BOLLETTE E CONSUMI

Immunità parlamentare


Da Wikipedia: L'immunità penale per i parlamentari è stabilita dall'art. 68, comma 2 Cost. che recita: "senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza". È quindi consentito: sottoporre ad indagini i parlamentari senza richiedere l'autorizzazione della Camera di appartenenza; arrestare il parlamentare in presenza di una sentenza irrevocabile di condanna; trarre in arresto il parlamentare nel caso in cui sia colto nell'atto di commettere un reato per cui è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza. Mentre non è consentito all'autorità giudiziaria, senza la preventiva autorizzazione della Camera: sottoporre a perquisizione personale o domiciliare il parlamentare; arrestare o privare della libertà personale il membro del Parlamento ad eccezione di una sentenza irrevocabile o della flagranza; procedere ad intercettazioni delle conversazioni o comunicazioni e a sequestro della corrispondenza. Altra prerogativa dei parlamentari è l'insindacabilità. Il parlamentare non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle funzioni (c.d. insindacabilità, art. 68, primo comma, Cost. come modificato dalla Legge cost. 29 ottobre 1993n.3, che ha anche abolito l'autorizzazione a procedere). In altre parole egli non ha nessuna responsabilità penale, civile, amministrativa o patrimoniale per tali attività. E rispetto ai suoi elettori, è anche esente da "vincolo di mandato". Secondo la legge n. 140 del 2003 la Camera di appartenza del parlamentare può essere chiamata a pronunciarsi sul fatto che un determinato comportamento rientri o meno nell'ambito di applicazione della insindacabilità. Ove il giudice competente dissenta egli può sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale. Il parlamentare gode inoltre di ulteriori prerogative. (c.d. inviolabilità, art. 68, secondo e terzo comma Cost.). L'immunità è concessa al parlamentare in virtù della sua carica pubblica. Qualora egli decada dalla carica, mentre rimane ferma l'insindacabilità relativa al periodo in cui era nell'esercizio delle funzioni (quindi, in sostanza, per le opinioni e per i voti che ha espresso nella sua qualità di parlamentare), cessa la cosiddetta inviolabilità ed il soggetto può tornare a subire i provvedimenti in precedenza soggetti ad autorizzazione.Popolo sei nà monnezza: http://www.youtube.com/watch?v=gK3c4tNv3lk&feature=related