LA DEMOCRAZIA

NEL GOLFO DI NPOLI NON C'E' STATO ALCUN ATTO DI PIRATERIA MARINA.


 MA IL FATTO LEGATO ALLA NAVE TURCA , NEL GOLFO DI NAPOLI, E’ STATO O NO UN’AZIONE DEFINIBILE DI PIRATERIA MARINA ? SEMBRA CHE TUTTO SIA STATO RIDIMENSIONATO DOPO AVERE SENTITO COME VITTIMA/PARTE OFFESA SIA IL CAPITANO SIA LA CIURMA DELLA MEDESIMA NAVE.SI E’ TRATTATO PRATICAMENTE DI UN TENTATIVO DI IMMIGRAZIONE ILLEGALE VERSO LA FRANCIA.   MI CHIEDO QUESTO PERCHE’ , ALLA FINE DELL’INTERVENTO DELLE FORZE MILITARI E DI POLIZIA ITALIANE, SOLO TRE CLANDESTINI DEI 15 RINTRACCIATI AL SUO INTERNO, SONO STATI DENUNCIATI AL NOSTRO COMPETENTE PUBBLICO MINISTERO DI NAPOLI PER PORTO DI ARMI DA TAGLIO ILLEGALE ,REATO CHE, EFFETTIVAMENTE, NON CONSENTE L’ARRESTO SE ESTRAPOLATO DAL RESTO DEI FATTI GRAVISSIMI CHE SI DICE SIANO STATI COMMESSI IN DANNO DEL CAPITANO E DEL PERSONALE DELLA CIURMA DETTA.  Migranti a bordo della nave turca, la Procura esclude il dirottamentodi Dario del Porto
 Quattro dei 15 clandestini trasferiti in ospedale, ci sono anche una donna incinta e un minore. A coordinare le indagini il sostituto procuratore Enrica Parascandalo. Ascoltati l'equipaggio e il comandante che ha riferito agli inquirenti di aver visto due immigrati armati di coltello  La Procura di Napoli, almeno in questa fase, esclude che ci sia stato un tentativo di dirottamento della nave turca Galata Seaway diretta in Francia da parte dei migranti che erano nascosti nelle stive. (ansa) L'imbarcazione è partita in serata da Napoli. Dal cargo sono state sbarcate 15 persone, di cui 14 sono state identificate: si tratta di un cittadino iraniano, 4 siriani e 9 iracheni.  Notizie assunte dal sito web: https://napoli.repubblica.it/cronaca/2023/06/10/news/nave_dirottata_immigrati_sbarcati_e_portati_in_questura_a_napoli-403892952/ La spiegazione la troviamo nell’articolo sottostante, rammentando che per atti di pirateria, si applica la convenzione seguente:  Convenzioneper la repressione di atti illeciticontro la sicurezza della navigazione marittimaConclusa a Roma il 10 marzo 1988Approvata dall’Assemblea federale il 28 settembre 19922Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 12 marzo 1993Entrata in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993(Stato 1° giugno 2004)Gli Stati Parte della presente Convenzione,tenendo presente gli obiettivi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite3 relativi almantenimento della pace e della sicurezza internazionali nonché allo sviluppo diamichevoli relazioni e della cooperazione tra gli Stati,riconoscendo in particolare che ognuno ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicu-rezza della propria persona così come previsto nella Dichiarazione universale deidiritti dell’uomo e nel Patto internazionale sui diritti civili e politici,profondamente preoccupati per l’intensificazione, nel mondo intero, di atti di terrori-smo di ogni genere che pongono a repentaglio o distruggono vite umane innocenti,mettono in pericolo le libertà fondamentali e seriamente minacciano la dignità dellepersone,considerando che atti illeciti diretti contro la sicurezza della navigazione marittimamettono in pericolo la sicurezza delle persone e dei beni, intralciano gravemente losvolgimento dei servizi marittimi e indeboliscono la fiducia dei popoli della terranella sicurezza della navigazione marittima,considerando che tali atti sono motivo di grave preoccupazione per la comunitàinternazionale nel suo insieme,convinti dell’urgente necessità di sviluppare una cooperazione internazionale tra gliStati per quanto riguarda l’elaborazione e l’adozione di misure efficaci e di naturapratica per prevenire ogni atto illecito diretto contro la sicurezza della navigazionemarittima, e perseguire in giudizio e punire gli autori di tali reati,richiamando la Risoluzione 40/61 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del9 dicembre 1985, con la quale fra l’altro «si invitano tutti gli Stati unilateralmente edin collaborazione con altri Stati, nonché gli organi competenti dell’Organizzazionedelle Nazioni Unite, a contribuire alla eliminazione graduale delle cause di fondo delterrorismo internazionale ed a prestare una particolare attenzione a tutte le situazioni– tra cui il colonialismo, il razzismo, le situazioni che rivelano violazioni massicce eRU 1993 1910; FF 1992 II 13131 Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell’ediz. franc. dellapresente Raccolta.2 Art. 1 lett. a del DF del 28 sett. 1992 (RU 1993 1909).3 RS 0.1200.747.71 flagranti dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nonché quelle legate allaoccupazione straniera – che potrebbero suscitare gli atti di terrorismo internazionalee porre a repentaglio la pace e la sicurezza internazionale»,ricordando inoltre che la risoluzione 40/61 «inequivocabilmente condanna, in quantocriminali, tutti gli atti, metodi e pratiche di terrorismo, ovunque siano perpetrati echiunque ne siano i loro autori, in particolare gli atti che mettono in pericolo lerelazioni amichevoli tra gli Stati e la loro sicurezza»,ricordando altresì che con la risoluzione 40/61 l’Organizzazione marittima inter-nazionale era invitata a «studiare il problema del terrorismo a bordo di navi o controdi esse, al fine di formulare raccomandazioni per l’adozione di opportune misure»,tenendo presente la risoluzione A.584(14) del 20 novembre 1985 dell’Assembleadell’Organizzazione marittima internazionale, che richiedeva l’elaborazione dimisure miranti a prevenire atti illeciti che pongano a repentaglio la sicurezza dellenavi e l’incolumità dei loro passeggeri e dei loro equipaggi,notando che gli atti dell’equipaggio i quali rientrano nella normale disciplina dibordo non sono presi in considerazione dalla presente Convenzione,affermando l’auspicabilità di mantenere allo studio le norme relative alla prevenzio-ne ed al controllo degli atti illeciti contro le navi e persone che si trovano a bordo diesse, al fine di aggiornarle se necessario e, a questo fine, prendendo nota delle «Mi-sure volte a prevenire gli atti illeciti contro passeggeri ed equipaggi a bordo di navi»,raccomandate dal Comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione maritti-ma internazionale,affermando inoltre che le questioni non regolate dalla presente Convenzione conti-nueranno ad essere disciplinate dalle norme e dai principi del diritto internazionalegenerale,riconoscendo la necessità per tutti gli Stati, nella lotta contro gli atti illeciti diretticontro la sicurezza della navigazione marittima, di rispettare rigorosamente le normeed i principi del diritto internazionale generale,hanno convenuto quanto segue:Art. 1Ai fini della presente Convenzione, per «nave» si intende un bastimento marittimodi qualsiasi tipo, che non sia fissato in permanenza al fondo del mare, compresi icongegni a portanza dinamica, i sommergibili e tutti gli altri mezzi galleggianti.Art. 21. La presente Convenzione non si applica:a) alle navi da guerra; oppureb) alle navi appartenenti ad uno Stato o gestite da uno Stato quando sono utiliz-zate come navi da guerra ausiliarie o a fini doganali o di polizia; oppurec) alle navi che sono state ritirate dalla navigazione o sono state disarmate.  Repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima – Conv. 3 0.747.71 2. La presente Convenzione è senza pregiudizi per le immunità di cui godono le navi da guerra o altre navi di Stato utilizzate a fini non commerciali. Art. 3 1. Commette un reato chiunque illecitamente e intenzionalmente: a) con la violenza o con la minaccia di violenza s’impadronisce di una nave o ne esercita il controllo; oppure b) compie un atto di violenza nei confronti di una persona che si trova a bordo di una nave, se questo atto è di natura tale da pregiudicare la sicurezza della nave; oppure c) distrugge una nave o causa ad una nave o al suo carico danni che sono di na- tura tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave; op- pure d) colloca o fa collocare su una nave, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la nave o a causare alla nave o al suo carico danni che mettono in pericolo o sono di natura tale da mettere in pericolo la sicu- rezza della navigazione della nave; oppure e) distrugge o danneggia gravemente installazioni o servizi di navigazione marittima o ne altera gravemente il funzionamento, qualora uno qualunque di tali atti sia di natura tale da mettere in pericolo la sicurezza della naviga- zione di una nave; oppure f) comunica informazioni che sa essere erronee, mettendo così in pericolo la sicurezza di navigazione di una nave; oppure g) ferisce o uccide una persona, qualora il fatto sia commesso con la commis- sione, o il tentativo di commissione di uno dei reati di cui alle lettere da a) ad f), del presente paragrafo. 2. Commette altresì un reato chiunque: a) tenta di commettere uno dei reati di cui al paragrafo l; oppure b) istiga un’altra persona a commettere uno dei reati di cui al paragrafo 1, se il reato è effettivamente commesso, o si rende altrimenti complice della perso- na che commette tale reato; oppure c) minaccia di commettere uno qualunque dei reati di cui alle lettere b), c) ed e) del paragrafo 1, se la minaccia è tale da mettere in pericolo la sicurezza della navigazione della nave in questione, sia tale minaccia o meno accompagnata, secondo la legislazione nazionale, da una condizione mirante a costringere una persona fisica o morale a compiere o ad astenersi dal compiere un qual- sivoglia atto. (stralcio)Per la legge italiana chi si impadronisce di una nave con violenza risponde dei reati previsti dalla legge nr. 422 del 1989, come si evince dal seguente link:Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3) - AODV 231aodv231.ithttps://www.aodv231.it › catalogo-reati › sanzionil-n-...Chiunque, con violenza o minaccia, si impossessa di una nave o di una installazione fissa ovvero esercita il controllo su di essa è punito con la reclusione ... NEL NOSTRO CASO, INSOMMA SEMBRA DAVVERO CHE SIA STATO GRIDATO “ AL LUPO AL LUPO” , ALLARMANDO PERICOLOSAMENTE E PROBABILMENTE INUTILMENTE , VISTO CHE OGNI NAVE ANCHE SE STRANIERA HA SEMPRE PER QUANTO NE SAPPIA IO, PERSONALE DI SICUREZZA IN GRADO DI INTERVENIRE EFFICACEMENTE A BORDO, LE NOSTRE FORZE MILITARI DI PRONTO INTERVENTO E DI POLIZIA PRATICAMENTE PER NULLA O QUASI PER NULLA, VISTO L’ESITO CHE L’OPERAZIONE REPRESSIVA HA AVUTO. MA LA STESSA RAPIDA ED EFFICACE OPERAZIONE DI POLIZIA, CI HA COSTRETTI ORA AD ACCOGLIERE ED ASSISTERE ALTRI 15 DANNATI CLANDESTINI CHE PROVENENDO DA PAESI SENSIBILI ALLA PENA DI MORTE, SICURAMENTE PER LA LEGGE ITALIANA SULLA TORTURA, NON POTRANNO ESSERE ESPULSI IN QUANTO LA MEDESIMA LO VIETA ESPRESSAMENTE. COSI’ CI RITROVIAMO DI NUOVO ALTRE 15 BOCCHE DA SFAMARE ETCC , GRATUITAMENTE PER CHISSA’ QUANTO TEMPO ANCORA A CARICO DEL POPOLO ITALIANO , NUOVE “RISORSE” SOCIALI CHE NON CI SERVIRANNO AD AUMENTARE IL NOSTRO BENESSERE ECONOMICO E FINANZIARIO O CULTURALE SICURAMENTE. VERGOGNA CUNEO,LI 11.06.2023 RINALDO