Ormai tutti i sindacati, dopo avere per anni contrastato l’attuazione degli istituti contrattuali previsti dal contratto (posizioni organizzative e profili evoluti) e della Vicedirigenza perché privi i relativi segretari e i loro amici di laurea (e quindi esclusi in partenza in quanto a titoli), oggi cavalcano la tigre del riconoscimento della vicedirigenza medesima da parte del CGA. Ma, la loro fantasia è senza limite, si sono inventati la bufala che pure i diplomati avrebbero “diritto” alla qualifica col triplice obiettivo di: 1) fare tessere e incassare denaro, 2) nello stesso tempo dequalificare (come è successo per la qualifica di funzionario direttivo) la figura del vicedirigente, 3) intasare le cancellerie dei tribunali e rallentare le giuste azioni giudiziarie dei laureati.Ripassiamo allora un momento l’art. 17-bis del d.lgs. 165/2001 come aggiunto dall’art. 7, comma 3 della legge n. 145/2002 e modificato dall’art. 14-octies del D.L. 115/2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005 (che ha inserito l’attributo “separata” alla parola “area”):La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.Ebbene, i sindacati scompigliano le carte affermando che i dipendenti non laureati vincitori di procedure concorsuali per l’accesso alla carriera direttiva sarebbero gli ex assistenti 7° livello! Tale boutade merita qualche osservazione:1) È di tutta evidenza che il personale statale non laureato cui intende riferirsi l’art. 17-bis non trova alcuna corrispondenza nell’ordinamento regionale nel quale non solo le “carriere” (ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva) sono state abrogate con legge regionale n. 7/1971, ma qualora dovesse riportarsi la qualifica di assistente ad una carriera, essa sarebbe ricompresa in quella di concetto e non certo in quella direttiva! Tutt’al più, gli ottavi e noni livelli avrebbero potuto corrispondere, nel vecchio ordinamento regionale (per intenderci quello della legge regionale n. 41/1985), ai dirigenti e ai dirigenti superiori che però, com’è noto, con l’art. 6 della l.r. n. 10/2000, sono transitati nella dirigenza!!!2) Gli assistenti del vecchio ordinamento venivano infatti inquadrati nel 6° livello e non nel 7°, nel quale transitavano (ai solo fini economici) maturando cinque anni di anzianità dopo il tirocinio (art. 5 l.r. n. 41/1985).3) Inoltre, per procedure concorsuali la norma si intende ovviamente quelle pubbliche e non quelle riservate ai c.d. corsisti di cui alla legge n. 285/1977 ed alla l.r. n.53/1985 ovvero del cosiddetto ex genio civile di cui alla l.r. n. 37/85, che non avevamo natura pubblica bensì riservata!4) Infine, troncante è il semplice enunciato letterale dell'art. 17-bis nella parte in cui afferma che il personale non laureato debba possedere, per accedere alla vicedirigenza, gli altri requisiti richiesti quindi provenire dall’ottava o nona qualifica funzionale non certo dalla sesta o settima!Allora, occorre rammentare con forza ai colleghi diplomati in procinto di spendere inutilmente i propri soldi, che il ricorso al giudice del lavoro finalizzato all’ottenimento della vicedirigenza, non solo per loro non ha alcuna speranza di essere accolto ma comporterà certamente, oltre al rigetto del rincorso stesso, anche la condanna alle spese che può assumere senz’altro un livello piuttosto alto. Non solo, l’Amministrazione regionale potrebbe avviare un giudizio contro gli stessi ricorrenti per lite temeraria chiedendo a sua volta la loro condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 codice di procedura civile!
La "bufala" della Vicedirigenza ai diplomati
Ormai tutti i sindacati, dopo avere per anni contrastato l’attuazione degli istituti contrattuali previsti dal contratto (posizioni organizzative e profili evoluti) e della Vicedirigenza perché privi i relativi segretari e i loro amici di laurea (e quindi esclusi in partenza in quanto a titoli), oggi cavalcano la tigre del riconoscimento della vicedirigenza medesima da parte del CGA. Ma, la loro fantasia è senza limite, si sono inventati la bufala che pure i diplomati avrebbero “diritto” alla qualifica col triplice obiettivo di: 1) fare tessere e incassare denaro, 2) nello stesso tempo dequalificare (come è successo per la qualifica di funzionario direttivo) la figura del vicedirigente, 3) intasare le cancellerie dei tribunali e rallentare le giuste azioni giudiziarie dei laureati.Ripassiamo allora un momento l’art. 17-bis del d.lgs. 165/2001 come aggiunto dall’art. 7, comma 3 della legge n. 145/2002 e modificato dall’art. 14-octies del D.L. 115/2005 convertito con modificazioni dalla legge n. 168/2005 (che ha inserito l’attributo “separata” alla parola “area”):La contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita separata area della vicedirigenza nella quale è ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, che abbia maturato complessivamente cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva anche speciale. I dirigenti possono delegare ai vice dirigenti parte delle competenze di cui all'articolo 17.Ebbene, i sindacati scompigliano le carte affermando che i dipendenti non laureati vincitori di procedure concorsuali per l’accesso alla carriera direttiva sarebbero gli ex assistenti 7° livello! Tale boutade merita qualche osservazione:1) È di tutta evidenza che il personale statale non laureato cui intende riferirsi l’art. 17-bis non trova alcuna corrispondenza nell’ordinamento regionale nel quale non solo le “carriere” (ausiliaria, esecutiva, di concetto e direttiva) sono state abrogate con legge regionale n. 7/1971, ma qualora dovesse riportarsi la qualifica di assistente ad una carriera, essa sarebbe ricompresa in quella di concetto e non certo in quella direttiva! Tutt’al più, gli ottavi e noni livelli avrebbero potuto corrispondere, nel vecchio ordinamento regionale (per intenderci quello della legge regionale n. 41/1985), ai dirigenti e ai dirigenti superiori che però, com’è noto, con l’art. 6 della l.r. n. 10/2000, sono transitati nella dirigenza!!!2) Gli assistenti del vecchio ordinamento venivano infatti inquadrati nel 6° livello e non nel 7°, nel quale transitavano (ai solo fini economici) maturando cinque anni di anzianità dopo il tirocinio (art. 5 l.r. n. 41/1985).3) Inoltre, per procedure concorsuali la norma si intende ovviamente quelle pubbliche e non quelle riservate ai c.d. corsisti di cui alla legge n. 285/1977 ed alla l.r. n.53/1985 ovvero del cosiddetto ex genio civile di cui alla l.r. n. 37/85, che non avevamo natura pubblica bensì riservata!4) Infine, troncante è il semplice enunciato letterale dell'art. 17-bis nella parte in cui afferma che il personale non laureato debba possedere, per accedere alla vicedirigenza, gli altri requisiti richiesti quindi provenire dall’ottava o nona qualifica funzionale non certo dalla sesta o settima!Allora, occorre rammentare con forza ai colleghi diplomati in procinto di spendere inutilmente i propri soldi, che il ricorso al giudice del lavoro finalizzato all’ottenimento della vicedirigenza, non solo per loro non ha alcuna speranza di essere accolto ma comporterà certamente, oltre al rigetto del rincorso stesso, anche la condanna alle spese che può assumere senz’altro un livello piuttosto alto. Non solo, l’Amministrazione regionale potrebbe avviare un giudizio contro gli stessi ricorrenti per lite temeraria chiedendo a sua volta la loro condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 96 codice di procedura civile!