 crediti per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo, dei quali in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia almeno 6 crediti nel triennio formativo. 4. L'articolo 1, comma 3 del presente regolamento si applica a partire dal 10 settembre 2008. 5. Per il primo triennio di valutazione l'iscritto che, dando con qualunque modalità consentita informazione a terzi, intenda fornire le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, dovrà aver conseguito nei 12 mesi precedenti l'informazione non meno di 10 crediti formativi nell'ambito di esercizio dell'attività professionale che intende indicare.
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Post n°19 pubblicato il 27 Febbraio 2010 da AvvocatiBelice
5 MARZO 2010 ORE 16:00 CASTELVETRANO AULA MAGNA Istituto Superiore Statale di Istruzione Tecnica e Professionale “G.B. Ferrigno” Via Giovanni Gentile Evento Formativo “Responsabilità professionale, con particolare riferimento alla professione forense” Introduce Avv. Celestino Cardinale, Foro di Marsala Relatori: Avv. Maurizio Signorello, Foro di Marsala Prof. Avv. Mario Serio, Università di Palermo validità n. 3 crediti formativi in materia di ordinamento professionale
Per eventuali iscrizioni contattare: Avv. Monica Di Bella 389.0795024 Avv. Francesca Ferro 328.5439592 Avv. Rosario Triolo 347.4100070
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Post n°18 pubblicato il 27 Febbraio 2010 da AvvocatiBelice
1. Si invitano tutti i colleghi associati ad effettuare, al più presto, il versamento della quota associativa per l'anno 2010, pari ad Euro 50,00 per gli Avvocati, Euro 25,00 per i Praticanti Avvocato. Il versamento può essere effettuato direttamente a mani del Tesoriere Avv.Francesca Ferro o del Vice Presidente Avv.Rosario Triolo. 2. In vista della ripresa degli eventi formativi per l'anno 2010, si invitano tutti i colleghi associati a munirsi dell'apposito tesserino magnetico rilasciato dal Consiglio dell'Ordine. Per i primi appuntamenti sarà ancora possibile registrarsi mediante l'apposizione della firma all'ingresso ed all'uscita, ma dagli eventi previsti dal mese di maggio in poi ci si potrà accreditare (e quindi vedersi riconoscere i crediti formativi) esclusivamente tramite l'apposito tesserino magnetico. chi non lo avesse ancora fatto,pertanto, dovrà al più presto recarsi al Consiglio dell'Ordine di Marsala per richiedere il tesserino in questione, munito di una foto formato tessera. Cordiali saluti Avv.Celestino Cardinale
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Post n°17 pubblicato il 04 Febbraio 2010 da AvvocatiBelice
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Post n°16 pubblicato il 04 Febbraio 2010 da AvvocatiBelice
il C.n.f. ha istituito borse di studio in favore di giovani avvocati per la partecipazione al V Congresso nazionale per l'aggiornamento che si terrà a Roma il prossimo 11 marzo 2010. Il termine per farne domanda scadrà il 22-febbraio 2010. (fonte: www.ordineavvocatimarsala.it) |
Post n°15 pubblicato il 29 Gennaio 2010 da AvvocatiBelice
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Post n°14 pubblicato il 29 Gennaio 2010 da AvvocatiBelice
TRATTO DA WWW.ORDINEAVVOCATIMARSALA.IT Il Consiglio dell’Ordine di Marsala ha stipulato una convenzione con la DCS Software e Servizi per fornire ad ogni iscritto la casella di P.E.C. (posta elettronica certificata) anche in attuazione delle disposizioni portate dalla L. 2/09 (conversione del D.L. 185/08) che ha previsto l’obbligo per gli iscritti agli Albi e Registri professionali di comunicare al proprio Ordine entro il 2010 il proprio indirizzo P.E.C. e per l’Ordine l’obbligo di rendere noti tali indirizzi. A tale scopo sono state assegnate a ciascun avvocato le credenziali nel seguente formato: Utente:n cognomenome@pec.ordineavvocatimarsala.it Password: il proprio codice fiscale PER ATTIVARE IL SERVIZIO è necessario sottoscrivere il modulo di adesione, collegandoti al sito internet www.puntopec.it , selezionando la voce di menu “Assistenza”, usando gli innanzi indicati identificativi. Una volta stampato il modulo di adesione, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dall’interessato va inviato unitamente alla copia leggibile del documento di riconoscimento, secondo le modalità indicate al termine della procedura guidata. Entro pochi giorni dalla ricezione del fax la DCS Software e Servizi provvederà all'attivazione della tua casella. Per chiarimenti o in ipotesi di inconvenienti, è possibile contattare il servizio clienti della DCS Software e Servizi all'indirizzo e-mail n supporto.servizi@irnerio.it |
Post n°13 pubblicato il 15 Gennaio 2010 da AvvocatiBelice
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Post n°12 pubblicato il 23 Dicembre 2009 da AvvocatiBelice
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Post n°11 pubblicato il 04 Novembre 2009 da AvvocatiBelice
ORE 10:00
CASTELVETRANO
TEATRO SELINUS
Evento Formativo
“Sicurezza dei lavoratori, delega di funzioni e rilevanza dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001”
Introduce
Avv. Celestino Cardinale, Foro di Marsala
Relatori:
Avv. Mario Emanuele, Foro di Roma
Avv. Peppe Corso, Foro di Trapani
validità n. 3 crediti formativi
Per eventuali iscrizioni contattare: Avv. Monica Di Bella 389 0795024 Avv. Francesca Ferro 328 5439592 – Avv. Rosario Triolo 347 4100070
EVENTO REALIZZATO CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CASTELVETRANO |
Post n°10 pubblicato il 08 Ottobre 2009 da AvvocatiBelice
AVVISO AI PRATICANTI STANNO RIAPRENDO I CORSI STUDIO DI DIRITTO PENALE E DI DIRITTO PROCESSUALE PENALE.
CHI FOSSE INTERESSATO E CHI NON FOSSE ANCORA ISCRITTO ALL'ASSOCIAZIONE AVVOCATI VALLE DEL BELICE, E' PREGATO DI CONTATTARE IL DOTT. TANCREDI BONGIORNO O L'AVV. ROSARIO TRIOLO (SCORRENDO IL BLOG AVRETE A DISPOSIZIONE TUTTI I NUMERI E LE E-MAIL UTILI). GRAZIE |
Inviato da: Il praticante
il 03/06/2010 alle 09:12
Inviato da: asia1958a
il 09/03/2010 alle 03:09
Inviato da: Tancredi
il 09/05/2009 alle 13:01
Inviato da: avvcardinale
il 09/05/2009 alle 06:57
Inviato da: monica
il 07/05/2009 alle 19:35