Capitani e non solo

Sicurezza delle navi e condizioni dei lavoratori, decreto n.53/11


Entrato in vigore i il Decreto Legge n. 53 del 24/03/2011 che sancisce l' attuazione della diretiva europea 2009/16/CE che si occupa di definire norme internazionali per la sicurezza nelle navi, per la prevenzione dell'inquinamento e per la tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo.Finalità del decreto è ridurre l'utilizzo di navi sub standard, e cioè di quelle navi che non posseggono i requisiti minimi di sicurezza per la navigazione e di tutela dell'ecosistema marino.Con il decreto si intende quindi contrastarne l'uso mediante: "l'instaurazione di efficaci procedure di controllo delle navi non di bandiera italiana che scalano i porti nazionali concernenti l'osservanza della normativa internazionale e comunitaria in materia di sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, [...]; b) la definizione di criteri e procedure, armonizzate in ambito comunitario, per l'attivita' ispettiva ed il fermo di navi, [...];c) la partecipazione a un sistema di controlli da parte degli Stati di approdo, basato su ispezioni periodiche, effettuate all'interno della Comunita' e della regione del Memorandum d'intesa di Parigi, finalizzato ad ispezionare navi non battenti bandiera italiana con una frequenza proporzionale al profilo di rischio come definito dall'allegato II al presente decreto." [art.1]Il decreto si applica alle navi di bandiera non italiana, e ai relativi equipaggi, che fanno scalo nei porti nazionali. A queste è attribuito, un profilo di rischio che determina il livello di priorità, la frequenza e l'entità delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.A tale proposito il documento si occupa di stabilire regole per selezionare le navi da ispezionare, la frequenza delle ispezioni, l'impegno ispettivo annuale, le diverse tipologie di ispezioni da effettuare, e sviluppi e conseguenze delle ispezioni quali il fermo della nave o il divieto di accesso ai porti.Il decreto stabilisce anche che è fatto obbligo all'armatore, all'agente o al comandante della nave assoggettabile ad ispezione estesa, di comunicare preventivamente l'arrivo in porto. Stabilisce inoltre l'istituzione di una banca dati delle ispezioni e le procedure per lo scambio di informazioni. Sono altresì definiti i poteri di ispezione e il profilo professionale dell'ispettore.