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« Messaggio #143 | Ass. AmorePsiche » |
STATUTO ENTE DI TIPO ASSOCIATIVOArt. 1
È costituita un’Associazione denominata: “associazione amorepsiche”.
Art. 2L’Associazione ha sede in Manocalzati (AV), ma può costituire sedi secondarie.
Art. 3L’associazione non ha scopo di lucro ed ha come scopo sociale lo svolgimento delle seguenti attività:
- la promozione, la tutela e la valorizzazione di tutte le attività culturali connesse alla scrittura, alla poesia, ad ogni altro aspetto artistico-culturale;
- la promozione e l’organizzazione di manifestazioni culturali ed ogni altro evento inerente l’aspetto culturale ed artistico, potendosi avvalere di partner specializzati;
- la promozione, la diffusione e lo sviluppo della formazione professionale in campo artistico e culturale;
- svolgere attività di assistenza tecnica, di orientamento, di aggiornamento e formazione professionale, ivi comprese tutte le attività correlate a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiale didattico, dispense, rendicontazioni, progettazioni, etc., per ogni settore di attività;
- la promozione e la realizzazione di testi, riviste, libri cataloghi, bollettini, atti di convegni e similari;
- la promozione e diffusione della cultura italiana ma soprattutto quella irpina, anche attraverso i mezzi di comunicazione tecnologici, nella fattispecie supporti cartacei (LIBRI), supporti multimediali (CD/DVD), supporti di intercomunicazione virtuale (INTERNET, SITI WEB), organizzazione di eventi (PRESENTAZIONE DI LIBRI, CD, SITI.) ed ogni altra tipologia di mezzo comunicativo;
- analisi e promozione del territorio;
- la gestione di ogni spazio, attività, locale, concesso all’associazione da enti pubblici e privati, imprese o persone fisiche, atte al raggiungimento dello scopo sociale.
- ogni attività di assistenza e supporto ad enti pubblici, enti locali, imprese e persone fisiche inerente l’aspetto culturale, artistico, turistico, sportivo, ambientale;
Inoltre, essa può, per il conseguimento dei propri fini, affiliarsi o aderire ad associazioni nazionali ed internazionali, mentre non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statuarie, in quanto integrative delle stesse.
Art. 4Sono associati dell’Associazione, oltre ai partecipanti all’atto costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni o enti, che ne condividono in modo espresso gli scopi, che presentano richiesta scritta. Spetta al Comitato Direttivo deliberare sulle domande d’ammissione.
Gli associati devono versare quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal Comitato Direttivo.Gli associati sono tenuti all’osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili.
Art. 5Gli associati sono ammessi a far parte dell’Associazione senza limiti di tempo.Gli associati cessano di appartenere all’Associazione, oltre che per morte, per dimissione decadenza.Il recesso dell’associato può avvenire in ogni momento; la dichiarazione di recesso deve esse comunicata per iscritto al Comitato Direttivo ed ha effetto immediato.La decadenza è pronunciata dal Comitato Direttivo con delibera motivata contro gli associati:
a) Che non partecipano alla vita dell’Associazione ovvero che tengono comportamenti contrari a scopi dell’Associazione;
b) Che non eseguono in tutto o in parte il versamento delle quote sociali e ogni altro versamento richiesto dal Comitato Direttivo e/o dall’Assemblea per il conseguimento dell’oggetto sociale;
c) Che non adempiono i doveri inerenti alla qualità d’associato o gli impegni assunti verso l’Associazione.
Tale provvedimento dovrà essere comunicato all’associato dichiarato decaduto, anche mediante posta elettronica e/o affissione presso la sede dell’associazione. Lo stesso, entro tre giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.L’associato che per qualsiasi motivo cessi di far parte dell’Associazione perde qualsiasi diritto sul patrimonio sociale.
Art. 6Gli organi dell’Associazione sono:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
Art. 7L’Assemblea è formata da tutti gli associati.
L’Assemblea è convocata dal Presidente. Per la validità della sua costituzione e delle sue delibere in prima convocazione è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti.
Nel caso di seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci o dei voti e delibererà sempre a maggioranza semplice.
Tali regole saranno applicate sia alle assemblee ordinarie che straordinarie. L’Assemblea si radunerà almeno una volta l’anno. Spetta all’Assemblea deliberare in merito:
- all’approvazione del bilancio consuntivo,
- alla nomina del Comitato Direttivo,
- all’approvazione e alle modificazioni dello Statuto e d’eventuali regolamenti;
ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendesse sottoporre. Le delibere dell’Assemblea saranno trascritte in apposito verbale.
Art. 8L’Assemblea è convocata, almeno otto giorni prima della riunione, mediante invio di posta elettronica e/o affissione di convocazione presso la sede sociale. In caso d’urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma o fax o posta elettronica almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.Ciascun associato ha diritto ad un voto.Ogni associato può farsi rappresentare da altri associati. Tuttavia nessun associato può rappresentare più d’altri cinque associati.
Art. 9L’associazione è amministrata da un Comitato Direttivo nominato dall’Assemblea, composto da tre a sette membri scelti tra gli associati, i quali dureranno in carica tre anni e comunque sino alla loro sostituzione.
Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Comitato Direttivo, il Comitato Direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancati; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Comitato Direttivo che li ha cooptati.
Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l’intero Comitato Direttivo s’intenderà decaduto.
Art. 10
Al Comitato Direttivo spettano tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all’Assemblea.
Il Comitato Direttivo provvede alle attività dell’Associazione e decide sulla destinazione degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali. È, in ogni caso, fatto divieto al Comitato Direttivo la distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.Il Comitato Direttivo potrà affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o retribuzioni. Potrà inoltre delegare parte dei propri poteri ad uno o più membri del Comitato. È in sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione. Qualora non vi abbia provveduto l’Assemblea, il Comitato Direttivo nominerà al suo interno il Presidente.
Il Comitato Direttivo deve riunirsi almeno una volta: entro il 28 febbraio per sottoporre all’Associazione l’approvazione del bilancio consuntivo. Il Comitato può inoltre prevedere la predisposizione di un bilancio preventivo. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell’Associazione durante i quindici giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione.
Art. 11Il Presidente ed in sua assenza o impedimento il più anziano dei membri del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza dell’ente di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo.
Art. 12Il patrimonio sociale è formato:
a) dal patrimonio iniziale di € 300.
b) dalle quote sociali ed eventuali contributi volontari dei soci che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’associazione;
c) dai contributi d’Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche;
d) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
e) da eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione.
Art. 13L’Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all’art. 27 c.c.:
a) quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
b) per le altre cause di cui all’art. 27 c.c.
In caso d’estinzione, l’Assemblea delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 14Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile e le leggi in materia.
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Come?
L'opera si può registrare alla SIAE (sez. OLAF per le opere letterarie) o depositare presso un notaio; operazioni abbastanza costose.
Altro sistema più semplice ed economico è spedire una copia della propria opera a se stessi chiedendo all'impiegato delle poste di apporre i timbri con la data ben visibile sul bordo di chiusura della busta o del plico.
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