Apulia Cinema

Diritti morali e patrimoniali per autori e addetti a montaggio, fotografia, scenografia, costumi, trucco e musica


Si è tenuta ieri sera a Bari una ulteriore lezione del corso di Alta Formazione sul Cinema Ordini e Mestieri (organizzato dal Centro studi di Apulia film commission, in collaborazione con Ordine Avvocati, Università Aldo Moro e Scuola forense barese) con quattro nuove relazioni.Ha aperto i lavori l'avvocato Sabino Fortunato, ordinario di diritto commerciale (Università Roma Tre) sul tema: I diritti del produttore musicale; lo sfruttamento della colonna sonora indipendente da quello del film. Pone l'attenzione sulle “modifiche necessarie” alla parte musicale nel montaggio di un film e sulla possibilità di adire un collegio di tecnici in caso di mancato accordo tra le parti: «È necessario un equilibrio tra tutti i soggetti che collaborano alla lavorazione di una opera cinematografica.» Cita il caso del film La Cambiale di cui si è occupato il Tribunale di Bari, che ha dato ragione ad una emittente tv, la quale aveva trasmesso questo film senza interpellare gli aventi diritto, essendo trascorsi 50 anni dalla prima proiezione.Molto illustrata la relazione della professoressa Daniela Caterina, ordinario di diritto commerciale (Università A.Moro) su: I diritti patrimoniali e morali dell'autore della colonna sonora, dell'interprete musicale e canoro e le modalità di acquisizione del produttore. Il giusto compenso. Ricorda come la sceneggiatura e la composizione musicale possano avere una utilizzazione separata dalle opere filmiche. La colonna sonora può nascere da materiale musicale già prodotto, ovvero da commissione ad hoc: «Il problema giuridico è stabilire l'uso corretto che si potrà fare tra le parti, produttore, regista, autore musicale. A quest'ultimo spettano i diritti morali (paternità dell'opera, menzione, integrità e anche diritto al “pentimento”) e diritti patrimoniali (compenso, vita e utilizzazione separata).»Ebe Guerra (Nella Foto), avvocato del Foro di Bari, parla sull'argomento: Il contributo artistico dello scenografo, del costumista e del truccatore e le modalità di sfruttamento tra opera filmica ed altri usi riservati: «Tra le diverse figure non considerate coautori dell'opera ci sono scenografi, costumisti e truccatori. Questi ultimi certamente considerati tra il personale tecnico. Poi il montatore e il direttore della fotografia, professionisti che spesso apportano un contributo creativo determinante per la riuscita del film: in tal caso occorre un patto con il produttore per la cessione dei diritti di sfruttamento economico, fermo restando il rapporto di lavoro autonomo.»Chiude l'incontro Carlo Emanuele Mayr, assistente di diritto commerciale (Università degli studi di Ferrara)su: Le produzioni teatrali e il regista teatrale:«Sono due figure venute in evidenza solo negli ultimi tempi, ma che per la legge non esistono. Anche se oggi si ha anche la trasmissione diretta di opere via etere, con proiezione contemporanea in molte sale cinematografiche e lo stato dell'arte è vasto ed in continua evoluzione.» Incontri precedenti: Domenico Procacci: I contratti della produzione audiovisiva: Leggi - Finanziamenti per l'industria Audiovisiva - Parte I: Leggi - Parte II: Leggi - Luigi Lonigro: La Distribuzione: Leggi - Diritto d’Autore: Aspetti contrattuali e sistematici – Parte I: Leggi - Parte II: Leggi - Quando il Diritto d’Autore finisce in Tribunale: Leggi - Tavola Rotonda di presentazione: Leggi - Calendario completo incontri: Leggi.