DIRESIL

Vicedirigenza: ma i sindacati ci sono o ci fanno?


Malgrado la legge, malgrado due sentenze del C.G.A. che impongono all’Amministrazione regionale di istituire l’area separata della vicedirigenza, malgrado una delibera della Giunta regionale di Governo, malgrado due sentenze di ottemperanza (e di correzione della suddetta delibera di Giunta) del C.G.A. che fissano il termine di un anno dalla notifica (intorno al 7 gennaio 2012), pena la nomina di un commissario ad acta per l’istituzione della vicedirigenza. Malgrado tutto ciò, alcuni sindacati (fra cui un particolare il SADIRS), che in passato della vicedirigenza se ne erano fregati anzi l’avevano fortemente ostacolata, ora tentano di cavalcare la tigre ed estendere la platea anche a chi non ha l’anzianità di legge (5 anni di funzionario direttivo nel 2006) e a chi non ha il titolo di studio (laurea).Cerchiamo allora di fare un po’ di chiarezza, vediamo cosa si può decidere in sede di contrattazione sindacale e cosa no.Allora, in sede di contrattazione sindacale SI PUÒ DECIDERE SOLTANTO:1) cosa e come il dirigente può delegare proprie attribuzioni al vicedirigente;2) il trattamento economico fondamentale ed accessorio del vice dirigente;3) i criteri di attribuzione degli incarichi vice dirigenziali. Occorre precisare che un atto di indirizzo (giustamente riformato dal C.G.A. nella parte in cui subordinava l’attuazione della vicedirigenza all’esaurimento della terza fascia dirigenziale nonché al reperimento di risorse finanziarie) è stato emanato dal Governo regionale con deliberazione di Giunta n. 212/2009.INVECE, in sede di contrattazione sindacale NON SI PUÒ DECIDERE chi deve accedere alla vicedirigenza. Infatti, i requisiti soggettivi sono stabiliti TASSATIVAMENTE dall’art. 17 bis del D.lgs. 165/2001. Dunque, può accedere soltanto il personale laureato mentre per quanto riguarda quello NON LAUREATO, la norma È INAPPLICABILE al personale regionale in quanto la figura ivi prevista (non laureati della carriera DIRETTIVA assunti per concorso pubblico) NON ESISTE nell’ordinamento regionale o meglio, può essere assimilata ai vecchi dirigenti e dirigenti superiori (ottavo e nono livello L.R. 41/85 appunto), già TRANSITATI IN TERZA FASCIA DIRIGENZIALE ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.10/2000. In conclusione, ogni altra  da parte di alcuni sindacati di estendere la platea dei vicedirigenti a chi i requisiti non possiede è solttanto un tentativo maldestro di propaganda per fare tessere ed una grossa presa in giro dei colleghi che vengono illusi.Per approfondimenti vai alla pagina Vicedirigenza su Diresil, dove sono pubblicate le sentenze del CGA e la delibera di Giunta.Per la questione "diplomati" leggete qui: La "bufala" della Vicedirigenza ai diplomati