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Lettera all'Assessore Chinnici


Dott.ssa Caterina ChinniciAssessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Dott. Giovanni BolognaDirigente generale Dipartimento della Funzione pubblica e del personaleOggetto: Disegno di legge “Armao”. Proposte.Gent.ma dott.ssa Chinnici,L’Associazione dei funzionari direttivi laureati della Regione Siciliana, sempre disponibile alla formulazione di proposte costruttive finalizzate al bene dell’Amministrazione e quindi al migliore servizio dell’utenza, non può sottrarsi all’obbligo di formulare alcune osservazioni in ordine al recente disegno di legge (c.d. “Armao”) in materia di personale che Lei intende sottoporre all’approvazione della Giunta. Si tratta certamente di un’occasione storica e non bisogna perdere ancora una volta l’occasione, come avvenuto in parte per L.R. 10/2000 e per la L.R. 19/2008.È certamente apprezzabile la parte relativa al prepensionamento (soprattutto riducendo le percentuali di abbattimento per favorire l’esodo) ed ancora quella concernente la soppressione dell’ARAN Sicilia, un organismo assolutamente inutile (sulla cui gestione, in particolare finanziaria, non sarebbe male avviare un’inchiesta amministrativa); anzi, La invitiamo a resistere alle pressioni di certi sindacati che vorrebbero mantenere tale inutile organismo.Per quanto concerne il DDL Armao, da illustre magistrato e giurista prima che assessore, Lei non potrà certo ignorare che l’eventuale approvazione di alcune norme di cui si dirà tra poco, potrebbero fornire un bel po’ di lavoro a giudici e avvocati!Ci riferiamo innanzitutto alla previsione di un concorso per soli titoli per l’accesso alla seconda fascia dirigenziale che, in quanto riservato esclusivamente ai dirigenti attualmente inquadrati nella terza fascia dirigenziale risulta difforme alla Costituzione ed ai principi che ne derivano, più volte richiamati dalla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata (fra le più interessanti sentenze della Consulta, si vedano la n. 363 del 2006 e la n. 9 del 2010). È noto, infatti, che la terza fascia dirigenziale, contemplata dall’art. 6, comma 1, u.p. della L.R. 10/2000 attraverso l’inquadramento ope legis del personale regionale proveniente, dalla settima e ottava fascia funzionale del precedente ordinamento (ove la qualifica denominata “dirigente” era un mero nomen iuris), ha natura transitoria. La transitorietà, ribadita dalla stessa norma, sarebbe dovuta cessare con l’espletamento dei concorsi previsti dal comma 5 del medesimo art. 6.Ebbene, tale assetto sistematico dell’art. 6 che finora ha consentito, in qualche modo, di evitare la censura da parte del Commissario dello stato, risulta, dopo ben dieci anni di “transitorietà”, ben lontano dalle norme e dai principi costituzionali sopra richiamati. Per di più, il DDL Armao non solo conferma la natura interna del concorso per l’accesso alla seconda fascia riservandolo ai soli dirigenti di terza fascia, ma addirittura elimina gli esami e mantiene la terza fascia stessa ad esaurimento (sic). Per contro, prevede una riserva di ipotetici futuri posti di dirigente al personale laureato anziché ai soli funzionari direttivi laureati. Pertanto, al fine di ripristinare la legalità costituzionale, a cui Lei Assessore Chinnici quale autorevole magistrato non può rimanere insensibile, La invitiamo ad applicare al più presto il vigente art. 6, comma 5, della L.R. n. 10/2000 che, appunto, prevede i concorsi per la seconda fascia dirigenziale, con la contestuale previsione della riserva del 30% dei posti ai funzionari direttivi laureati della Regione con 15 anni di servizio ai sensi dell’art. 22, comma 2, del D.P.R. 24/9/2004, n. 272 (applicabile in Sicilia in virtù dell’art. 6, c. 3 della stessa L.R. 10/2000).Per quanto concerne la problematica dell’elevato numero di dirigenti regionali ormai nota anche a livello nazionale (vedi articolo di Emanuele Lauria su La Repubblica del 21/1/2010), ci permettiamo di suggerirle una possibile soluzione. Ebbene, al fine di valorizzare le numerose professionalità tecniche, basterebbe modificare il disposto di cui all’art. 28, comma 5 della legge n. 109/1994 nel testo coordinato con le norme regionali, che affida a tecnici liberi professionisti l’espletamento di collaudi tecnico-amministrativi, prevedendone invece l’affidamento ai dirigenti regionali dell’Area professionale già contemplata dall’art. 6 comma 7 della L.R. 10/2000 e ancora non costituita. È ovvio che gli incarichi professionali potrebbero estendersi a quelli di progettazione e direzione lavori, consulenza tecnico-economica, tecnico-ambientale e giuridica. Tutto ciò con notevoli vantaggi per l’Amministrazione, anche finanziari, attesa che le parcelle risulterebbero ridotte rispetto ai professionisti o enti esterni di cui tuttora la Regione si avvale. Si tratta, alla fin fine, di valorizzare le “…funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall’ordinamento regionale” di cui all’art. 9, comma 6 L.R. n. 10/2000, da integrare con apposita locuzione: “…e professionali”, da inserire appunto nel DDL, di cui trattasi. Per quanto riguarda, infine, la vicedirigenza ex art. 17-bis D.lgs. n. 165/2001, appare piuttosto singolare che si richiami adesso (nell’art. 6 del DDL Armao) l’art. 8 della legge 15/2009 pur avendo la Giunta regionale avviato, con delibera n. 212 del 26/6/2009, le procedure per la formazione della vicedirigenza medesima, a seguito della nota sentenza del CGA n. 488/2009 (confermata ora dalla recente sentenza n. 43/2010), Il suddetto art. 8 legge 15/2009 infatti (impropriamente definito “norma di interpretazione autentica”) è attualmente al vaglio della Corte Costituzionale ed è già stata smontato con valide argomentazioni dal Tribunale di Roma con sentenza n. 12847 - R.G. 10436/2009. Attuarlo quindi nella Regione Siciliana sarebbe non solo palesemente iniquo e contrario al giudicato del CGA, ma esporrebbe l’Amministrazione regionale a una valanga di richieste di risarcimento danni per la mancata attuazione dell’istituto, risarcimento recentemente statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza appena accennata. Occorre allora semplicemente ottemperare agli obiter dicta delle su menzionate sentenze del CGA, costituendo l’Area separata della vicedirigenza in aderenza alle indicazioni dell’ex Dipartimento del Personale forniti con nota n. 113765/2009 ed apprezzati dalla Giunta regionale, di cui Lei è autorevole membro, con la citata delibera n. 212/2009.In conclusione, Assessore Chinnici, l’accoglimento dei superiori suggerimenti per una amministrazione più giusta ed efficiente, le renderebbero onore nonché il plauso dei cittadini onesti, delle imprese, dei giovani in cerca di occupazione, degli operatori della P.A. titolari di legittime aspettative di arricchimento professionaleCordiali saluti.