Creato da cd.impianti il 17/03/2008
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Classi del comando di sicurezza sulle macchine

Post n°4 pubblicato il 17 Aprile 2008 da cd.impianti

Il grado si sicurezza del sistema d'arresto di emergenza di una macchina deriva dalla valutazione del rischio che il costruttore deve effettuare e viene idividuato attraverso la norma UNI EN 954-1 che propone cinque categorie (B, 1, 2, 3, 4)

Da non confondere il grado di sicurezza del sistema di emergenza (secondo UNI EN 954-1) e la classe dell'arresto d'emergenza stabilita dalla CEI EN 60204-1 dove vengono individuate tre classi (0, 1 e 2).

I gradi di sicurezza secondo UNI EN 954-1 sono i seguenti:

Categoria B: La parte del circuito di comando relativa alla sicurezza deve essere eseguita secondo la regola dell'arte ma il verificarsi di un guasto può renderla inefficace.

Categoaria 1: Come la cat. B ma utilizzando principi circuitali di maggior affidabilità

Categoria 2: Come la cat. B ma con un controllo periodico del circuito di sicurezza

Categoria 3: Come la cat. B ma utilizzando componenti e principi tale che un primo guasto non pregiudica la funzione di sicurezza.

Categoria 4: Come la cat. B ma utilizzando componenti e principi tale che anche più di un guasto non pregiudicano la funzione di sicurezza.

Per quanto concenrne ivece le classi di arresto d'emergenza (CEI EN 60204-1) vengono individuate 3 categorie:

Categoaria 0: Arresto immediato della macchina

Categoaria 1: Arresto della macchina mantenendo alimentati gli attuatori e togliendo l'alimentazione ad arresto avvenuto

Categoaria 1: Arresto della macchina mantenendo alimentati gli attuatori senza togliere l'alimentazione anche ad arresto avvenuto

 
 
 

Quesiti

Post n°3 pubblicato il 04 Aprile 2008 da cd.impianti
Foto di cd.impianti

Per informazioni specifiche sulle novità introdotte dal decreto scrivete all'indirizzo:

cd.impianti@libero.it

 
 
 

Principali novità

Post n°2 pubblicato il 04 Aprile 2008 da cd.impianti

Adeguamento non obbligatorio

Il decreto ministeriale 37/08 non comporta alcun obbligo di adeguamento degli impianti non a norma

Contratti con garanzia derogabile

Nei contratti la clausola di garanzia del venditore è obbligatoria, ma il Codice civile consente alle parti di pattuire espressamente la limitazione o l'esclusione della garanzia del venditore.

Entrata in vigore

L'articolo 13 del decreto, quello sulla documentazione da presentare in caso di trasferimento dell'immobile, secondo il parere del ministero è immediatamente operativo e va applicato agli atti di trasferimento di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore del decreto (27/03/08) La sicurezza degli impianti va comunque valutata in base alla loro conformità alle norme di sicureza in vigore al momento della realizzazione.

 
 
 

Decreto 22 gennaio 2008, n. 37

Post n°1 pubblicato il 17 Marzo 2008 da cd.impianti

E' uscito il Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (appena pubblicato sulla G.U. n. 61 del 12 marzo 2008), che sostituisce la legge 46/90.

Maggiori infomazioni verrano pubblicate in seguito

 
 
 
 
 

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