StudioLegaleFerrara

Post N° 3


GIANNI MI CHIEDE: HO UNA LAVATRICE ANCORA IN GARANZIA CHE SI E' GUASTATA, RIPARATA DALLA CASA PRODUTTRICE E NUOVAMENTE RIGUASTATA.  NE POSSO CHIEDERE LA SOSTITUZIONE ? Quando facciamo compere purtroppo non sempre siamo soddisfatti dei prodotti acquistati e non sempre conosciamo i nostri diritti, allora conviene sapere quali sono le garanzie nel caso di beni difettosi o non conformi alle nostre aspettative. Con la nuova normativa in materia, il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure perché non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto; il tutto a patto che tali rimedi siano possibili e/o non siano eccessivamente onerosi l' uno rispetto all' altro.La riparazione o la sostituzione, inoltre, devono avvenire entro un congruo termine (non meglio specificato dalla legge, e che dovrà quindi essere valutato di volta in volta) dalla richiesta, e comunque non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.Qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi, ovvero il venditore non vi ha provveduto nel "congruo termine", ovvero ancora la riparazione o la sostituzione abbiano arrecato "notevoli inconvenienti" al consumatore, quest' ultimo ha la possibilità di chiedere alternativamente la riduzione del prezzo pagato (con conseguente obbligo da parte del venditore di restituire le somme eccedenti), ovvero la risoluzione del contratto (con il conseguente obbligo da parte del venditore di restituire integralmente la somma pagata per l'acquisto).La Legge prevede che il venditore, dopo che gli sia stata denunciata la "difformità" da parte del consumatore, possa offrire uno dei rimedi previsti (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto); sempre che il consumatore/acquirente non abbia specificatamente richiesto l' attuazione di un determinato rimedio tra quelli previsti, nel qual caso il venditore è tenuto ad uniformarsi alla volontà manifestata dal consumatore. Il venditore, anche in questo caso, ha la possibilità di offrire un rimedio diverso, e, solo se il consumatore accetta, di metterlo in opera.La Legge, pertanto, prevede una gradualità di rimedi offerti in favore del consumatore in caso si manifesti la c.d. "difformità", secondo la seguente scaletta:- riparazione o sostituzione del bene difforme;- riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto.Vi è un termine entro cui questi rimedi possono essere richiesti, un termine entro cui la "difformità" deve manifestarsi, e un termine entro cui deve essere denunciata.La denuncia non è necessaria se il venditore riconosce la "difformità" o la ha occultata.La Legge prevede che se le "difformità" si manifestino nel termine di SEI MESI dalla consegna del bene, le stesse sono ritenute preesistenti alla consegna del bene, fatta salva la prova contraria da parte del venditore. Il consumatore non ha, pertanto, l' obbligo di provare che la "difformità" fosse preesistente alla conclusione del contratto, mentre il venditore può sempre provare che la "difformità" lamentata sia sorta successivamente a quel momento.L' onere della prova della preesistenza della "difformità" scatta a carico del consumatore/acquirente decorso il sesto mese dalla consegna del bene.In ogni caso l' azione tesa a far valere i diritti garantiti dalla Legge in ordine alla "difformità" si prescrive (cioè non può più essere fatta valere) nel termine di VENTISEI MESI dalla consegna del bene.Il mio consiglio pratico è quello di inoltrare la tua richiesta di sostituzione del bene difettoso direttamente alla sede legale della ditta produttrice del bene, a mezzo di lettera raccomandata, in cui espressamente richiedi la sostituzione del bene indicandone i motivi e tutto l'iter fin'ora accorso (cioè ad es. la già accorsa riparazione infruttuosa..ecc). Nel caso in cui la ditta non accolga la tua istanza, e sempre che non siano ad oggi decorsi i termini di prescrizione, rivolgiti ad un legale che saprà bene come tutelare i tuoi diritti.Purtroppo l'autotulela del consumatore è limitata, e finisce laddove comincia la tutela legale.buona fortuna...