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PENA DI MORTE

Legge costituzionale 2 ottobre 2007
Eliminata la pena di morte dalla Costituzione, il nuovo art.27

 


Entrano in vigore dal prossimo 25 ottobre, le modifiche apportate con la legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1 all'art. 27 della Costituzione.

E' stato definitivamente abolito ogni riferimento alla possibilità di condannare a morte.

La Carta dei diritti fondamentali di Nizza del 7 dicembre 2000, stabilisce che nessuno può essere condannato alla pena di morte (art.2) e che nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte (art.19).

In effetti, in Italia, della eccezione al principio generale del rifiuto della pena di morte non ci si era mai avvalsi: nessuna condanna alla pena capitale è stata eseguita dopo l'entrata in vigore della Costituzione. L'ultima esecuzione, infatti, fu effettuata a Torino il 4 marzo del 1947.

L'art. 27 quarto comma della Costituzione recitava:

"Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra".

Diventa:

"Non è ammessa la pena di morte".


Legge costituzionale 2 ottobre 2007 n. 1

"Modifica all’articolo 27 della Costituzione, concernente l’abolizione della pena di morte"

 

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TEST AMMISSIONE A MEDICINA

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La sentenza del Tar Bari sull'annullamento dei quiz di medicina

 


"Il fatto accertato che alcuni candidati (il 2 % del totale) con sofisticate strumentazioni avessero la possibilità, tramite telefono cellulare, di comunicare con l’esterno e conoscere le risposte ai quiz, non può far ritenere che questi stessi, a loro volta, divulgassero all’interno dell’aula le informazioni in loro possesso, ma, anzi, è verosimile che abbiano mantenuto uno stretto riserbo al riguardo onde evitare di essere scoperti.

Non siamo in presenza di un vizio radicale che inficia l’intera fase procedimentale di espletamento delle prove scritte, o addirittura dell’intero procedimento (come avviene ad es. nel caso di vizio di irregolare composizione della commissione, nel caso di generale e diffusa possibilità dei candidati di comunicare liberamente tra loro e con l’esterno o nel caso di predisposizione dei criteri di valutazione successivamente all’apertura delle busta contenenti le prove).

Il comportamento dei soggetti già identificati e di quelli ipoteticamente identificabili deve essere sanzionato con la esclusione dalla prova, ma il comportamento delittuoso di alcun candidati non è di per sé solo idoneo, nel caso in esame, ad inficiare l’intera procedura concorsuale.

E poi, non essendosi ancora concluse le indagini penali, l’annullamento delle selezioni sulle quali dette indagini sono incentrate, contrasta visibilmente con l’interesse pubblico all’ammissione ai corsi universitari dei candidati più capaci e meritevoli.

Soggetti allo stato non indagati che superassero legittimamente le nuove selezioni non potrebbero essere esclusi, nel caso di ipotetica successiva contestazione di reati, dalla frequentazione dei corsi universitari; mentre, al contrario, il mantenimento dei risultati delle prove scritte annullate con il decreto impugnato, consente all’Università, anche in tempi successivi, di intervenire efficacemente, escludendo eventuali ulteriori indagati ed ammettendone altri mediante scorrimento della graduatoria".


TAR Puglia, Bari, sezione terza

Sentenza 26 ottobre 2007 numero 2636

 

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Post N° 3

Post n°3 pubblicato il 06 Dicembre 2007 da avvgraziaferrara
 

GIANNI MI CHIEDE: HO UNA LAVATRICE ANCORA IN GARANZIA CHE SI E' GUASTATA, RIPARATA DALLA CASA PRODUTTRICE E NUOVAMENTE RIGUASTATA.  NE POSSO CHIEDERE LA SOSTITUZIONE ? 

Quando facciamo compere purtroppo non sempre siamo soddisfatti dei prodotti acquistati e non sempre conosciamo i nostri diritti, allora conviene sapere quali sono le garanzie nel caso di beni difettosi o non conformi alle nostre aspettative.

Con la nuova normativa in materia, il consumatore potrebbe richiedere la risoluzione del contratto o la sostituzione del bene acquistato per il semplice fatto che lo stesso non ha le caratteristiche vantate nella pubblicità oppure perché non ha le caratteristiche che il consumatore poteva ragionevolmente aspettarsi nel momento della conclusione del contratto; il tutto a patto che tali rimedi siano possibili e/o non siano eccessivamente onerosi l' uno rispetto all' altro.


La riparazione o la sostituzione, inoltre, devono avvenire entro un congruo termine (non meglio specificato dalla legge, e che dovrà quindi essere valutato di volta in volta) dalla richiesta, e comunque non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore.


Qualora la riparazione o la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerosi, ovvero il venditore non vi ha provveduto nel "congruo termine", ovvero ancora la riparazione o la sostituzione abbiano arrecato "notevoli inconvenienti" al consumatore, quest' ultimo ha la possibilità di chiedere alternativamente la riduzione del prezzo pagato (con conseguente obbligo da parte del venditore di restituire le somme eccedenti), ovvero la risoluzione del contratto (con il conseguente obbligo da parte del venditore di restituire integralmente la somma pagata per l'acquisto).

La Legge prevede che il venditore, dopo che gli sia stata denunciata la "difformità" da parte del consumatore, possa offrire uno dei rimedi previsti (riparazione, sostituzione, riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto); sempre che il consumatore/acquirente non abbia specificatamente richiesto l' attuazione di un determinato rimedio tra quelli previsti, nel qual caso il venditore è tenuto ad uniformarsi alla volontà manifestata dal consumatore. Il venditore, anche in questo caso, ha la possibilità di offrire un rimedio diverso, e, solo se il consumatore accetta, di metterlo in opera.


La Legge, pertanto, prevede una gradualità di rimedi offerti in favore del consumatore in caso si manifesti la c.d. "difformità", secondo la seguente scaletta:

- riparazione o sostituzione del bene difforme;
- riduzione del prezzo ovvero risoluzione del contratto.

Vi è un termine entro cui questi rimedi possono essere richiesti, un termine entro cui la "difformità" deve manifestarsi, e un termine entro cui deve essere denunciata.


La denuncia non è necessaria se il venditore riconosce la "difformità" o la ha occultata.


La Legge prevede che se le "difformità" si manifestino nel termine di SEI MESI dalla consegna del bene, le stesse sono ritenute preesistenti alla consegna del bene, fatta salva la prova contraria da parte del venditore. Il consumatore non ha, pertanto, l' obbligo di provare che la "difformità" fosse preesistente alla conclusione del contratto, mentre il venditore può sempre provare che la "difformità" lamentata sia sorta successivamente a quel momento.
L' onere della prova della preesistenza della "difformità" scatta a carico del consumatore/acquirente decorso il sesto mese dalla consegna del bene.

In ogni caso l' azione tesa a far valere i diritti garantiti dalla Legge in ordine alla "difformità" si prescrive (cioè non può più essere fatta valere) nel termine di VENTISEI MESI dalla consegna del bene.

Il mio consiglio pratico è quello di inoltrare la tua richiesta di sostituzione del bene difettoso direttamente alla sede legale della ditta produttrice del bene, a mezzo di lettera raccomandata, in cui espressamente richiedi la sostituzione del bene indicandone i motivi e tutto l'iter fin'ora accorso (cioè ad es. la già accorsa riparazione infruttuosa..ecc).

Nel caso in cui la ditta non accolga la tua istanza, e sempre che non siano ad oggi decorsi i termini di prescrizione, rivolgiti ad un legale che saprà bene come tutelare i tuoi diritti.

Purtroppo l'autotulela del consumatore è limitata, e finisce laddove comincia la tutela legale.

buona fortuna...

 
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