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LA SOVRANITA' POPOLARE E LA COSTITUZIONE

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« La Costituzione italiana...DOMANDA RIFERITA ALLO SC... »

L'incendio doloso da punire molto più severamente

Post n°411 pubblicato il 30 Luglio 2021 da Caino2007dgl

 

 

Dispositivo dell'art. 423 Codice Penale

Chiunque cagiona un incendio(1) è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La disposizione precedente si applica anche nel caso di incendio della cosa propria(2), se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica [425, 449].

 

Note
(1) La giurisprudenza ha qui accolto una definizione restrittiva di incendio ovvero quale fuoco di vaste dimensioni, che abbia tendenza a diffondersi e sia di difficile spegnimento.
(2) Il secondo comma si riferisce all'ipotesi di incendio di cosa propria, con tale intendendosi quei beni di cui l'agente è titolare del diritto di proprietà e non quindi di altro diritto reale. In tali ipotesi il pericolo per la pubblica incolumità si configura quale elemento costitutivo del reato, anche se alcuni autori ritengono si tratti di una condizione obiettiva di punibilità.
Ratio Legis
Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti, oltre alla incolumità degli individui minacciati o colpiti.


Spiegazione dell'art. 423 Codice Penale
I delitti contro l'incolumità pubblica sono tutti contraddistinti dalla diffusività del danno, tale da minacciare un numero indeterminato di persone, non individuabili a priori.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

Viene dunque a configurarsi un doppio livello di indeterminatezza, riguardante sia il raggio d'azione degli effetti della condotta, sia le persone offese.

La forte anticipazione della soglia del penalmente rilevante viene giustificata dalla natura stessa dei reati contro la pubblica incolumità, in grado di colpire sia la collettività che il singolo individuo (reati plurioffensivi), motivo per il quale la dottrina più avanzata ha descritto i delitti in esame come la proiezione superindividuale di beni individuali.

La norma in esame configura un reato a forma libera, realizzabile anche in forma omissiva, qualora il colpevole abbia un obbligo giuridico di impedire l'incendio.

La fattispecie prevede due condotte alternative, a seconda che l'incendio avvenga su cosa propria o su bene altrui. La differenza sta nel fatto che per la punibilità dell'incendio di cosa propria è richiesta anche l'esposizione a pericolo della pubblico incolumità.

dal sito web: https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vi/capo-i/art423.html

 

Come si noterà, la pena fissata dalla norma suddetta per i colpevoli di incendio doloso è veramente ridicola e non è assolutamente quasi mai proporzionata alle conseguenze dannose e pericolose che un incendio anche di media portata, provoca in danno sia del singolo sia della collettività.

L'ultimo caso di incendi accadutì nella provincia di ORISTANO lo stanno a dimostrare.

Occore , quindi, prevedere pene molto più severe per chi causa incendi dolosi.

Io sono addirittura propenso che chi commette incendi come quello di ORISTANO meriterebbe la pena di morte.

 

Cuneo,li 30.07.2021

 

Rinaldo

 
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