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Aiutamo questa mamma


Genitori “processati” sommariamente senza alcun contraddittorio, fascicoli segretati per mesi, istanze inspiegabilmente rifiutate e ostruzionismo di molti assistenti sociali verso le pressanti richieste di padri e madri che non vedono i propri figli. Il tutto “condito” da tempi giudiziari lunghissimi, pause interminabili tra una udienza e l’altra, che esasperano la gente comune. A monte, pesanti sospetti sul fiorente business delle case famiglia per minori e, in alcuni casi, sulle “adozioni facili”.Il caso di Maria Cristina Conte, una mamma di Lecce che non vede il figlio da più di tre anni, ha proprio quelle caratteristiche, e adesso è ad una svolta: la Signora Conte ha presentato una formale querela, diffusa su facebook, contro il giudice del tribunale minorile Maria Rita Verardo. Questo il testo della denuncia: “Io sottoscritta Conte Maria Cristina, nata a Berna (Svizzera) il 28 aprile1977, e residente a …………….. omissis; fa atto di Denuncia/Querela nei confronti del magistrato Dott.ssa Maria Rita Verardo, operante presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce; Per i fatti di seguito esposti; PREMESSO CHE In data 8 febbraio 2007 il Tribunale per i Minorenni di Lecce emetteva un decreto provvisorio e urgente ex artt. 333, 336 e 38 disp. Att. Cod. Civ. (allegato 1) mediante il quale disponeva “che il minore Marena Kristian fosse affidato al Consultorio Familiare di Gallipoli ed al Servizio Sociale del Comune di Sannicola” e disponeva, senza dare motivazioni esaustive, il “DIVIETO di qualsivoglia rapporto tra il minore e TUTTI i componenti la famiglia d’origine”, violando pertanto la vigente legislazione in materia di “Diritto dei Minori” ovvero: la Legge 149/01 art. 5 c. 2; la Legge 176/91 ( ratifica Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo, nella fattispecie in violazione dell’art. 12) e la Legge 848/55 (ratifica della Convenzione Europea sui Diritti e le Libertà fondamentali dell’Uomo – protocollo addizionale n. 11 del gennaio 2001, nella fattispecie in violazione dell’art. 8); ESPONGO I FATTI In data 5 maggio 2010 ho presentato alla cancelleria civile del Tribunale per i Minorenni di Lecce richiesta per la visione del fascicolo (allegato 2) riferito alla procedimento n. 12/08 R.G. (MS), relativo a mio figlio Marena Kristian, nato a Berna (Svizzera) il 04/05/2002 ed il Giudice delegato, Dr.ssa Maria Rita VERARDO, in data 11 maggio 2010, mi negava l’accesso agli atti, così come risulta dallo stesso documento di richiesta riconsegnatomi (allegato 2) , ponendomi quindi in una condizione di totale impotenza per non potermi difendere dalle eventuali accuse mosse nei miei confronti che hanno determinato l’allontanamento di mio figlio da me e l’interruzione dei rapporti con lui per tre lunghissimi anni, ancora inspiegabilmente interrotti. Riservandomi del diritto di costituirmi in seguito parte civile per il gravissimo “Danno esistenziale” ricevuto vorrei evidenziare a codesta eccellentissima Procura che il negato accesso agli atti del fascicolo di cui sopra mi impedisce di esercitare i diritti garantiti e tutelati dalla Costituzione italiana di cui agli artt. 24 e 111 e che non esiste nessuna legge che consenta al Tribunale per i Minorenni di secretare gli atti del fascicolo. In particolare: 1. L’art. 24 Cost. recita che “la difesa è un diritto inviolabile del cittadino in ogni stato e grado del procedimento”. 2. L’art 111 Cost. recita che il giusto processo si svolge nel contraddittorio fra le parti. 3. L’organico dei TRIBUNALI PER I MINORENNI è costituito da magistrati anch’essi soggetti alla legge (art. 101 Cost.). 4. la Legge da’ pieno diritto alla presa conoscenza degli Atti contenuti nel fascicolo (cfr. art. 169 C.p.C. e artt. 76 e 77 Disp. Att. C.p.C.). 5. I giudici, pur facendo parte di un fondamentale organo dello Stato, sono terze persone che devono giudicare in maniera neutrale ed imparziale nelle controversie fra due o più parti in causa e, quindi, non rappresentano gli interessi dello Stato, ma la corretta amministrazione della giustizia (v. codice deontologico del magistrato e art. 111 Cost.). 6. Nella fattispecie i giudici minorili sono terzi nelle controversie fra lo Stato e il/i genitore/i sospettato/i e indagato/i di condotta pregiudizievole verso i figli. Non potrebbero quindi, per etica e per la corretta amministrazione della giustizia, eludere il contraddittorio fra le citate parti, poiché si sospetterebbe, a ragion veduta, di parzialità e non neutralità ad esclusivo vantaggio dello Stato che, così, si sottrarrebbe dagli oneri previsti dalla legge. Lo Stato, rappresentato dai Servizi Sociali (affidatari del minore), può commettere abusi ed errori. Gli abusi per conflitto di interessi e gli errori per le inconfutabili regole che “nessuno è perfetto” e che “tutti possono sbagliare”. Non può, a mio modesto avviso, il giudice (di qualsiasi tribunale), nelle controversie fra Stato e cittadini, rifiutare i reclami, le istanze e gli atti probatori presentati da questi ultimi, in difesa dalle accuse mosse nei loro confronti. Senza contraddittorio fra le parti è come dire che lo Stato ha sempre ragione e che può decidere le sorti del cittadino (nella fattispecie della famiglia) indipendentemente dai fatti. E’ impensabile, inoltre, considerare come “oro colato” soltanto l’operato di assistenti sociali, educatori, etc., poiché si attribuisce a tali persone, spesso giovani e quindi prive di esperienza e/o di adeguata professionalità, l’infallibilità. Da non sottovalutare, inoltre, l’opportunità che si concede ai suddetti operatori di abusare della propria mansione e di violare le leggi per interesse personale (si vedano gli artt. 28 e 54 Cost.). Occorre anche precisare che i provvedimenti provvisori emessi dai Tribunali per i Minorenni limitano i diritti dei figli e dei genitori e la potestà dei genitori sui figli. Ammesso e concesso che il minore è, in questo caso, parte da tutelare, il genitore, in quanto considerato responsabile del disagio/pregiudizio verso i figli, ha il sacrosanto diritto di difendersi. E’ proprio perché i provvedimenti emessi dal giudice, occorre ribadirlo, sono limitativi fin dalla loro fase iniziale (a tutti gli effetti sono delle pene inflitte senza processo e senza accurate indagini), che devono essere gestiti nel contraddittorio fra le parti (artt. 111 Cost.) e si deve consentire al/i genitore/i di difendersi in ogni momento (art. 24 Cost). Personalmente ritengo che il diritto di difesa negato, la secretazione degli atti e l’assenza di contraddittorio fra le parti siano arbitrarie decisioni dei giudici dei Tribunali per i Minorenni che non trovano fondamento alcuno nella Costituzione, in nessuna Legge e neppure nella logica, essendo trascorsi oltre tre anni da quando è stato emesso il primo provvedimento ed interrotto i rapporti fra la scrivente e mio figlio Kristian (cfr. art. 5 c. 2 legge 149/01). La gravità e l’urgenza di un Vostro immediato intervento è richiesta dalla procedura di adottabilità di mio Figlio Marena Kristian avviata dal Tribunale per i Minorenni di Lecce. Alla luce di quanto sopra esposto; CHIEDO - che la S.V. Illustrissima proceda nei confronti della D.ssa Maria Rita Verardo qualora si ravvisino i reati di “Abuso d’ufficio” ai sensi dell’art. 323 c.p. e di “Omissione di Atti d’Ufficio” ai sensi dell’art. 328, nelle modalità previste dalla giurisprudenza relativamente alle Sue mansioni di Capo di una Procura della Repubblica Italiana. - di poter prendere visione ed acquisire copie degli atti del fascicolo relativo al procedimento di cui sopra e riguardante MIO figlio Kristian Marena, per preparare in tempo utile la mia difesa ed il contraddittorio. - di essere informata, ai sensi degli artt. 408, 409 e 410 c.p.p., su eventuale richiesta di attivazione o richiesta di archiviazione della presente denuncia/querela”. ADIANTUM, sentita per l’occasione, ha preannunciato un esposto formale da presentare al Ministero della Giustizia entro breve tempo, al fine di sollecitare una soluzione che escluda l’adozione di una procedura di adottabilità del minore. 
 [Fonte adiantum.it]