DIRESIL

Sull’annosa questione dei vincitori del concorso ai beni culturali.


 Certi sindacati, in maniera criminosa, continuano a illudere e prendere in giro certe categorie di colleghi, col solo scopo di aumentare le tessere in spregio ad ogni elementare principio di legalità e legittimo affidamento. Un esempio è quello dell'iniziativa dei ricorsi riservati ai diplomati per la vicedirigenza. Una vera e propria truffa che porterà soldi nella tasche degli avvocati e dei sindacati in malafede e danni elevatissimi (in seguito alla sicura condanna alle spese spese processuali) per i ricorrenti. Ma a ciò dedicheremo un altro intervento. Ora, vorremmo affrontare l'annosa questione dell'inquadramento dei vincitori del concorso ai beni culturali, visto che recentemente una grossa sigla sindacale ha nuovamente alimentato l'illusione (ovviamente non supportata da alcun elemento giurifico) del loro passaggio alla dirigenza.Nella P.A.. è noto, non esiste il logico e l’illogico ma il legittimo e l’illegittimo. Nella P.A. si applica la legge e si dimostra attraverso un percorso argomentativo logico-giuridico perché quella norma e non un’altra è stata applicataOccorre affermare una volta per tutte che i vincitori del concorso ai beni culturali, sono stati LEGITTIMAMENTE inquadrati nella categoria dei funzionari direttivi così come previsto dalla declaratoria del CCRL di lavoro del comparto che, si ritiene utile riportare per memoria di chi fa finta di ignorare le norme che "non gli convengono":  “Categoria DAppartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:- elevate conoscenze pluri specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;- contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi-amministrativi;- elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;- relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale….Fanno parte di questa categoria, ad esempio, i profili identificabili nelle figure professionali di: - agronomo, psicologo, ingegnere, architetto, geologo, avvocato, specialista di servizi scolastici, specialista in attività socio-assistenziali, culturali e dell'area della vigilanza, giornalista pubblicista, specialista in attività amministrative e contabili, specialista in attività di arbitrato e conciliazione, ispettore metrico, assistente sociale.Accesso alla categoria:Dall’esterno: mediante pubblico concorso;Dall’interno: dalla categoria C con le modalità previste dall’art. 23 (Passaggi tra le categorie) del presente CCRL;Requisiti: Per l’accesso dall’esterno: diploma di laurea o diploma di laurea specialistica secondo le caratteristiche del profilo ed eventuali titoli professionali o abilitazioni previsti dalla legge per lo svolgimento dei compiti assegnati.”Va pure rammentato che il Ministero dei beni culturali nel bandire un concorso per archeologi (decreto del 14/7/2008), ne ha previsto l’inquadramento nel comparto, nella terza area funzionale F1 del CCNL comparto ministeri corrispondente alla categoria D1 del CCRL del comparto regionaleRitengo che continuare ad alimentare nei suddetti "vincitori” la chimera della terza fascia, non è opportuno oltre che scorretto, considerato che su tale concorso pendono diversi ricorsi che ne chiedono l’annullamento (nullità già conclamata dal C.G.A. con parere n. 176/03, e ignorata deliberatamente dall’Amministrazione). Anche il Commissario dello stato per ben QUATTRO VOLTE ha impugnato i tentativi legislativi di inquadrare i suddetti nella dirigenza, evidenziandone l’incostituzionalità.L’inquadramento nella categoria dei funzionari direttivi  è stata sancita, oltre che da numerosi tribunali, anche recentemente dalla Corte d’appello di Palermo. Correttamente tale autorevole consesso ha ritenuto troncante la norma contenuta nell’art. 6, comma 1, ultimo periodo, della legge regionale n. 10/2000 per cui era inquadrato nella terza fascia il personale…IN SERVIZIO ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE LEGGE.  Ed appunto, ovviamente, il personale di cui stiamo parlando a quella data NON ERA ANCORA STATO ASSUNTO!!!Per quanto concerne l’invocato presunto demansionamento (e non lo è affatto, al contrario, è umiliante oggi alla Regione per un serio professionista FARE IL DIRIGENTE), cosa dovrebbero dire gli oltre mille funzionari direttivi laureati (di cui molti con due lauree e abilitazione professionale) con oltre vent’anni di anzianità?