LA DEMOCRAZIA

Secolo XXI -ANNO 2023: CASO TRAGICO DELLA MORTE DEL GIOVANE GIULIO REGENI


 CASO TRAGICO LEGATO ALLA MORTE DELLO SFORTUNATO GIULIO REGENI:  LA SODDISFAZIONE SU UNA DECISIONE GIUDIZIARIA, CI E’ PARSA DAVVERO ECCESSIVA RISPETTO ALLA NOTA SENTENZA-ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE IN MERITO A DETTO EVENTO DELITTUOSO CARATTERIZZATO DA STRUMENTI DI TORTURA, PER CONFLITTO EVIDENTE CON QUANTO STABILITO DALL’ART. 111 COST. INFATTI, LA DECISIONE ASSUNTA SULLA PORTATA E VALENZA DELL’ ART. 420 BIS DEL CPP. NON MI APPARE PER NULLA DECISIVA , IN QUANTO LA STESSA NON COMPENSA E NON PRODUCE EFFETTI POSITIVI SULL’ANDAMENTO DEL PROCESSO PENALE IN CORSO A ROMA. INFATTI, PRATICAMENTE L’OSTACOLO RAPPRESENTATO DALL’ART. 111 COST CHE E’ CERTAMENTE MOLTO SUPERIORE, A LIVELLO COSTITUZIONALE, RISPETTO ALLA SENTENZA – ORDINANZA EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE CHE HA PARZIALMENTE MODIFICATO IL NOTO FAMIGERATO ART. 420 BIS DEL CPP, NON MI SEMBRA PER NULLA SUPERATO OD ANNULLATO.  CASO TRAGICO LEGATO ALLA BARBARA UCCISIONE DEL NOSTRO GIOVANE CONNAZIONALE GIULIO REGENI AD OPERA SI SOSPETTA DI 4 AGENTI SEGRETI EGIZIANI PER MOTIVI PURA LOTTA SOCIALE E CIVILE.  PER QUESTO, CON IL MASSIMO RISPETTO PER LE PARTI OFFESE, LA LORO ESULTANZA CON LA QUALE I GENITORI DELLO SFORTUNATO GIOVANE GIULIO ASSASSINATO IN EGITTO MENTRE CERCAVA DI SVOLGERE UNA INCHIESTA DI LIVELLO UNIVERSITARIO, ISPIRATA DALLA SUA INSEGNANTE INGLESE, HANNO ACCOLTO LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUL PROCESSO CHE PENDENTE DAVANTI ALL’ASSISE DI ROMA, E CHE ERA STATO BLOCCATO PER IRREPERIBILITA’ DEI 4 IMPUTATI EGIZIANI AI QUALI E’ STATO IMPOSSIBILE NOTIFICARE GLI ATTI PRELIMINARI DEL PROCESSO PENALE, ED IN TOTALE ASSENZA DELLA COLLABORAZIONE DEL GOVERNO EGIZIANO, TANTO DA INDURRE IL GiP DI ROMA A RINVIARE TUTTO A DETTA ALTA AUTORITA’ GIUDIZIARIA DI LIVELLO COSTITUZIONALE, MI APPARE DAVVERO FUORI LUOGO ED ECCESSIVA, PER QUANTO PREVISTO ESATTAMENTE ED INDISCUTIBILMENTE DALL’ART.111 DELLA COST SUL GIUSTO PROCESSO PENALE. INFATTI LA PORTATA E LA VALENZA DELL’ART. 111 COST ,AFFERMA TALE IMPORTANTISSIMA NORMA NON POTRA’ ’ OVVIAMENTE AMMETTERE DEROGHE DI NESSUN TIPO, NEANCHE PER IL DRAMMATICO CASO LEGATO ALLA MORTE DEL GIOVANE REGENI PER MANI DI FEROCI SICARI, ANCHE SE IL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE SEMBRA PERMETTERE CHE IL RELATIVO PROCESSO PENALE POSSA PROSEGUIRE ANCHE ALL’INSAPUTA DEGLI IMPUTATI. QUESTO , FARA’ SCATTARE NELLA DIFESA DEGLI IMPUTATI IL RICORSO SICURO AL TRIBUNALE SUI DIRITTI UMANI DI STRASBURGO CON LA CONSEGUENZA CHE LA SENTENZA , AMMESSO CHE CI SI ARRIVI DEFINITIVAMENTE, VERRA’ DI FATTO ANNULLATA QUAI SICURAMENTE. INFATTI , L’ ART. 111 DELLA COSTITUZIONE, CONOSCIUTO COME IL “GIUSTO PROCESSO” , PREVEDE QUANTO SEGUE:La CostituzioneParte IIOrdinamento della RepubblicaTitolo IVLa MagistraturaSezione IINorme sulla giurisdizione111112113Elenco CompletoArticolo 111La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati [cfr. artt. 13 c.2 , 14 c.2 , 15 c.2 , 21 c.3].Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale [cfr. art. 13], pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge [cfr. art. 137 c.3]. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra [cfr. art. 103 c.3 , VI c.2].Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione [cfr. art. 103 c.1,2]. ELEMENTI INFORMATIVI TRATTI DAL SITO WEB: https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-ii/titolo-iv/sezione-ii/articolo-111  PERTANTO ANCHE IN PRESENZA DELLA NOTA SENTENZA ORDINANZA SU TALE DAVVERO DISUMANO CASO EMESSA DALLA CORTE COSTITUZIONALE , DIFFICILMENTE IL PROCESSO POTRA’ PROSEGUIRE FACILMENTE SENZA VIOLARE L’ ART. 111 DELLA COSTITUZIONE. ECCO IL COMUNICATO STAMPA EMESSO DOPO LA DECISIONE STORICA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SULL’ART. 420 BIS DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE:   PROCESSO REGENI: LA CORTE ACCOGLIE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SOLLEVATA DAL GIP DEL TRIBUNALE DI ROMA ECCO IL RELATIVO COMUNICATO DALL’UFFICIO STAMPA PRESSO LA CORTE COSTITUZIONALE DEL 27 SETTEMBRE 2023:     Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale Comunicato del 27 settembre 2023  La Corte costituzionale, riunita in camera di consiglio, ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma in relazione alla celebrazione del processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni. In attesa del deposito della sentenza, l’Ufficio comunicazione e stampa fa sapere che la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 420-bis, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice procede in assenza per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dall’art. 1, comma 1, della Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, è impossibile avere la prova che quest’ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo, fatto salvo il diritto dell’imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa. La sentenza sarà depositata nelle prossime settimane. Roma, 27 settembre 2023  IL PROVVEDIMENTO EMANATO DALLA CORTE COSTITUZIONALE , INFATTI , SEMBRA DEL TUTTO CONFLIGGERE CON IL DETTATO PREVISTO DALL’AT. 111 COST CITATO. PERTANTO , TEMO CHE IL PROCESSO INTENTATO CONTRO I 4 IMPUTATI EGIZIANI NON AVRA’ MAI SENTENZA DEFINITIVA. Cuneo,li 05.12.2023 Rinaldo