CONFSICUREZZA

Legittima difesa (Art. 52 c.p.)


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Appunti di diritto penaleArt. 52 c.p. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.La scriminante in questione è da considerare manifestazione del principio di autotutela privata consentita dall’ordinamento, in deroga al monopolio statuale dell’uso della forza, nei casi in cui, in presenza di un’aggressione contro beni individuali, l’intervento pubblico non possa essere tempestivo e dunque efficace.