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PENA DI MORTE

Legge costituzionale 2 ottobre 2007
Eliminata la pena di morte dalla Costituzione, il nuovo art.27

 


Entrano in vigore dal prossimo 25 ottobre, le modifiche apportate con la legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1 all'art. 27 della Costituzione.

E' stato definitivamente abolito ogni riferimento alla possibilità di condannare a morte.

La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000, stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte (art.2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte (art.19).

In effetti, in Italia, della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si era mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

L'art. 27 quarto comma della Costituzione recitava:

"Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Diventa:

"Non è ammessa la pena di morte".


Legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1

"Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte"

 

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TEST AMMISSIONE A MEDICINA

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La sentenza del Tar Bari sull'annullamento dei quiz di medicina

 


"Il fatto accertato che alcuni candidati (il 2 % del totale) con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.

Non siamo in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).

Il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato con la esclusione dalla prova, ma il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.

E poi, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.

Soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria".


TAR Puglia, Bari, sezione terza

Sentenza 26 ottobre 2007 numero 2636

 

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Messaggio #3 »

Post N° 2

Post n°2 pubblicato il 06 Dicembre 2007 da avvgraziaferrara
 
Tag: banca

AVETE INVESTITO MALE I VOSTRI RISPARMI ???
IN ALCUNI CASI E' POSSIBILE RAVVISARE ANCHE UNA RESPONSABILITA'  DELL'ISTITUTO DI CREDITO E DELLO STESSO AGENTE BANCARIO A CUI RICHIEDERE UN RISARCIMENTO DANNI
in vigore dal 14 novembre  2007 IL DECRETO LEGISLATIVO N°179/2007
 a tutela dei RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI

che istituisce tra le altre cose 

  • Procedure di Conciliazione e Arbitrato
  • Sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori danneggiati
Si spera che questa nuova direttiva legislativa riesca a snellire e a condurre ad una più veloce risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori .
In ogni caso è bene conoscere quali sono gli obblighi a cui sono preposti gli intermediari creditizi

OBBLIGHI DI CORRETTEZZA a carico del finanziatore nella fase precontrattuale:

il finanziatore sarà tenuto:

a valutare il merito creditizio del consumatore al fine di contenere fenomeni di sovraindebitamento ed evitare pratiche di marketing aggressivo;

a prestare a favore del consumatorela consulenza e l’assistenza necessarie per la comprensione della documentazione (di trasparenza) e per la verifica dell’adeguatezza del contratto alle esigenze e alla situazione finanziaria del consumatore stesso;

qualora il contratto di finanziamento non si concluda o qualoraricevano già una remunerazione da parte del finanziatore;

E’ previsto il divieto per i mediatoridi percepire un compenso dal consumatore

Al fine di una maggiore tutela del consumatore si anticipa l’attuazione delle più significative novità della direttiva comunitaria riguardanti

COSTI CHIARI: il tasso annuo effettivo globale (TAEG)dovrà prevedere l’inclusione di tutti gli ulteriori onericonnessi al finanziamento sostenuti dal consumatore con la specificazione nel contratto delle singole vociche lo compongono;

PUBBLICITA’ TRASPARENTE: gli annunci pubblicitari dovranno avere un contenuto minimo più articolato rispetto a quello attuale ;

INTRODUZIONE DEL DIRITTO DI RECESSO al fine di consentire il ripensamento del consumatore (entro quattordici giorni dalla conclusione del contratto


 
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