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Gerarchia, esiste ancora?


Riceviamo e proviamo a rispondere."Gentilissimo collega, sapreste indicarmi  la legge, oppure una circolare che definisce il rapporto  gerarchico all'interno di un ufficio?In particolare mi servirebbe capire, chi  in assenza del dirigente dell'unità operativa  ne svolge le funzioni tra i funzionari direttivi?anzianità di servizio?età anagrafica?laurea?"Allora, caro collega, la questione è facile e difficile nello stesso tempo. Mi spiego meglio, con la riforma della P.A. in seguito al decreto legislativo 29/1993 (il famoso o famigerato Cassese) e le successive modificazioni (in Sicilia l.r. 10/2000) in realtà è venuto meno il rapporto gerarchico inteso in senso classico. Infatti, per rapporto gerarchico si intende una  sovraordinazione che si esplicita nel comando o ordine, mentre la nuova strutturazione del sistema amministrativo delineata dalle norme su citate (ma, ben prima, anche dalla legge sul procedimento amministrativo, legge 241/19000 e in Sicilia L.R. n. 10/1991) auspicano una sovraordinazione di tipo funzionale e non gerarchico che si esplicita nella “direttiva”. In sostanza il dirigente come non viene più comandato (si fa per dire) dall’assessore o dal sindaco, così non può più “comandare” il funzionario, ma limitarsi a dirigere e coordinare. Un po’ come il medico non può sostituirsi all’infermiere o il direttore d’orchestra al primo violino. Ciò è pure un effetto dalla garanzia dell’unità nell’esercizio dei poteri amministrativi. In realtà questo accadeva già in qualche modo con i vecchi “gruppi di lavoro” di cui alla l.r. n. 7/1971.Detto questo, penso che la problematica della sostituzione delle funzioni del dirigente (almeno di ordinaria amministrazione) in caso di assenza o impedimento, possa essere risolte con l’applicazione dell’art. 17, comma 1-bis del D.lgs. 165/2001 (applicabile in Sicilia ai sensi dell’art. 1, comma 2 della l.r. n. 10/2000). La norma che ho sudeetta cita i “dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati” quali destinatari della delega. Nella nostra realtà regionale i destinatari sono attualmente i funzionari direttivi (e, ove non presenti, gli istruttori direttivi), presto saranno i vicedirigenti (con la differenza che le funzioni delegabili al vicedirigente potranno essere pure attinenti l'adozione dei provvedimenti amministrativi). Se ve n’è più di uno presente, la scelta del dirigente è discrezionale ma va motivata (maggiore esperienze nell’ambito del servizio e/o titolo di studio e abilitanti specifici, maggiori attitudini dimostrate, ruolo già svolto con profitto nel passato ecc.). Infatti, la graduazione delle qualifiche previste dalla vecchia normativa statale (nell’ordine: maggiore grado, maggiore anzianità nel grado, migliore piazzamento nella graduatoria del concorso d’accesso), proprio perché ancorata alla gerarchia in senso classico, secondo noi è stata implicitamente abrogata e quindi non più applicabile.Saluti