StudioLegaleFerrara

Post N° 8


A volte mi si chiede: ma un lavoratore può chiedere risarcimento per  danno Biologico Esistenziale al proprio datore di lavoro per mancato rispetto delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza?il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale.  Inoltre non sempre a rispondere in prima persona del danno alla salute del lavoratore è il datore di lavoro.  Esistono Enti preposti che attivano procedure di accertamento e liquidazione come l’INAIL (di cui ho discorso ampiamente nel post precedente), e che poi, nel caso sia accertata la responsabilità datoriale, si rifaranno economicamente su quest’ultimo.Esperita tutta la procedura risarcitoria presso l’INAIL, e laddove non ci ritenessimo soddisfatti della eventuale offerta liquidativa, o addirittura laddove tale offerta non sia proprio contemplata, abbiamo la possibilità di adire il Giudice del lavoro competente per questo tipo di controversie (naturalmente per mezzo di un avvocato, e non più in via di tutela amministrativa)A questo punto, siccome il risarcimento del danno biologico, morale, esistenziale non prescinde, da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo  del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo, a mio avviso, si deve necessariamente porre preliminare attenzione alla disamina di quelle che sono le categorie di danno di cui è questione, per individuarne la natura giuridica ed i connessi mezzi di prova necessari in un eventuale Giudizio. Va anzidetto, che il danno biologicoinsieme al danno esistenziale (pur essendo due distinte figure di danno sia per natura che presupposti giuridici) vanno assimilati nella medesima sfera del danno “non patrimoniale”.  In generale il danno non patrimoniale ai fini della sua risarcibilità, non presuppone che sia causato da  un fatto illecito come reato, giacchè il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, anche alle previsioni della Legge Fondamentale.  Tutto ciò, significa che la risarcibilità del danno non patrimoniale, è ravvisabile (a maggior ragione), nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, ed è appunto il caso del “diritto alla salute”, tutelato dalla Costituzione quale fondamentale diritto dell’individuo e come interesse della collettività. Per maggiore chiarezza espositiva, si procede alla distinzione di entrambe le figure di danno non patrimoniale: ·    Il danno biologico si configura come la lesione all'integrità psico-fisica secondo i canoni fissati dalla scienza medica.  Esso è comprensivo del danno biologico in senso stretto e del danno molare soggettivo tradizionalmente inteso (il cui ambito resta esclusivamente quello proprio della mera sofferenza psichica e del patema d'animo) ·    Il danno esistenziale, invece, lo si può definire come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) che alteri le abitudini del soggetto e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita, diverse da quelle che avrebbe compiuto ove non si fosse verificato il fatto dannoso.Data la diversa natura giuridica dei due danni, i mezzi probatori che utilizzeremmo in Giudizio saranno diversi l’uno per l’altro.  Mentre il danno biologico va risarcito sulla base di una valutazione medico-legale con riferimento a tabelle nazionali medico-legali, e con apprezzamento anche delle condizioni soggettive, e la determinazione risarcitoria del danno morale sarà essere effettuata dal giudice in via equitativa, anche se egli potrà legittimamente avere come base le tabelle utilizzate per la liquidazione del danno biologico; la quantificazione del danno esistenziale, non sarà ancorata, a valutazioni tecniche basate su parametri e tabellazioni, bensì  dovrà essere capace di segnalare quelle interferenze comunque negative e pregiudizievoli in senso ampio; Un fatto-evento causato da terzi può rivelarsi dannoso quand'anche, non traducendosi nella concreta e materiale lesione dell'integrità fisio-psichica(danno biologico), sia tuttavia idoneo ad incidere sulle possibilità realizzative della persona umana(danno esistenziale): ad essere, dunque, leso dalla condotta in questione è il diritto allo svolgimento della personalità umana, considerato globalmente ex art. 2 Cost, o, se vogliamo, qualsiasi diritto comunque assistito da garanzia costituzionale.In altre parole, il danno esistenziale ingloba tutti gli aspetti non biologici del danno.In sostanza, per tutte quelle ripercussioni meramente esistenziali che non possono essere valutate dalla medicina - legale, perché non causanti una oggettiva menomazione funzionale tale da inquadrare l'esistenza di una patologia, sarà un efficace rimedio il ricorso al danno esistenziale.E sembra possibile poter prospettare anche la risarcibilità per un danno esistenziale da reato.A questo punto il riferimento alla violazione degli obblighi datoriali di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e diritto alla salute nel luogo di lavoro, sembra calzante.  Cioè, seppur non si configurasse un danno biologico (danno psico-fisico accertato da idonea valutazione medico legale) il lavoratore, potrebbe richiedere il risarcimento per danno esistenziale (mutamento delle condizioni preesistenti di vita, che andrà sempre dimostrato) per violazione degli obblighi normativi non solo costituzionalmente garantiti (ci riferiamo anche alla L.626/2004) Rimando allora,  l’approfondimento della normativa sugli obblighi si sicurezza del datore di lavoro  al un link, da cui si potranno agevolmente evincere tutte le annesse violazioni: Legge 626/2004a cura di Avv.Grazia Ferrara Arthur Schopenauer scriveva: "i nove decimi della nostra felicità si basano esclusivamente sulla salute", la quale "sta tanto al di sopra di tutti i beni esteriori che in verità un mendico sano è più felice di un re malato"