RenatoPacifico il 04/01/14 alle 19:50 via WEB
Risposta vera ad una ipotetica risposta del Sindaco di Roma Capitale Prof. Ignazio Marino
signor Sindaco, si è vero il T.a.r. ha respinto il mio ricorso ma è anche vero che le motivazioni sono insufficienti e tutte contestabili, e infatti ho presentato ricorso al Consiglio di Stato da ormai 26 mesi è sono in attesa di fissazione udienza. Ma mi rendo conto che questa udienza, potrebbe esserci ben oltre la mia dipartita.
Passo ad una analisi logica delle motivazioni del rigetto del mio ricorso:
1) motivazione T.a.r. : Non si scorgono infatti illegittimità nella richiesta, per il conferimento di licenze taxi a mezzo di procedura selettiva, di un minimo di qualificazione culturale, tanto più se a distanza di oltre un quarantennio dall’istituzione della scuola media unica dell’obbligo.
1) contestazione alla motivazione : A distanza di oltre un quarantennio esistono delle norme che equiparano la quinta elementare alla terza media per i nati prima del 1952; norme che usano ancora oggi le maggiori istituzioni dello stato, come anche il Comune di Roma Capitale per concorsi interni, gli uffici di collocamento, le regioni, le province le camere di commercio dai quali sono stato abilitato a fare il tassista con appositi esami tutti superati.
2) motivazione T.a.r. : Non viene quindi in rilievo, in questa sede, il consolidato principio per cui i soggetti i quali abbiano concluso gli studi elementari prima della riforma debbano considerarsi quali titolari di diploma conclusivo dell’obbligo scolastico, bensì l’altro e consolidato principio per cui le pubbliche amministrazioni godono di ampia discrezionalità nella formulazione dei bandi di concorso e nella richiesta dei requisiti di accesso, nei limiti dell’osservanza della legislazione di settore.
2) contestazione alla motivazione : Il 1° rilievo è come già detto di quella norma che equipara la quinta elementare alla terza media per i nati prima del 1952 usata a tutt' oggi nella maggioranza delle amministrazioni dello Stato; il 2° rilievo è che sono stato abilitato a fare il tassista dalle varie amministrazioni dello Stato con esami vari, tutti superati con la mia quinta elementare è non dovevo essere escluso dal concorso come è stato fatto anche per un' altra ventina di persone; 3° rilievo posso esercitare in Roma Capitale comprando una licenza da un altro tassista alla modica cifra di circa 130mila euro oppure in affitto alla modica cifra di 1000/1300 euro mensili senza che per questo mi venga chiesta la terza media in quanto fa fede l' iscrizione a ruolo che comprende tutti i requisiti siano essi morali che professionali.
3) motivazione T.a.r. : Neppure la contestata previsione della regola di concorso può ritenersi viziata per contraddittorietà con l’iscrizione del ricorrente al ruolo provinciale dei conducenti di servizio pubblico di taxi, trattandosi di atti ad effetti diversi e non apparendo censurabile la scelta di richiedere al soggetto aspirante ad ottenere licenze pubbliche dei requisiti culturali maggiori rispetto a quanto necessario per l’abilitazione alla guida.
3) contestazione alla motivazione : ma come atti ad effetti diversi? Posso capire se parla solo della pat. di guida, ma non se parla di C.a.p. cioè di certificato di abilitazione professionale, cioè patente pubblica oppure di iscrizione al ruolo dei conducenti pubblici non di linea - taxi -. Sarei stato d' accordo con il T.a.r. e con il Comune di Roma se avessero chiesto una lingua estera da accertare con esami orali e scritti oppure il diploma di scuola superiore come requisito minimo per potervi partecipare, invece di fatto è stato chiesto il requisito della scuola dell' obbligo.
Stralcio della legge quadro nazionale 21 del15 Gennaio 1992
Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea.
2. E' requisito indispensabile per l'iscrizione nel ruolo il possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dall'ottavo e dal nono comma dell'articolo 80 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, come sostituito dall'articolo 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 18 marzo 1988, n. 111, e dall'articolo 1 della legge 24 marzo 1988, n. 112.
3. L'iscrizione nel ruolo avviene previo esame da parte di apposita commissione regionale che accerta i requisiti di idoneità all'esercizio del servizio, con particolare riferimento alla conoscenza geografica e toponomastica.
4. Il ruolo è istituito dalle regioni entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine le regioni costituiscono le commissioni di cui al comma 3 e definiscono i criteri per l'ammissione nel ruolo.
5. L'iscrizione nel ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Il Signor Presidente Dott. Luigi Tosti della II sezione del T.a.r. del Lazio probabilmente non ha letto la legge di settore quando ha stilato le motivazioni con la quale ha respinto il mio ricorso.
(Rispondi)
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