StudioLegaleFerrara

Post N° 6


COSA DEVE SAPERE IL LAVORATORE QUANDO SUBISCE UN INFORTUNIO O CONTRAE UNA MALATTIA PROFESSIONALE:IL DATORE DI LAVORO DEVE PAGARE:per intero la giornata in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale se quest’ultima ha causato assenza dal posto di lavoro; il 60% della retribuzione, salvo migliore trattamento previsto dal contratto di lavoro, per i successivi tre giorni di astensione dal lavoro. (“indennità temporanea assoluta”).L’INAIL DEVE PAGARE:dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia professionale fino alla guarigione clinica. (“indennità temporanea assoluta”).LE CURE sono fornite:dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli ambulatori dell’INAIL attivati da apposite convenzioni con le RegioniSE L’INFORTUNIO O LA MALATTIA PROFESSIONALEnon sono stati denunciati subito: entro 3 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia, il lavoratore può ottenere comunquele prestazioni INAIL.SE LA CAUSA DELL’INFERMITA’ E’ DUBBIAuna convenzione tra l’INAIL e l’INPS garantisce che il primo Ente che riceve il certificato medico relativo all’infortunio o alla malattia fornisce le prestazioni. Termine di prescrizione INAIL: 3 anni; termine di decadenza INPS: 1 anno.IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO IL LAVORATORE DEVE:• INFORMARE immediatamente il datore di lavoro• PRESENTARE subito al datore di lavoro il primo certificato medico e, se le cure dovessero proseguire, il certificato compilato dal medico curante.Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.IN CASO DI MALATTIA PROFESSIONALESe il lavoratore svolge attività lavorativa deve:• DENUNCIARE la malattia al datore di lavoro entro 15 giorni dal suo manifestarsi.• PRESENTARE al datore di lavoro il primo certificato medico e, in caso di prosecuzione delle cure, il certificato compilato dal medico curante. Il datore di lavoro invierà all’INAIL i certificati originali. In caso di ricovero, l’ospedale invierà copia dei certificati all’INAIL ed al datore di lavoro.Se il lavoratore NON svolge attività lavorativa• PUO’ PRESENTARE direttamente all’INAIL domanda di riconoscimento della malattia professionale.DALLA GUARIGIONE CLINICA ALL’ACCERTAMENTO DEL GRADO DI INABILITA’ PERMANENTEDOPO LA GUARIGIONE L’INAIL:invita il lavoratore infortunato a sottoporsi a visita medico-legale per accertare e quantificare il grado di inabilità permanente derivante dall’infortunio o dalla malattia professionale.Per eventi antecedenti il 25 luglio 2000SE IL GRADO D’INABILITA’ ACCERTATO E’ COMPRESO FRA L’11% ED IL 100%il lavoratore ha diritto alla rendita INAIL (“RENDITA DIRETTA PER INABILITA’ PERMANENTE”).SE IL GRADO D’INABILITA’ ACCERTATO E’ INFERIORE ALL’11%il lavoratore non ha diritto alla rendita INAIL. In caso di successivo aggravamento, il lavoratore può richiedere alla Sede INAIL di appartenenza la revisione del grado di inabilità, entro i seguenti termini:• 10 anni dalla data di infortunio sul lavoro• 15 anni dalla data di manifestazione della malattia professionale• senza alcun limite di tempo in caso di silicosi ed asbestosi.Per eventi a decorrere dal 25 luglio 2000SE IL GRADO DI MENOMAZIONE DELL’INTEGRITA’ PSICOFISICA E’ INFERIORE AL 6%• il lavoratore non ha diritto a nessun indennizzo (in caso di successivo aggravamento valgono le disposizioni relative alla disciplina precedente il 25.7.2000 sopra menzionate).SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E’ PARI O SUPERIORE AL 6% ED INFERIORE AL 16%• il lavoratore ha diritto ad un indennizzo in capitale del solo danno biologico.SE IL GRADO DI MENOMAZIONE E’ PARI O SUPERIORE AL 16%• il lavoratore ha diritto ad una rendita, di cui una quota per danno biologico ed una quota aggiuntiva per le conseguenze patrimoniali della menomazione  TABELLA INDENNIZZOLa “tabella indennizzo del danno biologico” segue i seguenti criteri di impostazione:• AREDDITUALE, la menomazione in sé produce lo stesso pregiudizio alla salute per tutti gli essere umani.• CRESCENTE al crescere della gravità della menomazione.• VARIABILE in funzione dell’età (decresce al crescere dell’età) e del sesso (tiene conto della maggiore longevità femminile).• UGUALE per i settori industria ed agricoltura.La tabella indennizzo è strutturata secondo i seguenti criteri di applicazione:• Fino al 5% è prevista la franchigia.• Dal 6 al 15% è differenziata per sesso.L’indennizzo in capitale è in funzione dell’età e del grado di menomazione.• Dal 16 al 100% Indennizzo in rendita in funzione del grado di menomazione. La rendita vitalizia è calcolata come attualizzazione dell’indennizzo in capitale.INDENNIZZO IN CAPITALE: PRECISAZIONIL’indennizzo in capitale, previsto per i gradi di menomazione dal 6 al 15%, non ha nulla a che vedere con la liquidazione in capitale delle rendite dirette per inabilità permanente