ALVIGNANO LEGALE

ALVIGNANO. - ANALISI AFFIDAMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI ESTERNI


ALVIGNANO YES YOU CAN  CHIEDE .. VPC RISPONDE. (ANALISI AMPIAMENTE CONDIVISIBILE) Ciao VPC tu che saj’ tutt’ cos’ famm’ capì .. : ma un sindaco perché decide di assumere un dirigente a tempo determinato e sulla base di quali requisiti nomina un responsabile di settore? esiste un numero massimo di dirigenti esterni assunti con contratto a tempo determinato: c’è una percentuale da rispettare?  Un sindaco può nominare un responsabile di settore senza aver prima predisposto un avviso pubblico? Una volta nominato un responsabile di settore con contratto a tempo determinato, tale contratto ha un limite massimo temporale? e quante volte posso prorogare tale contratto per es.  una persona può restare al suo posto di responsabile di settore per 50 anni, pur avendo contratto a tempo determinato, ma ricevendo continue proroghe ? Mentre si parlava ci è venuto da chiederci: scusate ma se non ci sono criteri stabiliti dalla legge necessari per la nomina di responsabili con funzioni dirigenziali il sindaco può nominare, intuitu personae, un muratore a rivestire il ruolo di responsabile settore amministrativo o un pizzaiolo a responsabile area contabile o ancora un fabbro come responsabile area tecnica? e poi VPC QUANTO CI COSTANO TALI DIRIGENTI?NOSTRO COMMENTO:Caro yes you can… LE RAGIONI DI UN ASSUNZIONI:IN RELAZIONALLE PERCENTUALI DI NOMINA DIRIGENTI ESTERNIio vi dico quelle che si possono dire, voi aggiungete, magari leggendo il testo rosso, quelle che non si possono dire. L' amministrazione ricorre ad incarichi dirigenziali esterni quando l'ente è privo di in orgaico di figure professionali idonee, per esigenze di carattere funzionali ed organizzativo.  nel premetterti che per gli incarichi di direzione a tempo determinato si fa riferimento all'art. 110 comma 1 e 2 D.lgs. 267/2000 ( ART. 110 LEGGI ALLA FINE DEL POST) : In riferimento a quanto da te richiesto ci viene,altresì, incontro l’art. 19 del D. Lgs. 165/2001 modificato dall’art. 40 del D. Lgs. 150/2009 (Decreto Brunetta)commi 6 e 6-bis.Secondo la nuova disciplina, gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro limiti percentuali definiti  (“entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato) della dotazione organica (mentre secondo l'art. 110 D. Lgs 267/2000 nn più del 5%).  La tesi, invece, sposata dal sindaco e dalla giunta   di alvignano (non condivisa ne condivisibile), la definizione della percentuale massima di incarichi dirigenziali a termine attiene ad un aspetto della disciplina dell'organizzazione delle amminnistrazioni che, nel caso delle autonomie locali è riservato (a loro dire) alla sfera regolamentare di ciascun ente. (praticamente ognuno fa come vuole!). SU COME POI INDIVIDUARE LE FIGURE PROFESSIONALI LA LEGGE STABILISCE CHE:Tali incarichi sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. DIFFICILMENTE QUINDI UN MURATORE POTREBBE RICOPRIRE L'INCARICO DI RESONSABILE SETTORE CONTABILE O UN PIZZAIOLO DI RESPONSABILE SETTORE TECNICO ECC.CIRCA LE MODALITA' DI AFFIDAMENTO E AVVISO PUBBLICO“Circa le modalità di affidamento dell’incarico il comma 1-bis dell’art. 19, introdotto dal D. Lgs. 150/2009, prevede la necessità che le amministrazioni rendano conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta, acquisendo e valutando le disponibilità dei dirigenti.COSTO DI UN RESPONSABILE DIRIGENTE DI ALVIGNANO:LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 30.12.2010 STABILISCE CHE L'INDENNITA' AD PERSONAM VIENE DETERMINATA NELL'IMPORTO DI EURO 1.300,00 MENSILI. PER QUANTO CI RIGUARDA, IN VIRTU’ DELLA DISCIPLINA CHE REGOLAMENTA LE ASSUNZIONI DEI RESPONSABILI ESTERNI CON FUNZIONI DIRIGENZIALI, UN SINDACO  NON PUO’ NOMINARE INTUITU PERSONAE, UN RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO O SETTORE CONTABILE CHE NON ABBIA ESPERIENZA NEL SETTORE O COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA’. NE TANTOMENO, TALI ASSUNZIONI POSSANO ESSERE DISPOSTE,  SENZA CHE SIA STATO PUBBLICATO IDONEO AVVISO PUBBLICO. INOLTRE, LA PERCENTUALE DI DIRIGENTI ESTERNI, NON PUO’ SUPERARE IL LIMITE DEL 5% ( O AL MASSIMO 10%) DEL NUMERO DI DIPENDENTI. CHISSA' SE LA DELIBERA DI NOMINA DEI RESPONSABILI SETTORE CONTABILE E SETTORE AMMINISTRATIVO AVEVANO OTTENUTO IL PARERE FAVOREVOLE PER LA REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE? (SECONDO VOI?) INFINE IN RELAZIONE ALLE INDENNITA' PERCEPITA DAI RESONSABILI DEI SETTORI LA DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 280 DEL 30.12.2010 STABILISCE CHE L'INDENNITA' AD PERSONAM VIENE DETERMINATA NELL'IMPORTO DI EURO 1.300,00 MENSILI.TUTTO IL MONDO E’ PAESE:   COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIERE REGIONALE DEL PDL MARIO VENEZIAIl consigliere regionale del PDL, Mario Venezia, insieme ai consiglieri regionali Gianni Rosa e Mariano Pici, nell’ambito della  attività ispettiva, si occupa di una questione che crea fibrillazioni nei funzionari regionali, il costante ricorso della Giunta regionale agli incarichi dirigenziali assegnati a persone esterne al ruolo regionale. La ragione della mia ultima  interrogazione, rivolta al Presidente De Filippo – precisa Mario Venezia – trova oggettivi riscontri nell’atteggiamento del Giunta regionale di procedere agli incarichi esterni, spesso attivati per favorire gli amici e, talvolta, gli amici degli amici. Raramente i curricula hanno una valenza significativa e ancor meno la conclamata professionalità, ne consegue una generale mortificazione dei funzionari interni che, in tal modo, vedono vanificato ogni sforzo lavorativo e l’impegno profuso nell’interesse del conseguimento degli obiettivi dell’Ufficio presso cui operano. In più, l’interrogazione ha lo scopo precipuo di valutare appieno la coerenza degli atti assunti dalla Giunta regionale, in particolare nel dicembre scorso, quando ha varato una serie di deliberazioni finalizzate all’attribuzione di incarichi dirigenziali basati su una dubbia interpretazione della vigente norma. – ha ulteriormente chiarito Venezia – Infatti, non appare affatto legittimo assegnare a esterni il 10% dei posti vacanti in organico anche in considerazione delle perplessità espresse dalla Corte dei Conti che ritiene possibile destinare tali incarichi nel limite massimo dell’ l’8%. Tesi, questa condivisa anche dal collega consigliere di maggioranza ed avvocato Singetta. Ma al di là dei meri dati numerici,  quel che desta stupore e che, a fronte di una normativa che ha profondamente riformato il rapporto del pubblico impiego (la combinazione tra Legge 15/2009 e D. Lgs. 150/2009), restano ancora molto presidiate, nella giunta regionale, le posizioni interpretative, secondo le quali, sarebbe ancora possibile incaricare dirigenti a contratto per via fiduciaria, come emerge chiaramente da talune deliberazioni di G. R. adottate il 14 dicembre 2010, ove gli incarichi dirigenziali sono stati affidati nientemeno che forti del solo “intuito personae”.  – ha aggiunto Mario Venezia – Inoltre, la Basilicata ha in vigenza una legislazione in materia superata anche dalla recente pronuncia della Consulta   (sentenza 34/2010) che ha evidenziato come la connessione tra gli incarichi dirigenziali e la durata del mandato elettorale lede la Costituzione Italiana. Occorre ripensare totalmente l’impostazione assunta in materia dalla maggioranza di sinistra, ispirata alla logica del contentino per vincolare i singoli dirigenti alle logiche clientelari e di partito, facendo venir meno il principio della autonomia e della responsabilità della funzione  dirigenziale. – ha concluso Venezia - Per questa ragione chiedo al Presidente  De Filippo di dare risposte certe affinché sia possibile valutare la correttezza e la regolarità degli atti assunti, invitandolo, eventualmente, a revocarli in autotutela. Non escludendo, nel caso la maggioranza di governo regionale non intenda fare i necessari passi indietro, di proporre azioni eclatanti, solo nell’interesse della collettività lucana.( FONTE SITO DI MARIO VENEZIA)                                                                       * Articolo 110Incarichi a contratto  2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti in cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unita'. ......'.3. I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica. ...MIO COMMENTOCONDIVIDO TOTALMENTE L'ANALISI E LE CONCLUSIONI