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CHIARIMENTI SU OFFESE E INGIURIE TELEMATICHE


Ultimamente su questo portale s'è parlato molto di querele, denuncie e via discorrendo, a causa di offese più o meno gravi, talvolta ridicole, tirando in ballo vari articoli del codice civile o penale. Io personalmente sono stato indicato un paio di volte addirittura come pedofilo, una volta da Agente in Incognito e una seconda volta da un fantomatico "anonimo", cosa che ovviamente mi ha dato particolarmente fastidio anche se poi, a freddo, sono cose che lasciano il tempo che trovano.Non essendo però un esperto in materia legislativa e volendomi informare se e come un utente potesse eventualmente rispondere a certe ingiurie (e qui non faccio riferimento solo al mio caso, ma questa informazione può venire utile a chiunque riceva calunnie sul web) sono andato direttamente alla fonte ed ho contattato la polizia di stato.http://www.commissariatodips.it/stanze.php?strparent=10Giunti a questa pagina, cliccando su "informazioni" si può inviare una mail con le nostre domande. E così ho fatto. La risposta è arrivata in meno di 12 ore.Domanda:Buonasera, gradirei sapere se è mio diritto denunciare un utente del portale Digiland, di Libero, che nascondendosi dietro al suo nickname, altre volte dietro al totale anonimato (il portale accetta commenti anche da utenti anonimi) mi ha reiteratamente accusato di pedofilia su dei pubblici blog. Tengo a precisare che, pur utilizzando anche io un nickname, sono riconoscibilissimo e che diverse persone che frequentano il suddetto portale mi conoscono personalmente.Firmato Nome CognomeRisposta del commissariato di polizia di stato:Qualsiasi offesa all’onore al decoro di una persona è punibile, a querela di parte, ai sensi degli artt. 594 e 595 del codice penale recanti norme in materia di ingiurie e diffamazione. Per cui, laddove ritenesse di essere stato leso nei suoi diritti, potrà recarsi presso l’ufficio di Polizia a Lei più vicino e  presentare formale querela; all’uopo le consigliamo di salvare i dati relativi alle conversazioni incriminate in modo da avere prova degli illeciti.Cordiali saluti.Quindi, tanto per cominciare si parla di codice penale e non civile.Sono andato a cercarmi gli articoli in merito:2. L’articolo 594 del codice penale è sostituito dal seguente:«Art. 594. - (Ingiuria). – Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la multa fino a euro 5.000.Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, telefonica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.Le pene sono aumentate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato, ovvero sia commessa in presenza di più persone». 3. All’articolo 595 del codice penale, i commi primo, secondo e terzo sono sostituiti dai seguenti:«Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 594, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.La pena è aumentata se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.Se l’offesa è arrecata con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, si applica la pena della multa da euro 3.000 a euro 8.000.Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e successive modificazioni, nel caso in cui l’autore dell’offesa pubblichi una completa rettifica del giudizio o del contenuto lesivo dell’altrui reputazione.Alla condanna consegue la pena accessoria dell’interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi, nelle ipotesi di cui all’articolo 99, secondo comma».L'articolo 13 comma 3 cita così:3. L’autore dell’offesa non è punibile se provvede, ai sensi dell’articolo 8, alla pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche.