Adnkronos 23-04-08: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha imposto una sanzione di 3,24 milioni di euro all'Eni, per violazione di garanzie in materia di tutela commerciale dei consumatori. La sanzione, secondo quanto si legge in una nota dell'Authority, riguarda in particolare la mancata informazione, ai singoli clienti interessati, del diritto di usufruire della rateizzazione delle bollette del gas. La decisione del Regolatore di sanzionare l'azienda è stata presa al termine di un'istruttoria formale, a seguito di una visita ispettiva presso la sede operativa di Eni svolta da personale dell'Autorità e dal Nucleo Speciale Tutela dei Mercati della Guardia di Finanza. L'Eni non ha rispettato le disposizioni dell'Autorità che richiedono, per tutte le imprese, una preventiva individuazione delle bollette rateizzabili tra quelle emesse. In particolare, nel periodo compreso tra dicembre 2004 e settembre 2007, non ha fornito un'informativa specifica come dovuto, ma si è limitata a fornire un ben più generico richiamo dell'astratta previsione di un diritto alla rateizzazione. Questo comportamento ha determinato, quale effetto pregiudizievole, che la maggioranza dei clienti, non adeguatamente informati, non ha esercitato il proprio diritto: l'istruttoria condotta dall'Autorità ha infatti evidenziato che, il 96% delle bollette rateizzabili, non è stata richiesta la rateizzazione del pagamento. L'importo della sanzione è motivato dal fatto che Eni si era già resa responsabile in passato di un'analoga violazione. Con precedente delibera, l'Autorità aveva già irrogato alla società una sanzione pari a 25.822 euro per non aver correttamente assolto, nel periodo settembre-novembre 2004, l'obbligo di informativa http://www.autorita.energia.it/docs/08/040-08.pdfAvvio di istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha avviato un’istruttoria conoscitiva per accertare le cause che hanno determinato, un andamento anomalo del gas non contabilizzato nel sistema di trasporto e stoccaggio del gas naturale, in particolare verificando la corretta applicazione delle disposizioni in materia. L’istruttoria – che si concluderà entro tre mesi – si propone, di accertare le cause che hanno determinato, nel periodo 2004-2006, un andamento crescente e di segno sempre positivo, del gas non contabilizzato ed è finalizzata all’acquisizione di dati e informazioni presso le società di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità nella misura del gas (imprese di stoccaggio e di distribuzione, clienti finali, giacimenti di produzione, ecc..). Con il termine gas non contabilizzato si indica convenzionalmente il quantitativo di gas che residua dal confronto del gas immesso nelle reti di trasporto con il gas consegnato agli utenti finali, aumentato dei consumi connessi alla gestione operativa della rete. L’indagine si inserisce nell’ambito dei compiti affidati al Regolatore dalla legge 481/95 di promuovere la concorrenza e l’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. La delibera 41/08 è pubblicata sul sito http://www.autorita.energia.it/docs/08/041-08vis.htm
Authority sanziona Eni di 3,24 mln
Adnkronos 23-04-08: L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha imposto una sanzione di 3,24 milioni di euro all'Eni, per violazione di garanzie in materia di tutela commerciale dei consumatori. La sanzione, secondo quanto si legge in una nota dell'Authority, riguarda in particolare la mancata informazione, ai singoli clienti interessati, del diritto di usufruire della rateizzazione delle bollette del gas. La decisione del Regolatore di sanzionare l'azienda è stata presa al termine di un'istruttoria formale, a seguito di una visita ispettiva presso la sede operativa di Eni svolta da personale dell'Autorità e dal Nucleo Speciale Tutela dei Mercati della Guardia di Finanza. L'Eni non ha rispettato le disposizioni dell'Autorità che richiedono, per tutte le imprese, una preventiva individuazione delle bollette rateizzabili tra quelle emesse. In particolare, nel periodo compreso tra dicembre 2004 e settembre 2007, non ha fornito un'informativa specifica come dovuto, ma si è limitata a fornire un ben più generico richiamo dell'astratta previsione di un diritto alla rateizzazione. Questo comportamento ha determinato, quale effetto pregiudizievole, che la maggioranza dei clienti, non adeguatamente informati, non ha esercitato il proprio diritto: l'istruttoria condotta dall'Autorità ha infatti evidenziato che, il 96% delle bollette rateizzabili, non è stata richiesta la rateizzazione del pagamento. L'importo della sanzione è motivato dal fatto che Eni si era già resa responsabile in passato di un'analoga violazione. Con precedente delibera, l'Autorità aveva già irrogato alla società una sanzione pari a 25.822 euro per non aver correttamente assolto, nel periodo settembre-novembre 2004, l'obbligo di informativa http://www.autorita.energia.it/docs/08/040-08.pdfAvvio di istruttoria conoscitiva sulla corretta applicazione delle previsioni in materia di gas non contabilizzato delle reti di trasporto del gas naturale nel periodo 2004-2006. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha avviato un’istruttoria conoscitiva per accertare le cause che hanno determinato, un andamento anomalo del gas non contabilizzato nel sistema di trasporto e stoccaggio del gas naturale, in particolare verificando la corretta applicazione delle disposizioni in materia. L’istruttoria – che si concluderà entro tre mesi – si propone, di accertare le cause che hanno determinato, nel periodo 2004-2006, un andamento crescente e di segno sempre positivo, del gas non contabilizzato ed è finalizzata all’acquisizione di dati e informazioni presso le società di trasporto e i soggetti con ruoli di responsabilità nella misura del gas (imprese di stoccaggio e di distribuzione, clienti finali, giacimenti di produzione, ecc..). Con il termine gas non contabilizzato si indica convenzionalmente il quantitativo di gas che residua dal confronto del gas immesso nelle reti di trasporto con il gas consegnato agli utenti finali, aumentato dei consumi connessi alla gestione operativa della rete. L’indagine si inserisce nell’ambito dei compiti affidati al Regolatore dalla legge 481/95 di promuovere la concorrenza e l’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori. La delibera 41/08 è pubblicata sul sito http://www.autorita.energia.it/docs/08/041-08vis.htm