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Alcune domande all'Assessore Chinnici


Palermo, 3/3/2010 Assessore Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica Dott.ssa. Caterina Chinnici In questi giorni, sono state pubblicate proposte di “Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali”. A tal proposito occorre evidenziare quanto segue: L’art. 8 della l.r. n. 10/2000 prescrive che nell’ambito di quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 1,  i dirigenti esercitano fra gli altri i seguenti compiti: “…l’adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, con l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, e lo svolgimento dei compiti ad essi delegati dai dirigenti di massima dimensione”. Trattasi di attribuzioni tutte insite negli incarichi di direzione di aree e servizi, laddove si concentra la potestà provvedimentale connessa alle attività amministrative delle varie materie nonché di gestione delle relative risorse finanziarie ed umane. L’unità operativa di base (UOB), siccome sott’ordinata all’area o servizio, alla luce del su menzionato articolo 8, non assurge né potrebbe assurgere ad ufficio dirigenziale poiché privo il relativo preposto (ed è dato di fatto incontrovertibile) dei poteri previsti dall’art. 8 cit. (adozione dei provvedimenti amministrativi, esercizio dei poteri di spesa, ecc.). Infatti, delle due l’una, o il dirigente di UOB esercita i poteri che la legge gli attribuisce, ma allora li sottrarrebbe al dirigente dell’area o del servizio e, di fatto, non ne apparirebbe giustificata la sotto ordinazione alla struttura intermedia stessa ovvero, non essendo titolare dei poteri di cui all’art. 8 e neppure potendoli avere delegati dal dirigente di area o servizio (delegatur delegare non potest), renderebbe ingiustificata la sua contrattualizzazione.Si consideri, poi, l’aggravio del procedimento che un doppio vertice dirigenziale provoca nella conclusione dello stesso; aggravio esplicitamente vietato dalla l.r. n. 10/1991, unitamente a quello altrettanto ingiustificato ed intollerabile di duplicazione di costi.Allora, è sufficiente richiamare la l.r. n. 20/2003 che, con l’art. 11, comma 2, ha posto la pietra tombale alle pretese di attribuire natura dirigenziale alle UOB. La norma su richiamata, infatti, disponendo che “…il numero complessivo di aree e servizi è fissato in un massimo di 600. Resta fermo il potere di organizzazione interna del dirigente generale in ordine alla costituzione di unità operative di base e uffici semplici.”, non intende certo attribuire (e neanche avrebbe potuto farlo) al dirigente generale il potere, con semplice atto di organizzazione, di istituire uffici oggetto di riserva di legge.Pertanto, le UOB non possono essere considerate alla stessa stregua della strutture intermedie. Ecco allora la ratio delle direttive di cui alla delibera di Giunta Regionale n. 257 del 9/7/2004 che ha accolto i numerosi moniti della Corte dei Conti per il contenimento della spesa pubblica, imponendo l’obbligo di contratti individuali soltanto per i dirigenti preposti alle strutture (di massima dimensione e intermedie), residuando per tutti gli altri aventi diritto la mera preposizione alle UOB, uffici semplici, incarichi di studio e ricerca, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia, economicità, trasparenza e competenza, giusta quanto ribadito dalla Procura Regionale della Corte dei Conti in sede di inaugurazione dell’anno giudiziario 2010.A corollario di quanto precede emerge che, nell’attuale assetto della dirigenza regionale, i contratti individuali ai dirigenti di UOB sono illegittimi, vieppiù incidendo negativamente sull’erario regionale in violazione del principio di reciprocità  prestazione/corrispettivo.In conclusione non è più accettabile e consentito che perseverino detti abusi a danno dell’Amministrazione e dell’intera collettività.Inoltre, siccome le leggi si applicano, le sentenze si eseguono e le direttive si osservano, si chiede:1)      Perché dopo ben dieci anni l’Amministrazione regionale non provvede a bandire i concorsi previsti dall’art. 6, comma 5 della l.r. 10/2000, con la riserva del 30% dei posti ai dirigenti di terza fascia, nonché ai funzionari direttivi in virtù dell’art. 6, c. 3 della stessa L.R. 10/2000?2)     Perché dopo ben dieci anni l’Amministrazione regionale non provvede a costituire l’area professionale dei dirigenti prevista dall'art. 6, comma 7 della l.r. 10/2000?3)      Perché la Regione Siciliana non dà esecuzione ai giudicati del CGA circa l’obbligo di attuare la vicedirigenza?4) Perché non vengono osservate le direttive di cui alla delibera della Giunta Regionale  n.257/2004 circa l’obbligo di stipulare contratti individuali soltanto per i dirigenti preposti alle strutture (di massima dimensione e intermedie), conseguendo notevoli risparmi di denaro pubblico?5)     Perché il parere dell’Ufficio legislativo e legale relativo all’attribuzione delle Unità operative di base ai funzionari direttivi laureati (nota prot. n. 20262/261.11.08 del 10/11/2008) è stato istruito da una dirigente avvocato preposta ad UOB (sic) con evidente conflitto di interessi?6)   Perché il Governo regionale non ha apportato alcuna modifica al DDL c.d. Armao, sul quale sono state illustrate alcune criticità con la nota del 25/1/2010?A dette domande, auspichiamo che Lei dott.ssa Chinnici, in qualità di autorevole magistrato e giurista prima che Assessore al personale, rispondesse con i fatti e i medesimi criteri di trasparenza (evidenziati, in virgolettato, a pag. 9 del Giornale di Sicilia del 2/03/2010), in controtendenza alle azioni conservative messe in campo dalle lobbies e da “fidi” consiglieri che alacremente stanno cercando di cristallizzare sine die la gravosa situazione che determina il mancato adempimento di quanto sopra specificato con evidenti danni anche di immagine per l’Amministrazione regionale  (cfr. la recente impugnativa del Governo nazionale contro le nomine dei dirigenti generali, articolo di stampa sul settimanale 109 del 26/02/2010, relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti del 27/02/2010). Con ogni riguardoDi.Re.Si.L. diresi@libero.it