LA DEMOCRAZIA

ITALIA: IL BURQA ED IL NIQA COSTITUISCONO VESTIARIO ILLEGALE DA NON TOLLERARE MAI IN LUOGO PUBLBICO


 RICHIESTE UTILI, OPPORTUNE E LEGITTIME SUL MONDO ISLAMICO INTEGRALISTA PER NOI SICURAMENTE RISCHOSISSIMO, PERICOLOSO E DANNOSISSIMO: OGGETTO: Cav. Uff. Rinaldo DI NINO, nato a Pratola Peligna -Aq il 14.01.1950, res. e domiciliato a Cuneo, richiesta formale ex art. 5 c. 2 del dlgs nr. 33 del 2013, circa l'applicazione materiale dell'art. 5 della legge nr. 152 del 1975 e l'at. 85 del vigente TULPS, nei cofronti delle donne eventualmente "coperte" illegalmente con il loro burqa od il loro niqab in spiaggia ovvero in luogo pubblico di TRIESTE.  AL SIG. DR. ROBERTO DIPIAZZASINDACO DI TRIESTEEDALLA SIGNORA SINDACHESSADR.SSA ANNA MARIA CISINTCOMUNE DI MONFALCONE ^^^^      Gentilissimi signori Sindaci , anche lo scrivente sta seguendo con moltissimo interesse la questione da Voi sollevata sul problema attinente le donne islamiche che pretendono di bagnarsi nei vostri litorali marini , completamente vestite.       A meno che non vi siano perizie merceologiche ovvero di altro tipo specialistiche  che dimostrino che i capi di vestiario usati dalle donne islamiche, se impregnate di acqua specialmente marina, potrebbero rilasciare sostanze pericolose per la salute pubblica, anche lo scrivente pensa e ritiene che il loro uso , anche se dsturbante l'estetica ed il dcoro pubblico delle spiagge, non potrà essere vietata con apposita Vostra eventuale ordinanza emanata ad hoc.       Ciò premesso, avendo però lo scrivente notato dalle immagini  televisive effettuate su tali donne che , evidentemente , sono quasi certamente sottomesse alla volontà dei loro mariti o dei genitori e fratelli,  che alcune di loro si sono presentate spudoratamente in spiaggia ed in luogo pubblico vestite di niqab o burqa e che impediscono la loro immediata identificazione.      Se ciò , fosse confermato , la loro presenza violerebbe chiaramente il disposto previsto dall'art. 5 della legge nr. 152 del 1975 ed anche, contemporaneamente ai sensi della legge nr. 689 dl 1981, l'articolo 85 del vigente TULPS.      Ciò anticipato , in forza dell'art. 5 c. 2 del dlgs nr. 33 del 2013, lo scrivente , chiede formalmente di sapere  se in codesti rispettivi territori comunali, siano state o meno rintracciate donne vestite di burqa o niqab in luogo pubblico od aperto al pubblico , in totale violazione delle norme surrichiamate che, rammento , vanno applicate obbligatoriamente anche del personale delle vostre rispettive POLIZIE LOCALI, esattamente dall'art. 55 cpp e dalla legge nr. 689 del 1981, facendo conoscere cortesemente, il numero delle persone indagate  e le relative circostanze di tempo e di luogo ove i fatti sarebbero stati accertati, alla data odierna.      Al riguardo , senza volere apparire provocatorio o presuntuoso , vi riporto , come ex commissario di p.s. , una breve annotazione su tali norme che , di recente, è stata pubblicata dallo scrivente anche sul suo blog personale, per rinfrescare la memoria di chi , eventualmente, senza alcuna malizia, l'avesse scordato:""""ANNOTAZIONE RISPETTO AL DIVIETO DI TRAVISAMENTO IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, COMMESSO OGNI GIORNO DA TUTTE LE DONNE ISLAMICHE CHE IN ITALIA SPUDORATAMENTE HANNO DECISO DI INDOSSARE IL COSIDDETTO BURQA O NIQAB CHE LE RENDE PRATICAMENTE NON IDENTIFICABILI CHIARAMENTE, IN VIOLAZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE NR. 152 DEL 1975, SI RIPORTA INTEGRALMENTE LA NORA DE QUA, PER FARE COMPRENDERE COME LA STESSA, FINORA, IN VIOLAZIONE DELL’ART. 55 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE , SIA STATA DISATTESA E QUASI MAI APPLICATA DALLE FORZE DI POLIZIA, PER QUANTO NE SAPPIA LO SCRIVENTE.   ECCO,, PER GLI ISLAMICI RIOTTOSI ED INCAPACI DI STARE FRA NOI E CON NOI CORRETTAMENTE ED ONESTAMENTE, RIPORTO L'ART. 5 CITATO INTEGRALMENTE, RICAVATO DAL SITO DI NORMATTIVA: Art. 5. E' vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. E' in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino. ((Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il)) contravventore e' punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro. ((Qualora il fatto e' commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore e' punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.)) Per la contravvenzione di cui al presente articolo e' facoltativo l'arresto in flagranza. Elementi informativi ricavati dal sito web: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-05-22;152~art5   E' TEMPO CHE LE FORZE DI POLIZIA FERMINO E CONTESTINO CON SEQUESTRO ANCHE DEGLI INDUMENTI OGGETTO D' INDAGINE, A TUTTE LE DONNE ISLAMICHE , PREVIO OPPORTUNO INTERVENTO DI AGENTI DI POLIZIA FEMMINILI, CHE SI RENDANO RESPONSABILI DEL REATO DI CUI SOPRA, NEL RISPETTO TOTALE DI QUANTO PREVISTO DAL COMBINATO DISPOSTO PREVISTO DAGLI ARTT. 3 ,54 E 97 DELLA NOSTRA COSTITUZIONE IN RELAZIONE ALL’ART. 55 DEL VIGENTE CODICE DI PROCEDURA PENALE , ESSENDO REATO PERSEGUIBILE D'UFFICIO.   SENZA SCORDARE OVVIAMENTE CHE IL TRAVISAMENTO IN PUBBLICO E' VIETATO ANCHE DALL'ART. 85 DEL VIGENTE TULPS PUNITO CON SANZIONE AMMINISTRATIVA.   BUONA GIORNATA   CUNEO,LI 6.8.2023   RINALDO """" ________________________________________________________________________ Appare, al riguardo, superfluo ricordare e sottolineare anche che il burqa od il niqab non possono essere considerati vestiario sottoposto alle prescrizioni religiose nè del CORANO nè della SHARI'AH, visto che esso non è di uso comune permanente, della generalità di tutte le donne islamiche nei vari Stati mussulmani conosciuti. Pertanto, il loro uso non può assolutamente rientrare nelle facoltà previste per  la libertà religiosa,  indicata anche dalla nostra Costituzione ,e , quindi assurgere a vero e sostanziale titolo giuridico di libertà d'azione e, conseguentemente, ad  "esercizio di un diritto" che le rende NON PUNIBILI ai sensi dell'art. 51 del codice penale, essendo chiaramente un modo di vestire imposto loro dai loro "maschi" prepotenti ed arroganti che da secoli , hanno deciso di tenerle SOTTOMESSE totalmente alla loro inquietante e pericolosa volontà antidemocratica.Fissa sin da ora, il suo domicilio legale presso la sua abitazione sita in CUNEO . In attesa di ricevere le informazioni richieste, si inviano cordiali e distinti saluti.Si allega anche copia della C.I. rilaciatagli dal sindaco di CUNEO l 7.6.2016 e tuttora in corso di validità , ai fini della sua esatta identificazione.Cuneo,li 19.08.2023Cav. Uff. Rinaldo DI NINO12100 CUNEO